mercoledì, 14 ottobre 2026

Pubblico impiego, i termini di impugnazione del licenziamento per reati penali decorrono dalla data di acquisizione della sentenza

Tribunale di Roma sezione lavoro, sentenza 22.9.2020 n. 5365

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
TRIBUNALE DI ROMA  SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^

IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 22 settembre 2020 ha pronunciato la seguente  SENTENZA nella causa iscritta al n. 34629/2019 R.G e vertente  TRA Pa. Fr., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 92, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cocozza, dall'Avv. Nunzio Di Santo e dall'Avv. Gino Salvatori per procura in atti.

RICORRENTE  E XXX , in persona Sindaco pro tempore,  del elettivamente domiciliata in Roma, in Via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata

e difesa dall'Avv. Federica Graglia.

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso iscritto il 14.10.2018, Pa. Fr., già dipendente di Roma Capitale con funzioni di funzionario geometra, licenziato per giusta causa con determinazione dirigenziale n. 1356 a lui notificata il 3.7.2019, essendo stato condannato in sede penale (sentenza n. 2071/2016) a norma dell'art. 444 cpc a 1 anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, con pena sospesa, per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 319 e 321 c.p., ha rassegnato le seguenti conclusioni: " - dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 03.07.2019 con determinazione dirigenziale n. 1356 del 28.06.2019 e - per l'effetto - ordinare a Roma Capitale, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, di reintegrare immediatamente il ricorrente nel posto di lavoro occupato precedentemente all'illegittimo licenziamento;- condannare, per l'effetto, la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR nella misura massima di ventiquattro mensilità oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo compreso tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione; in via subordinata, si chiede la rideterminazione della sanzione in applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio oltre magg.ne 15% e accessori di Legge da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari".

A fondamento della domanda ha allegato la tardività della contestazione disciplinare effettuata in violazione dei termini previsti dagli artt. 55 ter commi 1 e 4, e dell'art. 55 bis, comma 4, del D.lgs. n. 165/01 in quanto la sentenza era stata comunicata all'Ufficio Procedimenti Disciplinari con lettera consegnata in data 11 novembre 2016 e l'amministrazione aveva rinnovato la contestazione (in realtà ripreso il procedimento disciplinare) solo a distanza di 3 anni, in data 4/3/2019, e comunque aveva concluso il procedimento il 3 luglio 2019, oltre il termine perentorio di 120 giorni previsto dalla legge. Comunque la sentenza di patteggiamento sarebbe del tutto inefficace nel processo civile e il licenziamento dovrebbe considerarsi sproporzionato.

Si è costituita Roma Capitale chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

La causa è stata istruita con produzioni documentali.

All'odierna udienza la causa è stata infatti decisa con la lettura del dispositivo ed il deposito della presente sentenza contestuale.

Risulta dagli atti che con la determinazione dirigenziale n. 1356 del 28.06.2019 notificata in data 03.07.2019, al Pa. veniva comminata "la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 8 lettera c) punto 1 e punto 2 del C.C.N.L. 2006/2009 - art. 59 comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 9 n. 2 lettera e) del C.C.N.L. 2016/2018 a decorrere dal giorno successivo alla notifica del presente atto all'interessato" (doc. 1 del Pa.).

