Per la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, non si deve prescindere dalla volontà delle parti.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 dicembre 2007, n. 25666 - Gesuele Bellini
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 7 dicembre 2007, n. 25666, ritorna sulla la problematica della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato.
Al riguardo, sottolineando che ogni attività lavorativa può essere espletata sia in regime di subordinazione che in forma autonoma, per cui ai fini della qualificazione del rapporto vanno esaminati tutti gli elementi disponibili, il Collegio fornisce i criteri distintivi in base ad un principio condiviso dalla giurisprudenza (Cass. n. 13884/04; Cass. n. 4948/96; Cass. n.. 12364/03; Cass. n. 4308/00) che di seguito si riassume.
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, deve tenersi conto:
1) dalla volontà delle parti contraenti, tenendo presente il "nomen juris" utilizzato;
2) del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto;
In caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della prestazione � necessario dare prevalente rilievo ai secondi.
Tuttavia, quando sia proprio la conformazione fattuale del rapporto ad apparire dubbia, non ben definita o non decisiva, l'indagine deve essere svolta in modo tanto più accurato sulla volontà espressa in sede di costituzione del rapporto.
(Gesuele Bellini - Responsabile della sezione Pubblico Impiego dell'Osservatorio)
LaPrevidenza.it, 17/12/2007