mercoledì, 14 ottobre 2026

Il trasloco di effetti personali eseguito dal datore di lavoro pubblico non giustifica il risarcimento del danno morale, fisico e psichico

Tribunale Ue della Funzione Pubblica, F-102/08

 

«Funzione pubblica – Funzionari – Trasloco dei beni personali del ricorrente – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso manifestamente irricevibile – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Art. 94 del regolamento di procedura»

 La Commissione, con nota del 15 ottobre 2002, informava il ricorrente di aver risolto il contratto di locazione dell’alloggio di servizio e di aver deciso di fissare al 27 novembre 2002 la data del trasloco dei suoi effetti personali e della sua autovettura (in prosieguo: la «nota del 15 ottobre 2002»). Nella stessa nota, la Commissione chiedeva al ricorrente di comunicarle, alla sua ricezione, a quale indirizzo dovessero essere inviati i suoi effetti personali e la sua autovettura, precisando che in mancanza di risposta essi sarebbero rimasti in deposito a Luanda.  Il 9 novembre 2002, il ricorrente rispondeva alla nota del 15 ottobre 2002 vietando a chiunque di far ingresso nel suo alloggio e di toccare i suoi effetti personali.  Il 30 aprile e il 2 maggio 2003, si procedeva al trasloco dei beni del ricorrente tramite una società specializzata. Tali beni venivano trasportati nel deposito di detta società a Luanda.  Con nota del 12 agosto 2003, la Commissione comunicava al ricorrente i dettagli dell’operazione di trasloco. A tale nota erano allegati diversi documenti, tra i quali un inventario dei beni dell’interessato che erano stati oggetto del trasloco. Il ricorrente veniva a conoscenza di detta nota e dei suoi allegati quantomeno il 13 ottobre 2003, data di notifica del controricorso della Commissione nella causa T‑241/03, sfociata nell’ordinanza del Tribunale di primo grado 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pag. I‑A‑2‑111 e II‑A‑2‑517), al quale detta nota era allegata.  Con nota datata 11 settembre 2003 e registrata il 25 settembre 2003 all’unità «Ricorsi» della DG «Personale e amministrazione», il ricorrente chiedeva alla Commissione il risarcimento del «danno materiale, morale, psichico, biologico, esistenziale» risultante dal fatto che l’istituzione, avendo proceduto al trasloco dei suoi effetti personali, avrebbe commesso una violazione del suo domicilio, leso la sua vita privata e si sarebbe appropriata dei suoi effetti personali....

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LaPrevidenza.it, 10/05/2010

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