Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.
BRONZINI Giuseppe - Presidente - Dott.
MANNA Antonio - rel. Consigliere - Dott.
NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere - Dott.
PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere - Dott. LEO
Giuseppina - Consigliere
sul ricorso
21326/2013 proposto da: OP.PE.F.S. ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI PESCA FANO
MAROTTA SENIGALLIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L., C.F. (OMISSIS), in
persona del presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B (studio PESSI E
ASSOCIATI), presso lo studio dell'avvocato LORENZO CONFESSORE, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO MOROSINI, giusta
delega in atti; - ricorrente
contro G.G.; - intimata
- avverso la sentenza n. 305/2013 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA, depositata il 05/04/2013 R.G.N. 341/2012; udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2016 dal Consigliere
Dott. ANTONIO MANNA; udito l'Avvocato MARIANI DANIELE per delega
Avvocato CONFESSORE LORENZO; udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con
sentenza depositata il 4.4.13 la Corte d'appello di Ancona, in parziale
riforma della sentenza emessa in prime cure dal Tribunale di Pesaro,
accertata l'esistenza d'un rapporto di lavoro subordinato fra G.G. e la
O.P.P.E.F.S. - Organizzazione Produttori Pesca di Fano, Marotta
e Senigallia Societa' Consortile a r.l., dichiarava l'illegittimita' del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato con lettera
del 31.1.08 alla lavoratrice, in favore della quale disponeva L. n. 604
del 1966, ex art. 8, la reintegrazione (rectius: riassunzione) o, in
mancanza, il pagamento d'un indennizzo pari a cinque mensilita'
dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Per la cassazione
della sentenza ricorre O.P.P.E.F.S. - Organizzazione Produttori Pesca di
Fano, Marotta e Senigallia Societa' Consortile a r.l. affidandosi ad un
solo articolato motivo.
L'intimata non ha svolto attivita' difensiva.
Diritto MOTIVI
DELLA DECISIONE 1- Con unico articolato motivo si denuncia violazione
della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, vizio di motivazione e omesso
esame d'un fatto decisivo per il giudizio per avere i giudici di merito
negato la sussistenza d'un giustificato motivo oggettivo di
licenziamento per soppressione del posto di lavoro di G.G. in quanto la
societa' non versava in una situazione di crisi non transeunte e
non altrimenti rimediabile, pur avendo riconosciuto che, a monte del
recesso, vi era stata un'effettiva necessita' di contenimento dei costi
del personale dovuta all'accertato decremento del numero di associati
alla societa' consortile oggi ricorrente.
2- Il ricorso e' fondato.
Il
controllo giurisdizionale del licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, per non sconfinare in valutazioni di merito che si
sovrappongano a quelle dell'imprenditore (la cui autonomia e' garantita
ex art. 41 Cost., comma 1), deve limitarsi a verificare che il recesso
sia dipeso da genuine scelte organizzative di natura tecnico-produttiva e
non da non pretestuose ragioni atte a nasconderne altre concernenti
esclusivamente la persona del lavoratore licenziato.
In breve,
cio' che conta e' che vi sia un genuino ed effettivo mutamento
nell'organizzazione tecnico-produttiva (non contingente e transeunte, ma
destinato a protrarsi stabilmente nel tempo) all'esito del quale
risulti in esubero una data posizione lavorativa.
Secondo la
giurisprudenza di questa S.C. (cfr., ex aliis, Cass. 4.11.04 n. 21121,
seguita da altre conformi), nel concetto di giustificato motivo
oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attivita'
produttiva rientra la soppressione del settore lavorativo o del reparto
o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, senza che sia
necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza
attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere
anche solo diversamente ripartite.
Si tratta di una scelta insindacabile nei suoi profili di opportunita' ed efficacia.
La
giurisprudenza di questa S.C. e' altresi' chiara nello statuire che
spetta al giudice il controllo della reale sussistenza del motivo
addotto dall'imprenditore, nel senso che ne risulti l'effettivita' e la
non pretestuosita' (cfr., ancora, Cass. n. 21121/04 cit. e successive
conformi).
In linea di massima (e in estrema sintesi) la soppressione d'una data posizione lavorativa puo' conseguire:
a)
o ad una diversa organizzazione tecnico-produttiva che abbia reso
determinate mansioni obsolete o comunque non piu' necessarie o, ad ogni
modo, da abbandonarsi in virtu' di pura e semplice insindacabile scelta
aziendale;
b) oppure all'esternalizzazione di determinate
mansioni (che, pur reputate ancora necessarie, vengano pero' lasciate a
personale di imprese esterne);
c) o alla soppressione d'un intero
reparto o alla riduzione del numero dei suoi addetti,
rivelatosi sovrabbondante per l'impegno richiesto;
d) o - ancora -
ad una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in
servizio attuata a fini di piu' economica ed efficiente gestione
aziendale, nel senso che, invece di essere assegnate ad un solo
dipendente, esse possono suddividersi fra piu' lavoratori, ognuno dei
quali se le vedra' aggiungere a quelle gia' espletate: il risultato
finale puo' legittimamente far emergere come in esubero la posizione
lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo
o prevalente.
