IVA: applicazione del reverse - charge in edilizia
Agenzia Entrate, Circolare 29.12.2006 n°37
L'art. 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007, ha sostituito
il sesto comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo che il
meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse-charge) si applichi
a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile, nonche' ad ulteriori
fattispecie, per le quali ultime e' necessaria la preventiva autorizzazione
da parte dei competenti organi dell'Unione europea.
In particolare, per quanto riguarda il settore edile la lett. a) del
citato art. 17, sesto comma, dispone che il reverse-charge si applica "a)
alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel
settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero
nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".
A differenza di quanto previsto in relazione alle altre fattispecie
introdotte dalla finanziaria nelle lettere b), c), d), dell'art. 17, sesto
comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 concernenti, in sintesi, le cessioni
inerenti la telefonia radiomobile, i personal computer e i prodotti lapidei
direttamente provenienti da cave o miniere, l'applicazione del
reverse-charge nel campo delle costruzioni non e' subordinata ad
autorizzazioni comunitarie. Cio' in quanto l'art. 1, n. 7) lett. i) della
direttiva 24 luglio 2006, n. 69, pubblicata nella gazzetta ufficiale
dell'Unione europea del 12 agosto 2006, concernente talune misure aventi lo
scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di
contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale, consente agli
stati di adottare tale misura in relazione alle prestazioni di servizi di
costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione,
modifica e demolizione relative a beni immobili nonche' alla consegna dei
lavori immobiliari considerati "cessioni di beni".
LaPrevidenza.it, 14/01/2007