mercoledì, 14 ottobre 2026

Potenziamento del Ssn per emergenza COVID-19, il decreto in gazzetta

Decreto - legge 9.3.2020 n. 14

 

DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (20G00030)

(GU n.62 del 9-3-2020)

Vigente al: 10-3-2020



Capo I 
Potenziamento delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera q), della  Costituzione, che prevede la competenza esclusiva dello Stato in  materia di profilassi internazionale;  Visto l'articolo 118, primo comma, della Costituzione;  Visto l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;  Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30  gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di  sanita' pubblica di rilevanza internazionale;  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza  sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure  urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla  legge 5 marzo 2020, n. 13;  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti  di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica da COVID-19;  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo  2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020,  recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23  febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del  carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento  dei casi e dei decessi riscontrati sul territorio nazionale;  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare ulteriori  disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,  adottando misure di potenziamento della rete di assistenza  territoriale e delle funzioni del Ministero della salute;  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella  riunione del 6 marzo 2020;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del  Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle finanze, per la pubblica amministrazione e per gli affari  regionali e le autonomie;

 Emana  il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il  conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario 

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti  derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli  essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero  territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia  intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti  dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario  nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono: 

a) procedere al reclutamento delle professioni sanitarie, come  individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo  provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive  modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive  modificazioni, nonche' di medici specializzandi, iscritti all'ultimo  e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche  ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro  autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di  durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare  dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano  iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano  a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di  formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti  corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di  attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo  stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che  conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le  Universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il  recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali,  necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I  predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti  anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in  materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse  complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui  all'articolo 17; 

b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalita'  ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da  riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le  assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito  delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa  attivita' deve essere coerente con il progetto formativo deliberato  dal consiglio della scuola di specializzazione. 

2. I contratti di lavoro autonomo, stipulati in assenza dei  presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attivita' di  lavoro prestata ai sensi del presente articolo per tutta la durata  dello stato d'emergenza, integra il requisito dell'anzianita'  lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo  25 maggio 2017, n. 75. 

3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere  conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati  all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini  professionali. 

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai laureati  in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana,  abilitati all'esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo.  5. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma  2, gli incarichi di cui ai commi 1, lettera a) conferiti, per le  medesime finalita', dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario  nazionale sino alla data di entrata in vigore del presente  decreto-legge, fermo il limite di durata ivi previsto. 

6. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze  straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di  garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le  province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all'articolo 5,  comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata  l'impossibilita' di assumere personale, anche facendo ricorso agli  idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di  lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque  entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a  personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non  iscritto al competente albo professionale in conseguenza del  collocamento a riposo. I predetti incarichi, qualora necessario,  possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla  legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti  delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il  decreto di cui all'articolo 17. Agli incarichi di cui al presente  comma non si applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo  e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del  decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,  dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 2

Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al  Servizio sanitario nazionale 

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di  assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed  urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli  enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilita' di  utilizzare personale gia' in servizio nonche' di ricorrere agli  idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono,  durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del  Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi  individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale  sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti  dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica. 

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione,  per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e  hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti  incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in  deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai  vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di  personale nei limiti delle risorse complessivamente indicate per  ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17. Per la spesa  relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla  legislazione vigente in materia di spesa di personale. 

3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2  costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per  l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario  nazionale. 

4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico  2018/2019, nelle regioni e nelle province autonome per le quali sia  disposta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020,  la sospensione delle attivita' di formazione superiore, l'esame  finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle  professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1), di cui all'articolo  6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo' essere svolto con modalita' a distanza e la prova pratica si svolge, previa  certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio  pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le  indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della  salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca del 30 settembre 2016.

Art. 3

Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende  e degli enti del SSN

1. Per le finalita' e gli effetti delle disposizioni di cui  all'articolo 1 e all'articolo 2 del presente decreto, le regioni  procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del  personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4

Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e  dei pediatri di libera scelta

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come  stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020, al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale  e' consentita l'instaurazione di rapporto convenzionale a tempo  determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attivita'  svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli  effetti quali attivita' pratiche, da computarsi nel monte ore  complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 

2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come  stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la  loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione  specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori  o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il  Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della  guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla  fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attivita'  svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli  effetti quali attivita' pratiche, da computarsi nel monte ore  complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico  provvisorio che comporti una assegnazione di un numero di assistiti  superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio e' sospesa. Il  periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente  durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di  studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.  Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano  il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali,  necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 

3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come  stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del  Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con  disposizioni di cui ai commi 1 e 2.  4. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i  medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il  percorso formativo possono assumere incarichi provvisori o di  sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il  Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attivita', svolto dai  medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al  conseguimento del diploma di specializzazione. Le Universita', ferma  restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle  attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al  raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Art. 5

Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale

1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario  nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte  ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive  da assegnare nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente,  nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.

Art. 6

Disposizioni urgenti in materia di volontariato

1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il  periodo della durata emergenziale, come stabilito dalla delibera del  Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime  di incompatibilita' di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto  legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 7

Sorveglianza sanitaria

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del  decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori  sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono  sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono  l'attivita' nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo  per COVID-19.

Capo II  Potenziamento delle reti assistenziali 

Art. 8

Unita' speciali di continuita' assistenziale

1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al  pediatra di libera scelta o al medico di continuita' assistenziale di  garantire l'attivita' assistenziale ordinaria, le regioni e le  province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci  giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso una sede  di continuita' assistenziale gia' esistente una unita' speciale ogni  50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da  COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unita'  speciale e' costituita da un numero di medici pari a quelli gia'  presenti nella sede di continuita' assistenziale prescelta. Possono  far parte dell'unita' speciale: i medici titolari o supplenti di  continuita' assistenziale; i medici che frequentano il corso di  formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i  laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di  competenza. L'unita' speciale e' attiva sette giorni su sette, dalle  ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attivita' svolte  nell'ambito della stessa e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro  ad ora. 

