Tar Lazio Roma, Sentenza 7.7.2010 n. 27191
1. Con atto (n. 7397/1999) il sig- Giorgio Borgognoni, già agente della Polizia di Stato dal 1986 al 1989, ha adito questo Tribunale per l’annullamento del giudizio di non idoneità alla partecipazione al concorso a 1000 posti di operatore tecnico della Polizia di Stato indetto con d.m. 12.1.1996. Tale inidoneità è stata espressa dalla Commissione all’uopo preposta in ragione di riscontrata “obesità con alterazione del rapporto peso altezza (kg. 107/ cm.174) a rilevanza fisionomica e funzionale non compatibile con il pieno espletamento dei compiti d’istituto ai quali l’operatore tecnico è preposto”.
2. Avverso tale giudizio il sig. Borgognoni ha dedotto le seguenti censure: a) Violazione e falsa asppicazione degli artt. 6 del d.P.R. n. 299/1989 e 1 e 2 del d.P.R. n. 904/1983; eccesso di potere per difetto di motivazione, d’istruttoria, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. Contesta, in sostanza, il giudizio di obesità espresso dalla Commissione che, secondo la prospettazione attorea non sarebbe inclusa, a norma dell’art. 2 del d.P.R. n. 904/1983, tra le cause di inidoneità per l’ammissione al concorso. Sotto altro profilo, lamenta l’illegittimità del corredo motivazionale in quanto carente per quel che concerne la rappresentazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sottesi alla effettiva incompatibilità delle caratteristiche fisiche del ricorrente rispetto al tipo di mansioni proprie dell’operatore tecnico di P.S. .
LaPrevidenza.it, 19/07/2010
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