Si tratta di un provvedimento ampiamente motivato: "Con nota del 02.11.2016, acquisita con prot. n. GB/73891 del 17.11/2016 i legali, in nome e per conto del dipendente, hanno comunicato che il p.p. n. 1244/2016 N.R. è stato definito con sentenza del 21.06.2016 e richiesto il reinserimento nel posto di lavoro. In esito alle numerose richieste dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari - da ultimo alla nota prot. n. GB/45853 del 05.06.2018 - in merito alla posizione del Funzionario Geometra Pa. Fr. nell'ambito del suddetto procedimento penale che vedeva coinvolti più dipendenti capitolini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con nota acquisita con prot. n. GB/53498 del 04.07.2018, ha comunicato le seguenti risultanze del sistema informatico relativamente alla posizione del suddetto dipendente: prot. 12444/16 PM stralcio GIP al n. 20367/16 GIPDr.ssa Gavoni - sentenza del 21.6.2016 - sentenza GIP n. 2071/16; il Tribunale Penale di Roma - Ufficio Copie GIP, in riscontro alle ripetute richieste dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, con nota acquisita con prot. n. GB/8591 del 30.01.2019, ha trasmesso copia della suddetta sentenza n. 2071/16, emessa dal Tribunale di Roma - Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - Ufficio 13 - GIP Dott.ssa Anna Maria Govoni, recante la data di irrevocabilità avvenuta in data 09.09.2016; Con la suddetta sentenza n. 2071/16 del 21.06.2016 il Tribunale di Roma -Giudice per le Indagini Preliminari, Dott.ssa Anna Maria Govoni ha dichiarato quanto segue: < Visti gli artt. 444 e seguenti c.p.p., la richiesta dell'imputato ed il consenso del pubblico ministero; applica a Pa. Fr., concesse le attenuanti di cui all'art. 323 bis c.p. e le attenuanti generiche, riconosciuta la continuazione interna e ridotta la pena per la scelta del rito, la pena di anni uno mesi nove giorni dieci di reclusione. Pena sospesa. >;Pertanto, con lettera di rinnovo contestazioni disciplinari prot. n. GB/18321 del 04.03.2019, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, ai sensi dell'art. 55-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ha ripreso il procedimento disciplinare di cui alla citata nota prot. n. GB/2218/2016, e ha convocato il Funzionario Geometra Pa. Fr. a presentarsi per il contraddittorio a difesa per il giorno 03.05.2019; il funzionario Geometra Fr. Pa., convocato con la citata lettera di contestazioni prot. n. GB/18321 del 04.03.2019 per il giorno 03.05.2019 per il contraddittorio a difesa, con nota del 18.04.2019, acquista all'Ufficio Procedimenti Disciplinari con prot. n. GB/33320 ha chiesto un differimento dell'audizione in contraddittorio che gli è stato accordato, con nota prot. n. GB/34588 del 24.04.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55-bis, comma 4, del D. Lgs. 165/01, per il giorno 10.05.2019; il dipendente nella suddetta data del 10.05.2019, si è presentato presso l'Ufficio Procedimenti Disciplinari di questo Dipartimento, assistito dal suo Legale, come da verbale prot. n. GB/388839 del 10.05.2019, e ha dichiarato che nel corso del rapporto lavorativo con il Comune di Roma ha sempre avuto mansioni di responsabilità che ha svolto con la massima diligenza e dedizione nell'interesse della Pubblica Amministrazione, senza mai ricorrere in alcun richiamo disciplinare e di essersi trovato coinvolto nella vicenda di cui al presente procedimento disciplinare solo sulla base delle dichiarazioni dell'imprenditore L.M., e che la sua estraneità ai fatti si evincerebbe anche dalle intercettazioni avvenute tra un tale L.(presumibilmente M.) e A. nella quale risulta che l'unico lotto a essere coinvolto era proprio quello di sua competenza, come riportato nella memoria difensiva depositata dal mio legale del 19.02.2016 e acquisita con prot. n. GB/ 10832 del 23.02.2016. Il dipendente ha dichiarato che, anziché dimostrare processualmente la sua non colpevolezza, ha optato per il rito alternativo poiché non ero in grado di sostenere la pressione processuale e che, pur respingendo gli addebiti a suo carico, ha comunque ristorato Roma Capitale del presunto danno erariale con bonifici bancari. L'avv. G.S. ha ribadito quanto rappresentato nella precedente memoria difensiva ovvero che l'unico elemento da cui è scaturita la misura cautelare a carico del Pa. è la dichiarazione dell'Imprenditore M. che cita il Pa. con tutti i nomi dei geometri del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana e facendo riferimento a tutti i lotti e che tale asserzione del M. sarebbe in contraddizione con quanto sostenuto dallo stesso M. nella suddetta intercettazione, dove invece afferma, parlando con un tale Al. che l'unico lotto non coinvolto è quello in cui era il Direttore dei Lavori Pa.. L'Avvocato dichiara infine: il Geometra Pa. per le mansioni ricoperte non aveva nessun potere di assegnare gli appalti citati nelle contestazioni disciplinari.

