Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo - Deliberazione n.7/CONTR del 7 febbraio 2011 - Dario Immordino
Le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, dovranno parametrare il budget destinato a studi ed incarichi di consulenza alla spesa programmata per l’anno 2009 e non agli importi effettivamente erogati. Ciò perché le disposizioni della manovra correttiva 2010 in virtù delle quali la spesa annua per queste tipologie di collaborazioni non può essere superiore al 20% di quella sostenuta per l'anno 2009, non vanno intese come riferite al criterio della cassa, e quindi alle somme effettivamente corrisposte, ma a quelle programmate. Ciò perché, posto che la norma intende conformare la pianificazione da parte degli enti autonomi del conferimento di incarichi di collaborazione alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, il suo naturale riferimento non può che essere la spesa programmata, giacché quella effettivamente erogata dipende da una serie di variabili e “circostanze fortuite” (provvedimenti giurisdizionali, necessità di ricalibrare l’oggetto o la complessità della prestazione, o di riparametrare l’utilità dell’amministrazione ecc) che possono sfuggire al controllo degli enti. La deliberazione n.7/CONTR/11 delle Sezioni riunite in sede di controllo segue di poche settimane quella della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che ha individuato come parametro di riferimento del taglio percentuale non la spesa stanziata, ma quella “effettivamente sostenuta, cioè impegnata, anche se non erogata nell'anno di riferimento”. L’assunto di fondo è che, dato che l’ammontare dei compensi erogati come corrispettivo di attività di studio e consulenza in un determinato anno può non coincidere con le somme programmate, e che l’importo relativo non dipende esclusivamente dalla volontà dell’amministrazione, porre un limite preciso e stringente alle somme effettivamente pagate dalle amministrazioni territoriali potrebbe rivelarsi una soluzione inefficiente ed aleatoria. Inoltre, ai fini dell'applicazione del tetto del 20%, devono escludersi dall’ammontare complessivo della spesa per studi e consulenze gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. Diversamente si finirebbe l’imporre una drastica riduzione degli incarichi di studio o consulenza, anche quando i relativi oneri siano integralmente finanziate da soggetti estranei all’ente locale, e quindi non producano alcun impatto sul bilancio dell’ente. Mentre invece la ratio della nuova disciplina è quella di razionalizzare, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, il ricorso delle amministrazioni pubbliche a queste forme di collaborazione, al fine di conformarne l’utilizzo alle esigenze di equilibrio del sistema di finanza pubblica e ai principi di buon andamento finanziario ed amministrativo di cui agli artt. 81 e 97 Cost. La norma, in altri termini, mira a frenare la dinamica evolutiva di questa tipologia di spesa che in questi anni ha fatto registrare consistenti incrementi, impedendo alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle territoriali, di destinare a queste forme di collaborazioni esterne una quota eccessiva delle risorse dei propri bilanci. Entro questi limiti, infatti, il ricorso a professionalità esterne altamente qualificate può contribuire notevolmente a incrementare le competenze e le conoscenze dell’ente locale, e quindi a migliorare la qualità dell’azione amministrativa e la idoneità della funzione pubblica a soddisfare le esigenze, i bisogni e gli interessi della collettività di riferimento.
Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 12/03/2011
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