Cassazione, Sentenza 15.10.2010 n. 21274
Il signor Am.Ge., già dipendente di una ditta che si occupava della confezione di cofani mortuari, conveniva in giudizio la stessa, vale a dire la società xx-Puglia snc di Mauro Spagnoletti e C, sostenendo che avrebbe dovuto essere inquadrato come operaio di terza categoria, e richiedendo le conseguenti differenze retributive. Costituitosi il contraddittorio, ed esteso il contraddittorio a tutti i soci della società, il giudice di primo grado rigettava la domanda. In sede di impugnazione, la Corte d’Appello di Bari andava in contrario avviso, e, con sentenza n. 570/2003, accoglieva parzialmente la domanda e condannava la società ed i soci di essa a pagare una somma agli eredi dell’ A.. Avverso questa sentenza d’appello, depositata in cancelleria il 29 giugno 2006, uno dei soci S.G., coerede di S.M. (legale rappresentante e socio liquidatore della società), ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di impugnazione. Il ricorso veniva notificato il 29 settembre 2006, in termine, sia agli eredi A., sia agli altri soci della xx, Z.A. C.F., S.C. E S.L.. Gli eredi A. hanno resistito con controricorso notificato alle altre parti, a mezzo del servizio postale, con plichi inviati, in termine, l’otto novembre 2006.....
LaPrevidenza.it, 07/11/2010
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Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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