mercoled́, 14 ottobre 2026

Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori dipendenti

Garante per la privacy, provvedimento 23.11.2006

 

Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori
per finalita' di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di
datori di lavoro privati (Deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006)
Scopo delle linee guida. Per fornire indicazioni e
raccomandazioni con riguardo alle operazioni di trattamento
effettuate con dati personali (anche sensibili) di lavoratori
operanti alle dipendenze di datori di lavoro privati il Garante
ravvisa l'esigenza di adottare le presenti linee guida, suscettibili
di periodico aggiornamento, nelle quali si tiene conto, altresi', di
precedenti decisioni dell'Autorita'.
Le indicazioni fornite non pregiudicano l'applicazione delle
disposizioni di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o
limiti piu' restrittivi in relazione a taluni settori o a specifici
casi di trattamento di dati (articoli 113, 114 e 184, comma 3, del
Codice).
Ambiti considerati. Le tematiche prese in considerazione si
riferiscono prevalentemente alla comunicazione e alla diffusione dei
dati, all'informativa che il datore di lavoro deve rendere ai
lavoratori (art. 13 del Codice), ai dati idonei a rivelare lo stato
di salute e il diritto d'accesso.
Le operazioni di trattamento riguardano per lo piu':
- dati anagrafici di lavoratori (assunti o cessati dal
servizio), dati biometrici, fotografie e dati sensibili riferiti
anche a terzi, idonei in particolare a rivelare il credo religioso o
l'adesione a sindacati; dati idonei a rivelare lo stato di salute, di
regola contenuti in certificati medici o in altra documentazione
prodotta per giustificare le assenze dal lavoro o per fruire di
particolari permessi e benefici previsti anche nei contratti
collettivi;
- informazioni piu' strettamente connesse allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa, quali la tipologia del contratto (a tempo
determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, etc.); la
qualifica e il livello professionale, la retribuzione individuale
corrisposta anche in virtu' di provvedimenti «ad personam»;
l'ammontare di premi; il tempo di lavoro anche straordinario; ferie e
permessi individuali (fruiti o residui); l'assenza dal servizio nei
casi previsti dalla legge o dai contratti anche collettivi di lavoro;
trasferimenti ad altra sede di lavoro; procedimenti e provvedimenti
disciplinari.
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LaPrevidenza.it, 12/12/2006

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