Dal punto di vista procedurale viene eccepito nelle difese la tardività del rinnovo contestazioni disciplinari, asserendo che in data 02.11.2016, con raccomandata A.R., l'Avvocato avrebbe notificato al Comune di Roma la sentenza intervenuta nei confronti del Pa.. Infine nelle difese viene evidenziato che in data 01.06.2018 il vice Procuratore della Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti - dott. Ugo Montella ha emesso il Decreto di Archiviazione - di cui viene depositata copia - nei confronti del sig. Fr. Pa., poiché avendo il medesimo risarcito il Comune di Roma, non si ravvisava alcun danno all'Erario da parte del dipendente. Non trova pregio quanto dedotto ed eccepito dal punto di vista procedurale nelle difese del Funzionario Geometra Fr. Pa. per quanto di seguito evidenziato:- non risponde al vero quanto dichiarato nelle difese in merito alla notifica della sentenza intervenuta nei confronti del dipendente, in quanto con la suddetta raccomandata A.R. del 02.11.2016, acquisita con prot. n.GB/73891 del 17.11.2016, il legale del dipendente ha inviato una richiesta di reinserimento al posto di lavoro del Pa., limitandosi a comunicare che il procedimento penale n. r. g. 12444/16 si era definito con sentenza di condanna a carico del proprio assistito. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha acquisito solo in data 30.01.2019 copia della sentenza in argomento, munita della data di irrevocabilità, dopo numerose richieste alla competente Autorità Giudiziaria; pertanto, il rinnovo di contestazioni disciplinari, prot. n. GB/18321 del 04.03.2019, risponde al requisito della tempestività, in quanto adottato ampiamente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della Cancelleria del Giudice, previsto dall'art. 55-ter del D. Lgs. 165/01. Infatti, come sopra descritto, in data 30.01.2019 è stata acquisita dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari, con prot. n. GB/8591 la sentenza del Tribunale di Roma - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari - Dott.ssa An. Ma. Ga. munita dell'attestazione di irrevocabilità, intervenuta in data 13.07.2016, e si è provveduto in data 04.03.2019 a riprendere il procedimento disciplinare nei confronti del Funzionario Geometra Fr. Pa.; Nel merito, le suddette difese, acquisite e valutate, non eliminano la responsabilità disciplinare del dipendente, in quanto non trovano riscontro negli adottati e motivati dell'Autorità Giudiziaria in sede penale; Preliminarmente, nella sfera relativa alle responsabilità disciplinari, si prende atto delle disposizioni degli artt. 445 e 65 c.p.p. come modificati dalla L. 27.03.2001 n. 97 che formalmente sanciscono la rilevanza nel procedimento disciplinare della sentenza ex art. 444 c.p.p. equiparandola a quella di condanna; del resto, la scelta del rito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. confligge con la possibilità di provar, per l'imputato, la propria estraneità dei fatti, atteso che il medesimo non nega la propria responsabilità, ma esonera l'accusa dall'onere della relativa prova, in cambio di una riduzione di pena; nel Decreto di Archiviazione Parziale emesso in data 01.06.2018 dal Vice Procuratore della Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti - Dott. Ugo Montella allegato alla memoria difensiva di cui al citato verbale prot. n. GB/38839/2019, viene evidenziato che ;le illecite condotte, consapevoli e volontarie del Funzionario Geometra Pa. Fr., per le quali è stato condannato alla pena di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione, direttamente attinenti al rapporto di lavoro, risultano di oggettiva, rilevante gravità, poste in essere in palese violazione non solo delle norme poste a fondamento del rapporto di lavoro ma anche dei principi costituzionali di legittimità, imparzialità e buon andamento posti alla base dell'azione amministrativa, hanno arrecato grave pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione e insanabilmente compromesso il rapporto di fiducia tra il dipendente e l'Amministrazione, in modo tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro; per quanto sopra esposto, nel caso di specie, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a),b),c),d) e comma 8 lettera c), punto 1 e 10 punto 2 del C.C.N.L. 2006/2009 - art. 59, comma 1, lettere a),b),c),d) e comma 9, n. 2 lettera e) del C.C.N.L. 2016/2018".