2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o  il medico di continuita' assistenziale comunicano all'unita' speciale di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e  l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita'  speciale per lo svolgimento delle specifiche attivita' devono essere  dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di idonei  dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure  gia' all'uopo prescritte.  3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto  soccorso dovra' avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali  adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di  consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le  ordinarie attivita' assistenziali.  4. Le disposizioni del presente articolo sono limitate alla durata  dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito  dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Art. 9

Assistenza a persone e alunni con disabilita'

1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la  sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del  personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di  concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di  servizio con enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con  disabilita' mediante erogazione di prestazioni individuali  domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attivita'  didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e  alla realizzazione delle azioni previste all'articolo 3, comma 1,  lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo  2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a  tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste. 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno  facolta' di istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del  presente decreto, unita' speciali atte a garantire l'erogazione di  prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di  persone con disabilita' che presentino condizione di fragilita' o di  comorbilita' tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione  dei centri diurni per persone con disabilita'. 

3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a  valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10

Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per  ossigenoterapia

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la federazione dei  farmacisti titolari di farmacie private nonche' la federazione  nazionale delle farmacie comunali, adottato, d'intesa con la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  provincie autonome, entro il 31 luglio 2020, sono definite le  modalita' con cui si rende disponibile sul territorio nazionale,  attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero,  in via sperimentale fino all'anno 2022 mediante la rete delle  farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei  presidi portatili, che ai sensi delle vigenti disposizioni in  materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto di cui al  presente comma e' finalizzato, altresi', ad individuare le specifiche  modalita' tecniche idonee a permettere la ricarica dei presidi citati  in modo uniforme sul territorio nazionale, nonche' le modalita' con  cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che  necessitano di terapia ai sensi del presente comma.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e in  ragione dell'emergenza COVID-19, come stabilito dalla delibera del  Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute  puo' provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 1,  della legge 23 dicembre 1978, n. 833.  3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate  mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla  legislazione vigente, nel rispetto del limite di finanziamento di cui  all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.

Capo III  Incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l'acquisto 

Art. 11

Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici

1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi  di protezione individuale e medicali necessari per fronteggiare  l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del  Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimento della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e'  autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per  consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il  pagamento immediato o anticipato delle forniture. 

2. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi  esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto  legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 

3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi  di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto negoziale conseguente  alla urgente necessita' di far fronte all'emergenza di cui allo  stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti  attuatori, non si applica l'articolo 29 del Decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina  dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio  dei ministri», e tutti tali atti sono altresi' sottratti al controllo  della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilita'  contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli casi in cui  sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha  posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al  presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci,  esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.

Art. 12

Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria

1. Al fine di incrementare la disponibilita' di dispositivi per il  potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla  gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il  Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei Soggetto  attuatore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del  Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741,  e' autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo 34  del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e comunque anche in deroga ai  limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del decreto legislativo 18  aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i  relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei  ventilatori.  2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 185  milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del  decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Capo IV  Altre disposizioni 

Art. 13

Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario

1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture  pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza,  le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le  attivita' di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi  incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. 

2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte  alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi  dell'articolo 17, paragrafo 2, ultimo periodo, della direttiva  2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non si applicano  le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai  CCNL di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione  appropriata, secondo modalita' individuate mediante accordo quadro  nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 14

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto  emergenziale

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di  interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica e, in  particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a  carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19  mediante adeguate misure di profilassi, nonche' per assicurare la  diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione  emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto  dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h) e i), e dell'articolo 10  del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere  t) e u), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti  operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli  articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i  soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonche'  gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di  Sanita', le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del  Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a  garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 3  del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche allo scopo di  assicurare la piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio  di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la  comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli  articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino  necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito  dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. 

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e  privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche' la diffusione  dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del  regolamento (UE) 2016/679, e' effettuata, nei casi in cui risulti  indispensabile ai fini dello svolgimento delle attivita' connesse  alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono  effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato  regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei  diritti e delle liberta' degli interessati.  4. Avuto riguardo alla necessita' di contemperare le esigenze di  gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla  salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui  al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo  2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con  modalita' semplificate, anche oralmente.  5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23,  paragrafo 1, lettera e), del menzionato regolamento (UE) 2016/679,  fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1  possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo  regolamento o fornire una informativa semplificata, previa  comunicazione orale agli interessati della limitazione.  6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del  Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al  comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati  personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle  ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di  dati personali.

Art. 15

Sanzioni amministrative

1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salva l'applicazione  delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione  degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1 a carico dei  gestori di pubblici esercizi o di attivita' commerciali e' sanzionata  altresi' con la chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30  giorni. La violazione e' accertata ai sensi della legge 24 novembre  1981, n. 689, e la sanzione e' irrogata dal Prefetto».

Art. 16

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di  Bolzano tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e  ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive  disponibilita' di bilancio.

Art. 17

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli articoli 1, commi 1, lettera a) e 6, 2,  5, e 8 e' autorizzata la spesa complessiva di 660 milioni di euro per  l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul finanziamento  sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo  finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di  Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che  stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e  provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle  quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate  per l'anno 2019. Con decreto direttoriale del ministero dell'economia  e delle finanze sono assegnate le risorse di cui al presente comma.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della  Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione  in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.  Dato a Roma, addi' 9 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei  ministri

Speranza, Ministro della salute

Gualtieri, Ministro dell'economia e  delle finanze

Dadone, Ministro per la pubblica  amministrazione

Boccia, Ministro per gli affari  regionali e le autonomie  Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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LaPrevidenza.it, 09/03/2020

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