In tale ultima evenienza - e' appena il caso di
ricordare - il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente
determinate mansioni fra piu' dipendenti non deve far perdere di vista
la necessita' di verificare il rapporto di congruita' causale fra la
scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i
compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere
stati poi distribuiti ad altri, ma e' necessario che tale riassetto sia
realmente all'origine del licenziamento anziche' costituirne mero
effetto di risulta (cfr. in tal senso Cass. n. 24502/11).
Se tale
redistribuzione fosse un mero effetto di risulta (e non la causale del
licenziamento) si dovrebbe concludere che la vera ragione del
licenziamento risiede altrove e non in un'esigenza di piu' efficiente
organizzazione produttiva.
Ora, la costante in tutte le ipotesi
sopra enucleate (all'esito delle quali risulti sovrabbondante una data
posizione lavorativa, quella del dipendente poi licenziato), e' data dal
fine, che in ultima analisi e' sempre lo stesso: migliorare la
produttivita'.
Quest'ultima e' un rapporto fra due quantita': la
quantita' di prodotto (o di servizi) ottenuta in un certo periodo di
tempo e quella dei fattori impiegati nello specifico processo produttivo
e in quel medesimo arco temporale.
In tale rapporto il
numeratore e' dato dalla quantita' di prodotto e il denominatore dalla
quantita' di fattori produttivi (che per l'azienda, ovviamente, sono
costi).
Come ogni rapporto, il suo valore puo' crescere se
aumenta il numeratore oppure se diminuisce il denominatore, di guisa che
in ogni incremento di produttivita' vi e' sempre un risparmio
inteso come contrazione dei costi, che puo' esprimersi in termini
assoluti o percentuali.
E' in termini assoluti quando la stessa
quantita' di prodotti o di servizi venga realizzata con un minor impiego
di fattori produttivi (e/o con fattori produttivi a piu' basso costo).
E'
in termini percentuali quando, fermi restando in cifra assoluta i costi
di produzione, si riesca pero' ad ottenere una maggior quantita' di
prodotti o servizi rispetto al passato (ad esempio portando a pieno
regime il processo produttivo e/o eliminandone passaggi non essenziali).
Ancora
la contrazione dei costi e' in termini percentuali quando aumentino sia
il numeratore che il denominatore del rapporto, ma il primo in misura
maggiore del secondo.
Dunque - ed e' un punto su cui va
richiamata l'attenzione - ogni incremento di produttivita' si traduce
sempre anche in un risparmio o contrazione dei costi, in termini
assoluti o percentuali.
A questo punto poco importa che tale
risparmio o contrazione dei costi serva solo a prevenire o contenere
perdite di esercizio oppure sia destinato a procurare un incremento di
profitto: l'importante e' che tale finalita' si traduca in un mutamento
nell'organizzazione tecnico-produttiva genuino e non strumentalmente
piegato ad espellere personale (a vario titolo) non gradito.
Non
e' vero - invece - che qualsiasi ricerca di incremento di produttivita'
passi necessariamente attraverso un mutamento nell'organizzazione
tecnico-produttiva (su cio' v. meglio infra).
Rebus sic
stantibus, solo un'incompleta lettura della giurisprudenza potrebbe far
apparire la soluzione qui accolta come dissonante rispetto ai precedenti
di questa Corte Suprema secondo cui il giustificato motivo oggettivo
non potrebbe consistere nella semplice ricerca di un incremento
di profitto, nel senso di giustificare tale tipo di licenziamento solo
ove si debba fare fronte a sfavorevoli situazioni - non meramente
contingenti - influenti in modo decisivo sulla normale attivita'
produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese di carattere
straordinario.
In realta' tali precedenti, se letti nella loro
interezza e con riferimento ai casi concreti su cui si pronunciavano,
confermano che basta che il riassetto organizzativo dell'azienda sia
attuato al fine di una sua piu' economica gestione. Ad esempio, Cass. n.
5173/15 conferma l'illegittimita' del recesso perche' i due motivi
addotti erano contraddittori (oltre che l'uno insussistente e l'altro
ininfluente), mentre Cass. n. 2874/12 e Cass. n. 7750/03 asseriscono che
un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ben puo' conseguire
ad una riorganizzazione tecnico-produttiva mirante a contenere i costi;
Cass. n. 17069/02 dichiara giustificato il licenziamento dovuto
all'informatizzazione dell'organizzazione aziendale per la quale il
lavoratore non aveva adeguata professionalita'; Cass. n. 12421/02
dichiara ingiustificato il licenziamento per mancanza di prova
dell'impossibilita' del repechage; Cass. n. 8396/02 riconosce legittimo
il licenziamento per avvenuta soppressione delle mansioni
di centralinista; Cass. n. 14210/01 e Cass. n. 4670/01 ammettono la
legittimita' del recesso conseguente ad una diversa ripartizione, fra
altri lavoratori, delle mansioni un tempo affidate a quello licenziato;
Cass. n. 13021/01 consente il licenziamento in un caso di
esternalizzazione di mansioni di vigilanza; Cass. n. 8135/2000 conferma
la legittimita' d'un licenziamento intimato per soppressione d'un posto
di ispettore d'una societa' di assicurazioni.
