Cassazione civile sez. III, 2 febbraio 2010 n. 2352 - Lorenzo Cuomo
La Cassazione interviene ancora sul mobbing e introduce, per la prima volta, il catalogo dei diritti umani della Carta di Nizza ( recepita dal Trattato di Lisbona) come parametro per la valutazione della lesione del soggetto dequalificato.
La Corte sottolinea il necessario processo di conformazione dei diritti costituzionali al catalogo dei diritti promozionali del Trattato, inteso com elemento fondante del diritto comune europeo. In particolare, con riferimento all'art.15 della Carta di Nizza che tutela la libertà professionale come valore categoriale dela stessa libertà
In ordine poi al principio di diritto cui dovranno attenersi i giudici del rinvio, la S.C. configura un illecito civile colposo nella condotta di un soggetto (nella fattispecie un primario) che ponga in essere atti diretti alla emarginazione del suo aiuto, nell'ambito dei poteri di coordinamento del reparto; condotta tesa alla distruzione della professionalità e alla sostanziale riduzione di chance economiche e di clientela.
Avv. Prof. Lorenzo Cuomo
LaPrevidenza.it, 08/03/2010
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