Nonostante la contestazione di stile del Pa. non occorrono evidentemente troppe parole per rendersi conto che il reato (peculato) per i quale è stato condannato definitivamente, in relazione alla sua posizione e qualifica di funzionario, "getta discredito sull'Amministrazione capitolina" ed è caratterizzato da un forte "disvalore sociale", incidendo in modo irreparabile sul c.d. rapporto fiduciario di un funzionario pubblico: come tale è incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro, rientrando peraltro pacificamente tra le ipotesi di giusta causa di recesso previste dalla contrattazione collettiva (v., per una applicazione di tali principi sul punto, Cass. 5581/2009).

E anche del fatto che, in relazione alla dinamica dei fatti risultante dalla suddetta missiva, dal capo di imputazione e dalla sentenza, il suddetto licenziamento, è del tutto proporzionato senza che possa rilevare in alcun modo la tenuità e persino l'assenza di danno patrimoniale ed erariale.

Essendo invece rilevante solo la idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti (per tutte: Cass. n.25349/2019 e Cass. n. 8816/2017).

La circostanza non può certo essere negata dal ricorrente che tuttavia afferma che la sentenza non potrebbe spiegare alcun effetto nel processo civile, contemporaneamente pretendendo, con generiche deduzioni (pag. 17 del ricorso), e senza articolare alcun mezzo istruttorio, di contestarne le risultanze, perché la sua posizione sarebbe stata diversa da quella degli altri imputati, come risulterebbe dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche (doc. 10).

Ben consapevole di tutto ciò la difesa del sig. Pa. è costretta ad affidarsi a ragioni di carattere formale e procedurali, compreso un presunto difetto di motivazione.

Queste risultano del tutto infondate: l'art. 55ter comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che: "Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale".

Quindi la legge prevede che il procedimento disciplinare sospeso in attesa della conclusione del procedimento penale debba essere ripreso nel termine di 30 giorni dalla "comunicazione della sentenza da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura" .

La legge è chiarissima richiedendo proprio "la comunicazione della sentenza" e quindi non basta certo a far scattare il termine prescritto la semplice comunicazione della notizia relativa, pur se accompagnata dall'indicazione di tutti gli estremi del provvedimento.

Perché alla invocata lettera del novembre 2016 non era stata allegata alcuna copia della sentenza e, in ogni caso, da questa comunicazione non risultava l'irrevocabilità della stessa.

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha acquisito copia di questa sentenza, munita anche della data di irrevocabilità, solo con la nota prot n. GB/8591 del 30.1.2019 e ha poi tempestivamente ripreso il procedimento in data 4.3.2019, provvedendo a rinnovare la contestazione al ricorrente nel termine di 60 giorni previsto dalla legge.

Nonostante i dubbi della difesa del ricorrente quanto ad una presunta incertezza in ordine alla data di trasmissione da parte della cancelleria del Tribunale la vicenda non pone problemi di alcun genere considerando che la data che rileva è proprio quella in cui l'ufficio ha acquisito conoscenza della sentenza e della sua irrevocabilità (30.1.2019) e che questa risulta per tabulas.

Quindi, in base ai ben noti principi affermati, tra le altre, da Cass. 5313/2017, Roma Capitale ha rispettato il termine previsto per l'apertura del procedimento: "La censura sub A), che contesta che la conoscibilità della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. coincida con la data di trasmissione della sentenza stessa ad opera della cancelleria dell'Ufficio GIP del Tribunale di Napoli è infondata. Sia la norma di legge (art. 5 c. 4 L. 97/2001, nel testo applicabile ratione temporis) che le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva (art. 25 bis c. 4, aggiunto al CCNL del 6.7.1995 dall'art. 26 CCNL 22.1.2004 normativo 2002 - 2005, economico 2002 - 2003) fanno riferimento, non alla data del passaggio in giudicato della sentenza, né, tantomeno, a quella della sua pronuncia, bensì al momento in cui la pubblica amministrazione ha avuto notizia ("comunicazione": art. 5 c. 4 L. citata," "notizia": clausola contrattuale) della "sentenza definitiva", momento che necessariamente si colloca in data successiva a quella in cui la pronuncia è divenuta intangibile. La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi la L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 10, comma 3, nella parte in cui prevedeva, per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge, l'instaurazione dei procedimenti disciplinari entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna, anziché entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare (Corte costituzionale, 24 giugno 2004, n. 186).Ha rilevato la sentenza che, poiché la L. n. 97 del 2001, nel prevedere che sia la sentenza penale irrevocabile di condanna, sia la sentenza di applicazione della pena su richiesta, sono destinate ad esplicare effetti nel giudizio disciplinare, persegue l'obiettivo di una sostanziale coerenza tra sentenza penale ed esito del procedimento amministrativo e di una linea di maggiore rigore per garantire il corretto svolgimento dell'azione amministrativa. Perciò la citata norma transitoria, che fa decorrere il termine per l'instaurazione del procedimento disciplinare dalla conclusione del giudizio penale con sentenza irrevocabile anziché dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione, è irragionevole e contraria al principio di buon andamento, non prevedendosi che l'amministrazione sia posta a conoscenza del termine iniziale per l'instaurazione del procedimento disciplinare, e rendendosi cosi più difficoltosa ed incerta la stessa applicazione delle sanzioni disciplinari, con una ponderazione, tra l'interesse del dipendente pubblico a una sollecita definizione della propria situazione disciplinare e l'esigenza dell'amministrazione di instaurare tale procedimento, del tutto sbilanciata a vantaggio del dipendente pubblico. Da questa decisione emerge con chiarezza il principio, applicabile indiscutibilmente a tutti i termini decorrenti dalla sentenza, che il dies a quo non può coincidere con conoscenze diverse da quella della "sentenza", determinata dalla sua "comunicazione". Deve pertanto ribadirsi il principio già affermato da questa Corte secondo cui, ai fini della decorrenza del termine occorre che l'amministrazione venga a conoscenza della integrale sentenza di condanna irrevocabile, in quanto essa deve avere esatta cognizione dei fatti accertati in sede penale, onde contestarli al dipendente e valutarli in sede disciplinare (Cass. 19930/2016, 11987/2016, 17373/2016, 24769/2009, 22418/2009, 16213/2009). La sentenza impugnata è, quindi, conforme ai principi di diritto sopra indicati, poiché correttamente ha fatto decorrere il termine dal momento in cui l'ufficio competente era venuto in possesso di copia della sentenza di patteggiamento recante attestazione della sua irrevocabilità, ritenendo irrilevante che la conoscenza della esistenza di detta sentenza fosse già stata acquisita in epoca antecedente alla data di trasmissione. La censura sub. B). con la quale si denuncia l'omessa autonoma valutazione da parte del Comune dei fatti oggetto del processo penale è infondata.

Questa Corte ha da tempo affermato che il licenziamento disciplinare, nel regime giuridico dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2 del d.lgs n. 165 del 2001, è negozio giuridico di diritto privato regolato, quanto alla forma dell'atto, dalla legge n. 604 del 1966. L'obbligo di motivazione, quindi, non è quello dei provvedimenti amministrativi ed è assolto dall'amministrazione con l'indicazione del fatto, già oggetto di contestazione che, a giudizio del datore di lavoro, giustifica il recesso (Cass. 758/2006, Cass. 19183/2016). Quanto all'eccezione di genericità della contestazione disciplinare, formulata sul rilievo del mero richiamo in questa contenuto dei fatti desumibili in sede penale, la statuizione è corretta in quanto la Corte territoriale ha attribuito, avuto riguardo alla disposizione contenuta nell'art. 653 c. 1 bis, applicabile ratione temporis, alla sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. "valore ricognitivo" in sede disciplinare dei fatti contestati e ha ritenuto che da detta sentenza questa fossero ben desumbili gli addebiti contestati al lavoratore." (così, appunto, Cass. n. 5313/2017).

