Cgce, Sezione quarta, Sentenza 24.6.2010 C-98/09
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE –Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Clausola 8 – Indicazioni da includere in un contratto di lavoro a tempo determinato concluso per sostituire un lavoratore assente – Riduzione del livello generale di tutela offerto ai lavoratori – Interpretazione conforme»
Dall’ordinanza di rinvio risulta che la sig.ra xx è stata assunta dalle Poste Italiane in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato concluso il 29 settembre 2004. Ai sensi del contratto, detta assunzione è avvenuta «per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio recapito presso il Polo Corrispondenza Puglia Basilicata assente nel periodo dal 01/10/04 al 15/01/05». Il 18 febbraio 2008 la sig.ra xx ha citato in giudizio le Poste Italiane, chiedendo che fosse dichiarata illecita la clausola di durata determinata inserita nel contratto, in quanto non erano stati espressamente indicati il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione. Le Poste Italiane negano l’esistenza di un obbligo di siffatte menzioni, in quanto l’art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 230/1962 è stato abrogato dall’art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 368/2001. Il giudice del rinvio osserva che il contratto di cui alla causa principale è disciplinato dal decreto legislativo n. 368/2001, diretto alla trasposizione della direttiva 1999/70. Quest’ultimo ha abrogato la legge n. 230/1962 nonché le modifiche ad essa apportate, compreso l’art. 1, comma 2, lett. b).
LaPrevidenza.it, 29/06/2010
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