Mobbing: liquidazione equitativa dei danni sofferti dal lavoratore
Tribunale di Agrigento sezione lavoro, Sentenza 1 febbraio 2005
Nel caso oggetto della presente sentenza, il G.d.L. ha qualificato come mobbing tutta una serie di trattamenti che un lavoratore (con qualifica di "direttore dei servizi generali e amministrativi" presso un Istituto scolastico) ha subito dal dirigente scolastico, suo superiore gerarchico.
A titolo esemplificativo, le vessazioni si sono concretizzate in ordini di servizio a carattere minatorio, finalizzati al compimento di atti non dovuti e/o contrari a quelli spettanti al lavoratore, in repliche e contestazioni di addebiti contenenti apprezzamenti di cattivo gusto, in frasi ingiuriose e lesive del ruolo del lavoratore stesso, oltre che in frequenti minacce di sanzioni - disciplinari o di altra natura - mai irrogate.
Il danno che ne è conseguito è stato di natura biologica, esistenziale, morale e patrimoniale e il G.d.L. ha fatto ricorso a vari criteri ai fini della sua liquidazione.
Quanto al danno patrimoniale, infatti, il relativo calcolo è stato eseguito facendo riferimento alla retribuzione media del lavoratore; in relazione, invece, al danno non patrimoniale di natura morale ed esistenziale è stato ammesso il ricorso a criteri equitativi, dovendosi riparare lesioni di valori inerenti alla persona. (Avv. Valentina Rossi - staff Laprevidenza.it)
LaPrevidenza.it, 08/06/2005