Né il ricorrente può utilmente invocare art. 55 ter comma 1 nella parte in cui prevede che "il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo".

Si tratta infatti di una mera facoltà e non certo di un obbligo.

Ad analoghe conclusioni e per le stesse ragioni si deve pervenire rispetto al termine previsto per la sua conclusione di 120 giorni dalla contestazione dell'addebito, perché il procedimento, a seguito del rinnovo della contestazione del 4.3.2019, si è appunto concluso nel rispetto di detto termine con il licenziamento del 28.6.2019, essendo irrilevante la circostanza che la comunicazione dell'avvenuto licenziamento (determinazione dirigenziale) sia stata ricevuta dal Pa. solo il successivo 3 luglio.

Il termine per la conclusione del procedimento si realizza infatti con l'assunzione della determinazione di irrogare la misura sanzionatoria o di archiviare l'azione disciplinare; la successiva fase della comunicazione di essa al dipendente, pure se necessaria in quanto trattasi di atto recettizio, rimane estranea alla conclusione del procedimento e pertanto non incide sui termini di svolgimento del medesimo e non assume rilevo ai fini del rispetto del termine di decadenza (Cass. n.5637/2009, Cass. n.16900/2016, Cass. n. 5317/2017; Cass. n.25485/2017 ecc).

Si tratta, peraltro, dell'applicazione della regola più generale secondo la quale "la decadenza è impedita dal compimento di un atto tipico entro un termine determinato: se l'atto ha carattere recettizio, la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva, esclusivamente, ai fini della produzione degli effetti tipici dell'atto, a meno che essa non sia prevista, nella fonte che contempla la decadenza (legale, o negoziale, o provvedimentale), come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva" (Cass. S.U. 14.4.2010 n. 8830).

Si comprende quindi come sia del tutto irrilevante la circostanza che Roma Capitale ha rinnovato la contestazione a distanza di circa 3 anni dal momento in cui la sentenza era divenuta irrevocabile perché ciò che rileva è la data in cui l'ufficio competente ha ricevuto la copia della sentenza con indicazione del suo carattere definitivo.

A tale proposito non può essere condivisa l'opinione del difensore del ricorrente quanto alla tardività della produzione della nota prot. N. GB/8591 del 30.1.2019 di trasmissione della sentenza i cui esatti estremi erano già stati indicati con precisione nei documenti ritualmente depositati da Roma Capitale ed in primo luogo nella stessa determinazione dirigenziale n. 1356/2019.

Quanto poi al valore della sentenza di patteggiamento, si applicano principi assolutamente consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, essendo pacifico che il giudice può utilizzare come mezzo di prova la sentenza di patteggiamento.

