Lo scorrimento a catena delle mansioni è legittimo nei contratti a termine
Cassazione sezione Lavoro, Sentenza 24 agosto 2004, n° 16661
Anche nel caso di ricorso al lavoro a termine è ammissibile lo scorrimento a catena di mansioni.
Lo ha stabilito la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16661 del 24 agosto 2004, precisando che anche nell'ambito del lavoro a tempo determinato il datore di lavoro conserva il potere di assegnare al lavoratore qualifica e mansioni in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell'impresa.
Il datore di lavoro potrà pertanto adibire il sostituto alle mansioni che meglio si adattano alla sua capacità ed esperienza, ricorrendo ad altri lavoratori per lo svolgimento delle mansioni svolte dal lavoratore sostituito.
Si ringrazia Altalex – www.altalex.com - per le note e la segnalazione.
LaPrevidenza.it, 28/11/2004