Mobbing: i connotati della condotta datoriale idonei ad integrare l段llecito
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 6.3.2006 nー 4774
Il mobbing pu� realizzarsi con comportamenti datoriali, materiali o provvedimentali, indipendentemente dall'inadempimento di specifichi obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4774 del 6 marzo 2006, precisando che la sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata - procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi - considerando l'idoneit� offensiva della condotta, che pu� essere dimostrata, per la sistematicit� e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa.
Nella specie, i comportamenti datoriali erano consistiti in provvedimenti di trasferimento, ripetute visite mediche fiscali nell誕rco di dieci mesi, attribuzione di note di qualifica di insufficiente, irrogazione di sanzioni disciplinari, privazione della abilitazione necessaria per operare al terminale.
LaPrevidenza.it, 25/04/2006