" Premesso che la sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 c.p.p. - che disciplina l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato - non è tecnicamente configurabile come una sentenza di condanna, è pur vero che, nell'evoluzione della interpretazione della norma si è affermato tuttavia che, ove una disposizione del contratto collettivo faccia riferimento alla sentenza penale di condanna passata in giudicato come fatto idoneo a consentire il licenziamento senza preavviso, il giudice di merito può, nell'interpretare la volontà delle parti collettive espressa nella clausola contrattuale, ritenere che gli agenti contrattuali, nell'usare l'espressione "sentenza di condanna", si siano ispirati al comune sentire che a questa associa la sentenza ed. "di patteggiamento" ex art. 444 c.p.p., atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità, ma esonera l'accusa dall'onere della relativa prova in cambio di una riduzione di pena (cfr. cass. n. 7866 del 2008 e più recentemente anche Cass. n. 4060 del 2011 con riguardo proprio ad un licenziamento intimato ai sensi dell'art. 54 del c.c.n.l.).(Cass. n.3912 del 18 febbraio 2013)."Invero, come questa Corte ha avuto modo di statuire di recente in siffatta materia (Cass. Sez. Lav. n. 2168 del 30/1/2013), decisione rispetto alla quale non vi è motivo per discostarsene, "in tema di responsabilità disciplinare del lavoratore, l'articolo 54 del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di (OMISSIS) dell'11 gennaio 2001, nel prevedere l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento nell'ipotesi di condanna del dipendente, si interpreta nel senso che è sufficiente sia stata pronunciata, nei confronti del lavoratore, sentenza di patteggiamento ex articolo 444 cod. proc. pen., dovendosi ritenere che le parti contrattuali abbiano voluto - con tale previsione - dare rilievo anche al caso in cui l'imputato non abbia negato la propria responsabilità ed abbia esonerato l'accusa dall'onere della relativa prova in cambio di una riduzione di pena" (conf. a Cass. Sez. lav. n. 9458 del 21/4/2010).Nè va dimenticato che nella sentenza n. 336 del 18 dicembre 2009 la Corte Costituzionale ha affermato che la circostanza per la quale l'imputato, nello stipulare l'accordo sul rito e sul merito della regiudicanda penale, accetti una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto, a quei fini, di non contestare il fatto e la propria responsabilità. Quanto alla valenza probatoria della sentenza di patteggiamento nel giudizio disciplinare, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 cod. proc. pen., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (v. tra le più recenti, Cass. n. 15889 del 2011). Detto riconoscimento, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile (Cass. civ., 21 marzo 2003, n. 4193; nello stesso senso, 10 novembre 1998, n. 11301; 24 febbraio 2001, n. 2724; 19 dicembre 2003, n. 19505; 5 maggio 2005, n. 9358; 30 settembre 2005, n. 19251; 26 ottobre 2005, n. 20765)." (così Cass. n. 22535/2013).

"È vero che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi ma è anche vero che essa presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione" (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3980 del 29/02/2016).

"Questa Corte ha già affermato che "la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione; detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità".(Cass. n. 30328/2017; si rimanda anche a Cass. n. 5313/2017; Cass. n. 3980/2016; Cass. S.U. n. 18701/2012)."(così, più di recente, Cass. n. 20562 del 6.8.2018).

"La sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 cod. proc. pen. costituisce, infatti, un importante elemento probatorio per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. sez. un. civ. n. 17289 del sei - 31/07/2006: "È del resto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova nel processo civile (la richiesta di patteggiamento, dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato);

il giudice, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilizzò non sussistente e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr. le sentenze di questa Corte n. 2213 del 1 febbraio 2006 e n. 19251 30 settembre 2005). Infatti, la sentenza di applicazione di pena patteggiata, "pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini", presuppone "pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova" (Cass. 5 maggio 2005, n. 9358)". V. in senso analogo, tra le altre, Cass. 5 civ. n. 10280 del 21/04/2008 e S.U. n. 21591 del 20/09/2013. Cfr. parimenti Cass. 5 civ. n. 13034 del 24/05/2017: la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario nella specie ivi esaminata nel giudizio di legittimità dell'accertamento, sicché in applicazione del principio veniva cassata la sentenza della Commissione tributaria, che aveva ritenuto ininfluente, ai fini della prova a carico del contribuente, la sentenza di patteggiamento emessa in sede penale nei suoi confronti per gli stessi fatti oggetto della pretesa tributaria. Conforme Cass. n. 24587 del 2010);.....la sentenza di patteggiamento, del resto, presuppone non solo il consenso delle parti (imputato e p.m.), ma anche che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p., oltre che corretta la qualificazione giuridica del fatto (articolo 444 c.p.p., comma 2)..."(così, Cass., ord. n. 3643 del 7/2/2019).

