giovedì, 15 ottobre 2026

Licenziamento senza preavviso

Consiglio di stato, sentenza n. 13.1.2010 n. 93 - Avv. Dario Immordino

 

Con la sentenza n. 93/2010 relativa ad una vertenza avente ad oggetto licenziamento senza preavviso di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, il Consiglio di Stato ha precisato che l'accertamento conseguente ad una sentenza emessa a tenore dell'articolo 444 del codice di procedura penale (soprattutto se emessa prima della modifica legislativa di cui all'articolo 445 del c. p. p. intervenuta con l'articolo 2 della legge n. 97 del 27 marzo 2001 che ha eliminato la esclusione della efficacia delle sentenze di patteggiamento nei giudizi disciplinari), può essere assunta a fondamento della sanzione disciplinare più grave che implica la risoluzione del rapporto di lavoro senza una valutazione piena ed autonoma dei fatti contestati.

Ciò perché l’accertamento, con sentenza penale di condanna, di fatti di gravità tale da  non consentire la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto di servizio con l'Amministrazione riduce, legittimamente, gli ambiti della valutazione autonoma, che in sede disciplinare deve intervenire in ordine ai fatti accertati in sede penale alla sola presa d'atto e conoscenza dei fatti stessi ed alla loro esposizione nei provvedimenti impugnati con l'adozione delle conseguenti misure cautelari e sanzionatorie, ma giustifica il licenziamento senza preavviso.

Avv. Dario Immordino

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LaPrevidenza.it, 20/01/2010

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