La mediazione nella galassia del nostro sistema giurisdizionale
Prospettive e situazioni anormalmente anomale - Dott. Carlo Teri, ispettore del lavoro e mediatore civile
Il sistema giurisdizionale italiano offre molteplici istituti conciliativi secondo l'insorgenza delle liti e situazioni che si attagliano ai vari casi.
Negli ultimi decenni marca in maniera determinante la conciliazione monocratica di cui al d.legvo 23.04.2004 n.213 in materia di lavoro. Questo istituto é molto rilevante perche' nel diffuso contenzioso lavoristico opera tra le parti , lavoratori e datori di lavoro al fine di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe . L'innovazione da annotare, introdotta con tale istituto giuridico, consiste nell' incentivo per i datori di lavoro a concludere un accordo con il vantaggio di non incorrere nelle sanzioni previste, nel caso, per espressa disposizione di legge.
Dal canto loro, i prestatori d'opera convengono pure per una risoluzione positiva per evitare aspettative lunghe ed interminabili tenuto conto della complessità della materia, nelle aule giudiziarie. Ma l'istituto in particolare che si vuole esporre in questo breve succinto è la mediazione di cui al d.leg.vo 04.03.2010 n.28 e succ. D.L. 21.06.2013 che ha apportato modifiche ed integrazioni. Come é ben noto, lo scopo di questa tipologia di mediazione che opera nel campo civile ed in determinate materie è uno strumento volto a risolvere le liti, evitando cosi percorsi aspri e complessi quanto lunghi ed onerosi entrando negli ambulacri della giustizia.
In questo contesto normativo di conciliazione esistono tre tipologie di mediazione:
1 mediazione facoltativa ovvero mediazione volontaria laddove le parti possono decidere liberamente di partecipare all'incontro presso un organismo che nomina un mediatore.
2 mediazione obbligatoria
3 mediazione delegata ovvero quando questa è disposta da un giudice in sede giudiziaria.
La seconda tipologia di mediazione è quella afferente la riflessione in questo scritto. La mediazione in generale costituisce uno strumento che dovrebbe essere efficace, virtuoso ed economico volto alla risoluzione di una controversia tra le parti anche al fine di evitare i disagi sopra espressi con gravami ed oneri sia per gli istanti sia per i convenuti.
Detto istituto giuridico (mediazione obbligatoria) nell'ambito di una lite, rappresenta una condizione di procedibilita' prima di ricorrere al giudice adito. Pertanto, quando si accende una tentativo conciliativo da parte di uno o piu' ricorrenti, il convocato e/o i convocati devono partecipare obbligatoriamente al percorso della mediazione (con l'assistenza di un avvocato) che viene gestita da un mediatore nominato dall'organismo di appartenenza . Sin qui nulla di anomalo ma ci sono casi laddove i chiamati alla partecipazione della mediazione pur avendo assolutamente motivi per non essere "disturbati," devono per espressa disposizione del dlgs 2010/28 e succ modifiche ed integrazioni presenziare nelle forme previste dall'ordinamento dell'organismo (anche in videoconferenza). Cio' non è semplice sia perché vi sono termini perentori da rispettare e spese preventive per diritti di segreteria etc. oltre l'obbligo di avvalersi di un' assistenza legale.
Orbene, sino a quando c'è l`insorgenza di una lite tra le parti, questa procedura al fine di una presunta composizione amichevole per i fini sopra riportati, può giustificarsi, anche perché si è in sintonia con lo spirito della norma che si è prefisso il legislatore. Ma quando i convenuti non apparentemente coinvolti in alcun contenzioso ricevono intimazioni per partecipare al tentativo conciliativo, con gravami e senza preventiva diatriba con alcuno, i fatti diventano penalizzanti per gli interessati.
Tra i casi anomali visualizzati tengo citarne uno paradossalmente rilevante.
Un genitore di tre figli nel lontano 1957 riceve in eredità una quota di un appartamento che a sua volta cede ad una parente con una scrittura privata debitamente autenticata da un notaio e depositata presso l'archivio notarile competente . Si annota che negli anni ante 60 la compra vendita con scrittura privata, magari autenticata da un notaio, era largamente diffusa con accattivante beneficio dei medesimi per molteplici motivi.
Dopo oltre 50 anni, i figli del de-cuius scomparso da tempo, del tutto ignari dell'esistenza del suddetto immobile e correlato trasferimento, ricevono una convocazione per partecipare ad una mediazione a seguito deposito di un istanza presso l'organismo tendente ad ottenere un' usucapione sulla parte quota dell'appartamento in argomento. E' facile immaginare la perplessita', se non lo sgomento degli interessati che, sui principi obbligati dalla norma, dovrebbero provvedere ad ottemperare a quanto intimato a prescindere dalle ragioni e/o altro cosi come previsto dal D.L.04/marzo /2010 n.28. E' ovvio che non ci sono presupposti per soddisfare il petitum dell'istante in esame nella fattispecie , in considerazione che l'atto di vendita per scrittura privata depositato presso l'archivio notarile entrerebbe palesemente in collisione con l'istituto di usucapione maldestramente invocato.
Fattispecie cosi incongrue o altre similari, seppure non frequenti, tuttavia esistono.
Da considerare che ipotesi analoghe, difficilmente si possono configurare in una risoluzione positiva dell'istituto conciliativo ( a parte incolpevoli ingenuita') e di conseguenza virtualmente si aprono le porte del tribunale laddove i malcapitati convocati in mediazione devono successivamente fronteggiare ulteriori spese ed oneri.
Ma non è solo questo .Gli esiti tentati di questa tipologia e casi come quello anomalo delineato, rischiano di provocare anche situazioni antigiuridiche e la penalizzazione di figure anche esterne (coeredi etc) posto che l'esito delle conciliazioni con l'assistenza dei legali ha comunque effetto esecutivo.
Ne consegue, a parere di questo autore, che il legislatore non ha provveduto a disciplinare ovvero a scoraggiare le istanze temerariamente proposte, specie nei casi di carenza di legittimazione passiva.
(Dott. Carlo Teri Ispettore del lavoro mediatore civile)
LaPrevidenza.it, 18/03/2021