mercoledì, 14 ottobre 2026

La perdita di chance dovuto ad evento professionale è entità patrimoniale a se stante

Cassazione, sez. lavoro, sentenza 10.1.2007 n° 238

 

L’articolo 1176 c.c., con l’imporre al debitore la diligenza del buon padre di famiglia, fotografa in maniera icastica qual è la diligenza che avrebbe dovuto avere il datore di lavoro, nel caso di specie, nei confronti di un giovane assunto con contratto di formazione e lavoro, controllando che i congegni di sicurezza non fossero manomessi.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto ripetutamente affermato in subiecta materia da questa Corte, secondo cui la responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’obbligo di sicurezza sancito dall’articolo 2087 c.c. non ha natura oggettiva e pertanto l’onere della prova del nesso causale tra danno ed inadempimento (nel caso di specie, mancanza delle misure di sicurezza) resta a carico del lavoratore, mentre il datore di lavoro può liberarsi solo dimostrando la non imputabilità dell’evento.
Pertanto, poiché risulta accertato, attraverso la ctu svolta nel processo penale e legittimamente acquisita al presente processo civile (ex plurimis Cassazione 8096/06), la mancanza delle misure di sicurezza, tocca al datore di lavoro di provare, ai sensi degli articoli 1218, 1176 e 2087, la propria mancanza di colpa (ex plurimis Cassazione 3162/02 cit. nella sentenza impugnata, Cassazione 13887/04, 12863/04).
Avendo la sentenza impugnata accertato in positivo la colpa del datore di lavoro, consistente nella negligenza per avere tollerato che i microinterruttori fossero disattivati, con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, 1218, 2087, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (articolo 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la colpa del datore di lavoro.
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LaPrevidenza.it, 31/01/2007

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