Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. 8 febbraio 2010, n. 2735
In tema di licenziamento collettivo, Cass. Civ. Sez Lav. n. 2735/10, premessa la correttezza del principio richiamato dalla corte territoriale, secondo il quale il lavoratore che voglia ottenere la dichiarazione di inefficacia del licenziamento intimatogli in base alla legge n. 223 del 1991, sull'assunto del mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla stessa legge per la messa in mobilità o per la riduzione del personale, deve, tenuto conto dei numerosi adempimenti imposti dalla legge, indicare nell'atto introduttivo del giudizio le specifiche omissioni o irregolarità addebitate al datore di lavoro su cui fonda il petitum (cfr. Cass. n. 13727/2000), afferma che la sentenza impugnata ha omesso di valutare, sulla base del concreto contenuto del ricorso proposto in primo grado, se tale lacuna fosse nello stesso, in realtà, evidenziabile.
Di conseguenza, la pronuncia afferma la necessaria valutazione dell'adempimento degli oneri assertori del lavoratore in merito alle specifiche omissioni e irregolarità addebitabili al datore di lavoro.
LaPrevidenza.it, 20/04/2010
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