mercoledì, 14 ottobre 2026

L'alterazione del registro presenze per giustificare sporadiche assenze non è truffa

Cassazione sezione II penale, Sentenza 25.6.2010 n. 32290

 

Il difensore di P.S. Ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di truffa continuata aggravata commessa quale dipendente del comune di (OMISSIS) alterando il registro delle presenze e facendo figurare una non effettuata presenza in ufficio. La Corte ha assolto il P. dal delitto di falso rilevando che i registri delle presenze non hanno la qualità di atti pubblici. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa rilevando che gli accertati non buoni rapporti con gli altri dipendenti inficiano la valenza delle testimonianze relative alle assenze dall’ufficio che comunque furono limitate a poche ore, dato che doveva consentire la concessione “dell’attenuante del valore lieve”. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che statuisce che la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare, come nel caso concreto, economicamente apprezzabili (Cass. 2, 6.10.06 n. 34210, depositata 12.10.06, rv. 23530; Cass. 2, 16.3.04 n. 19302, depositata 26.4.04, rv. 229439). Le doglianze in ordine alla valutazione probatoria sono inammissibili risolvendosi in una assertiva negazione di quanto non illogicamente considerato dalla Corte territoriale e sopra tutto dal giudice di primo grado. Ai sensi del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco)....

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LaPrevidenza.it, 04/12/2010

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