"La Corte poi precisa, quanto alla prospettata illegittimità della norma ex articoli 13 e 24 Cost. - sotto il profilo che con essa sarebbe consentito all'imputato di attribuire una pena a sé stesso - che "col richiedere l'applicazione di una pena, l'imputato non nega sostanzialmente la sua responsabilità ed è, anzi, consapevole di rinunciare persino all'impugnazione se la richiesta viene accettata (articolo 448 c.p.p., comma 2)", fermo evidentemente restando che "se l'imputato ritiene di possedere elementi per l'affermazione della propria innocenza, nessuno lo obbliga a richiedere l'applicazione della pena ed egli ha a disposizione le garanzie del rito ordinario". Dal modello generale di sentenza di cui all'articolo 546 c.p.p., lettera e), (secondo cui la sentenza penale deve contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa), la Corte evince poi che anche la sentenza ex articolo 444 c.p.p., quando non è decisione di proscioglimento, non può prescindere dalle prove della responsabilità........Anche se la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., non è in via teorica una vera e propria sentenza di condanna (come pure successivamente ritenuto dalla Corte Cost., sent. 11.12.95 n. 499), ma contiene tuttavia un accertamento ed un'affermazione di responsabilità impliciti (come pure ritenuto da Corte Cost. 8.2.90 n. 66), sulla base delle convergenti richieste dell'imputato e del p.m. sul merito dell'imputazione; infatti l'imputato non nega la sua responsabilità ed esonera l'accusa dall'onere della prova. Occorre infine rammentare che la Corte Costituzionale, anche successivamente (sent. 20.5.96 n. 155), ha ribadito che la decisione di applicazione della pena concordata "integra un vero e proprio giudizio e non richiede un compito di mera ricezione o certificazione della volontà delle parti", essendo il giudice piuttosto "chiamato a svolgere valutazioni, fondate direttamente sulle risultanze in atti, aventi natura di giudizio non di mera legittimità ma anche di merito, concernenti tanto la prospettazione del caso, quanto la responsabilità dell'imputato". Pur affermando, poi, che l'anzidetto accertamento non equivale di per sé, simmetricamente, ad una pronuncia positiva di responsabilità, la Corte rammenta che "tuttavia tale sentenza in certo modo presuppone pur sempre la responsabilità",..... I successivi arresti della Cassazione hanno poi chiarito che la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p., (cosiddetto "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario o civile, Cass. 24.2.01 n. 2724, Cass. 21.3.03 n. 4193, Cass. 19.12.03 n. 19505..."(così, in motivazione, Cass. n. 21435 del 16/8/2019).

Se quindi il giudice può utilizzare come prova la sentenza di patteggiamento, e se la sentenza di patteggiamento implica una ammissione di colpevolezza esonerando Roma Capitale dall'onere della prova, nel caso in esame appare evidente, già alla semplice lettura del capo di imputazione, la gravità irreparabile della vicenda di peculato sul piano dell'incidenza sul rapporto fiduciario essendo semplicemente irrilevanti, e comunque inidonee a sminuire il valore probatorio della sentenza, a maggior ragione considerando la già ricordata assenza di richieste istruttorie, le allegazioni del Pa. che dovrebbero dimostrare che la responsabilità degli altri imputati era maggiore della sua.

Come già evidenziato, il ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione quanto ai fatti e non ha neanche prospettato una qualche loro ricostruzione "alternativa" rispetto a quanto accertato dalla sentenza penale di condanna limitandosi a richiamare il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche che certamente non sono affatto idonee, e tantomeno sufficienti, a consentire al giudice di disconoscere il già ricordato valore probatorio della sentenza di patteggiamento.

Che poi gli altri coimputati possano avere avuto una responsabilità "maggiore" della sua nulla toglie alla gravità di quanto accaduto dovendosi ribadire che ai fini della giusta causa del licenziamento, ciò che rileva è l'incidenza degli stessi sul "rapporto fiduciario", essendo semplicemente irrilevante, come già evidenziato, l'assenza o la modesta entità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro.

La causa va quindi immediatamente decisa con l'integrale rigetto del ricorso, senza dilazione, secondo le regole del processo del lavoro (Cass. n. 27457 del 22 dicembre 2006; Cass. n. 13708 del 12.6.2007; Cass. n. 25575 del 22 ottobre 2008 ecc.).

Le spese, liquidate ex D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

respinge il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere a Roma Capitale le spese di lite, liquidate in euro 3000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa.

Roma 22.09.2020

Depositata in Cancelleria il 22/09/2020
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LaPrevidenza.it, 06/10/2020

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