Consiglio di Stato, sezione V, Sentenza 26.5.2010 n. 3366
Il sig. F.M., dipendente del Comune di Reggio Calabria in servizio presso l’Ufficio Notifiche ha espletato lavoro straordinario, eccedente l’orario normale di Lavoro, nel corso dell’anno 1992, su autorizzazione rilasciata con disposizione del 5 febbraio 1992, a firma del Segretario Generale e dell’Assessore al Personale e controfirmata dal Sindaco. Compiute le prestazioni a titolo di lavoro straordinario, il dirigente del settore AA.GG. Ha comunicato agli interessati che la proposta di deliberazione relativa alla liquidazione delle richieste competenze era stata trasmessa al Sindaco con nota n. 813 del 19 aprile 1994. Ciononostante il Comune è rimasto inerte. Nessun provvedimento è stato adottato anche a seguito di ulteriore sollecito ad esaminare la proposta di deliberazione per la liquidazione dello straordinario avanzato dagli interessati. Con atto stragiudiziale del 27 giugno 1994, è stato richiesto al Comune il rilascio della documentazione attestante il credito dal medesimo vantato per il lavoro straordinario prestato nell’anno 1992 e l’Ufficio Contenzioso del Comune ha trasmesso un certificato rilasciato dall’Ufficio Ragioneria dell’Ente, attestante il numero delle ore di straordinario svolte dall’interessato nel 1992 e nonché il compenso spettantegli, distinto secondo le seguenti voci: 1) compenso per le ore di Lavoro straordinario prestato durante l’anno 1992; 2) compenso per interessi legali calcolati sino al 3.7.1994 sulle somme dovute a titolo di lavoro straordinario; 3) compenso per rivalutazione monetaria; con applicazione delle ritenute assistenziali e fiscali. Con ricorso ritualmente proposto, l’interessato chiedeva la condanna dal Comune al pagamento delle suddette somme, essendo l’esecuzione delle ore di lavoro straordinario stata autorizzata in via preventiva e formale ed avendo l’Amministrazione accettato successivamente tali prestazioni. Il ricorrente rappresentava comunque l’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Costituitosi il contraddittorio, il ricorso è stato respinto con la sentenza in epigrafe, per mancanza di autorizzazione, la cui esistenza non è stata ravvisata dal Tar della Calabria né in via preventiva né in via successiva sotto la specie della ratifica di eventuali provvedimenti adottati.
LaPrevidenza.it, 28/05/2010
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