In nessuno di tali
precedenti giurisprudenziali si afferma che l'imprenditore possa
riorganizzare la propria azienda (e conseguentemente licenziare un
lavoratore) solo per evitare perdite e non anche per mantenere od
incrementare i profitti.
In altre parole, quel che e' vietato non
e' la ricerca del profitto mediante riduzione del costo del lavoro o di
altri fattori produttivi (nell'ottica dell'art. 41 Cost., comma 1, la
liberta' di iniziativa economica e' finalizzata alla ricerca del
profitto, sia pure nel rispetto del comma 2), ma il perseguire il
profitto soltanto mediante un abbattimento del costo del lavoro
realizzato con il puro e semplice licenziamento d'un dipendente che, a
sua volta, non sia dovuto ad un effettivo mutamento dell'organizzazione
tecnico-produttiva, ma esclusivamente al bisogno di sostituirlo con un
altro da retribuire di meno, malgrado l'identita' (o la sostanziale
equivalenza) delle mansioni.
Ad esempio, il licenziamento d'un
lavoratore anziano, che abbia un elevato livello di inquadramento
contrattuale e che abbia maturato tutti gli scatti di anzianita' non e'
giustificabile ove la sua posizione lavorativa permanga immutata in
azienda e sia semplicemente attribuita ad un nuovo assunto, magari piu'
giovane e/o piu' disponibile ad accettare peggiori
condizioni retributive e di inquadramento contrattuale.
In tal
caso, infatti, la ricerca d'un incremento di produttivita' in termini di
contrazione del costo del lavoro non si accompagna ad un mutamento
nell'organizzazione tecnico-produttiva, solo in presenza del quale
ricorre il giustificato motivo oggettivo cosi' come descritto dalla L.
n. 604 del 1966, art. 3 (che lo individua in "ragioni inerenti
all'attivita' produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare
funzionamento di essa").
Nel caso di specie l'impugnata sentenza
ha evidenziato che G.G. era adibita, nel nucleo amministrativo-contabile
della societa', a mansioni di carico e scarico fiscale della merce
e registrazione delle fatture relative alle imprese di pesca conferenti,
mansioni poi ripartite fra altre due dipendenti, B.S. e M.T..
Queste
essendo le premesse, deve concludersi che la sentenza impugnata non si
e' attenuta ai principi sopra riassunti, per aver ritenuto che non
costituisca giustificato motivo oggettivo la ripartizione delle mansioni
del lavoratore licenziato fra altri dipendenti gia' in servizio e per
aver affermato che la situazione di insostenibilita' dei costi del
personale, dovuta al pur accertato decremento del numero di associati
alla societa' consortile oggi ricorrente, non giustificasse
il licenziamento e che non ne fosse provata la possibilita' di rimediare
altrimenti.
A quest'ultimo proposito e' appena il caso di
ribadire che il datore di lavoro deve provare l'impossibilita' del
repechage, ma non anche l'impossibilita' di rimedi alternativi alla
prescelta riorganizzazione del lavoro, poiche' diversamente opinando si
reintrodurrebbe surrettiziamente un non consentito controllo
giurisdizionale sul merito delle scelte dell'imprenditore
relative all'organizzazione tecnico-produttiva della sua azienda.
4-
In conclusione, il ricorso va accolto. Ne consegue la cassazione della
sentenza impugnata, con rinvio - anche per le spese - alla Corte
d'appello di Bologna, che dovra' attenersi ai seguenti principi di
diritto:
a) "Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento L.
n. 604 del 1966, ex art. 3, puo' consistere anche soltanto in una
diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio
attuata a fini di piu' economica ed efficiente gestione aziendale, nel
senso che, invece di essere assegnate ad un solo dipendente, esse
possono suddividersi fra piu' lavoratori, ognuno dei quali se le
vedra' aggiungere a quelle gia' espletate: il risultato finale puo'
legittimamente far emergere come in esubero la posizione lavorativa di
quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente,
sempre che tale riassetto sia realmente all'origine del licenziamento
anziche' costituirne mero effetto di risulta";
b) "In tema di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo L. n. 604 del 1966, ex
art. 3, il datore di lavoro deve provare l'impossibilita' del c.d.
repechage, ma non anche l'impossibilita' di rimedi alternativi alla
prescelta riorganizzazione del lavoro, poiche' diversamente opinando
si reintrodurrebbe surrettiziamente un non consentito controllo
giurisdizionale sul merito delle scelte dell'imprenditore relative
all'organizzazione tecnico-produttiva della sua azienda".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016