Tar Lazio Roma, Sentenza 25.6.2010 n. 21255
in punto di fatto, espone che:
-effettivo al 15° Stormo di stanza in Pratica di Mare, nel corso del suo periodo di permanenza presso il reparto Task Group Devil in Mazar ha ricevuto l’ordine di continuare a svolgere la propria attività lavorativa nello “Schelter COMSEC”; il locale di lavoro era, però, caratterizzato da: spazio utile i mt. x 1 mt.; presenza di un grosso e rumorosissimo impianto di condizionamento d’aria, posto proprio a ridosso della sua postazione informatica; alternanza aria fredda e calda, proveniente dal suddetto condizionatore, il cui flusso d’aria era direzionato proprio in direzione dell’operatore; mancanza di una idonea postazione di lavoro, atteso che egli era costretto a sedere su una cassa; in un locale; di non essersi sottratto all’ordine ricevuto; di avere avvertito, nella stessa serata, un malore e di essere stato ricoverato presso la locale infermeria dove gli veniva diagnosticato “febbre, contrattura dei muscoli intraspinali, lombari e del collo, laringite, raffreddore, sintomi influenzali, con prescrizione di 9 giorni di riposo assoluto; di avere ricevuto, al rientro in servizio, ordine di continuare ad operare presso lo Schelter COMSEC; di aver fatto notare al cap. Falco come la patologia da lui contratta doveva ritenersi, con ogni probabilità, diretta conseguenza della permanenza in quel locale;
LaPrevidenza.it, 06/07/2010
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
0883349269
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Avvocato
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