Maurizio Danza - Arbitro regionale pubblico impiego
Il tema delle progressioni riveste un indubbio interesse per tutto il personale del pubblico impiego tenuto conto dei notevoli mutamenti legislativi intervenuti negli ultimi anni sia in riferimento alle progressioni giuridiche che economiche.
Per quanto concerne gli aspetti squisitamente giuridici, non si può non tener conto degli artt.23 e 24 del D.lgs.n.150/2009 (c.d. decreto Brunetta),mentre in riferimento a quelli economici,giova rammentare che il D.l. n.78/2010 convertito nella L.n.122 /2010, ha operato un congelamento degli effetti economici sino al 2013,sia in riferimento alle progressioni c.d. verticali che orizzontali.
Per quanto concerne l’istituto delle progressioni economiche nel Comparto sanità, la norma istitutiva va rinvenuta innanzitutto nel CCNL per il quadriennio giuridico 1998-2001 del 7 aprile 1999. A ben vedere infatti la sua disciplina è evincibile in primo luogo, nelle norme relative alla” classificazione del personale”,con particolare riferimento all’art 17 che stabilisce “criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria”; detta norma in particolare, quanto a criteri di selezione, procedure e modalità di svolgimento, rinvia alla disciplina regolamentare che le singole aziende o enti dovranno preventivamente individuare con propri atti regolamentari ( cfr. art.17 c.4). La successiva disposizione dell’art.30, al co.1 lett b, stabilisce altresì che” nel periodo di permanenza del dipendente nella propria categoria,lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione dopo il trattamento economico iniziale, di altre quattro fasce retributive”.
Norma di particolare rilievo è poi l’art.35 sempre del CCNL 1998-2001 che, nel rinviare, nel co.1 la disciplina delle progressioni orizzontali, alla competenza della contrattazione integrativa sulle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo previsto dall’art. 39 , fissa invece i” criteri per la progressione economica orizzontale”, da integrare in sede di contrattazione integrativa che distingue tra passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva, (previa valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all’impegno e alla qualità della prestazione individuale cfr. lett a ); passaggi all’ultima fascia di ciascuna categoria, (previa valutazione selettiva basata sugli elementi di cui al precedente punto a), utilizzati anche disgiuntamente cfr. lett. b). Detti passaggi sempre secondo il co.1 dell’art .35, devono tener conto, “ del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza; del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per l’effettuazione ...
Maurizio Danza
LaPrevidenza.it, 30/01/2013
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
089757100
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