mercoledì, 14 ottobre 2026

Patto di non concorrenza; valore; interpretazione delle clausole contrattuali

Cassazione civile, sez. lavoro, 15 maggio 2007, n. 11104 - Avv. Rossi Valentina

 

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un dipendente che, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, aveva chiesto la condanna dell' ex datore di lavoro al pagamento di un corrispettivo economico dovuto per la mancata comunicazione datoriale della volontà di non avvalersi della clausola contenente un patto di non concorrenza, inserita nel contratto individuale di lavoro.
In particolare, con tale clausola la società datrice di lavoro si era espressamente riservata di decidere, al momento della risoluzione del rapporto, se utilizzare o meno il patto di non concorrenza: al momento delle dimissioni, non avendo ricevuto comunicazioni di sorta, il lavoratore si era messo alla ricerca di un nuovo posto di lavoro sulla base della convinzione della volontà positiva della datrice di lavoro subendo, così, tutte le limitazioni collegate al patto de quo.
Solo successivamente era venuto a conoscenza della volontà contraria della datrice di lavoro, non intenzionata a vincolare il dipendente al patto di non concorrenza.
Sia il Giudice del Lavoro che la Corte d'Appello accoglievano le domande del lavoratore poichè, al momento in cui era stata palesata la diversa volontà datoriale, questi aveva già subito quel pregiudizio che viene compensato con il pagamento del corrispettivo oggetto della domanda giudiziale.
Il datore di lavoro, soccombente, proponeva ricorso in Cassazione, che veniva rigettato sulla base dell'interpretazione letterale della clausola contenente il patto di non concorrenza, in forza della quale il datore di lavoro solo "contestualmente al recesso" avrebbe potuto scegliere di non avvalersene, lasciando libero il lavoratore nella ricerca di un nuovo posto di lavoro.
Contrariamente, il dipendente si era trovato nella condizione di dover cercare un nuovo impiego, senza poter sfruttare il bagaglio professionale e le informazioni acquisite nel periodo di pendenza del rapporto lavorativo con la ricorrente.
Non avendo provveduto tempestivamente, pertanto, quest'ultima avrebbe determinato nel lavoratore la convinzione del vincolo del patto, con il conseguente obbligo di pagamento del corrispettivo.
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LaPrevidenza.it, 04/07/2007

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