Cassazione, SSUU, Sentenza 10.1.2006, n. 141
Posto che il provvedimento ordinante la liquidazione di una persona giuridica non costituisca giusta causa (art. 2119, comma 2, c.c.) e neppure, di per sé, giustificato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, il Tribunale nella sentenza qui impugnata ha creduto di uniformarsi alla massima, più volte enunciata da questa Corte, secondo cui, nel caso di sottoposizione dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa, il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili temporaneamente, ossia per la durata della procedura amministrativa di liquidazione, le azioni intese ad una condanna pecuniaria (Cassazione 3522/1998, 8136/1999, 7907/1995, 15477/2000).
LaPrevidenza.it, 15/05/2006
Avvocato
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale