Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. civ., sez. lav., 4 novembre 2009, n. 23363
In materia di previdenza ed assistenza, con particolare riferimento al valore della CTU, sez. Lavoro, 23363.09 afferma che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, ove il giudice del merito abbia fondato la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, eventuali lacune ed errori della consulenza si riflettono sulla sentenza, viziandone la motivazione, solo quando si tratti di carenze e deficienze diagnostiche, di incongruenze ed affermazioni illogiche o scientifiche errate, e non già di semplici difformità tra il significato ed il valore attribuiti dal consulente a determinati dati e fatti patologici ed il significato ed il valore agli stessi elementi attribuiti alla parte (v. fra le altre, Cass. 11 gennaio 2000 n. 225, 9 marzo 2001 n. 3519, 22 agosto 2002 n. 12406, 22 maggio 2004 n. 9869, 20 agosto 2004 n. 16392, 22 febbraio 2006 n. 3881). Infine, 22363.09 statuisce che una volta accertata la mancanza del requisito sanitario prescritto per la invocata prestazione assistenziale non ha rilievo verificare quale sia l'attività lavorativa compatibile con la residua capacità.
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 20/12/2009
3497880035
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