Cassazione lavoro, Sentenza 27.9.2010 n. 20271
Con ricorso depositato il 2 dicembre 2003 Asso Marmitte s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza n. 562/03 del 23.4.2003 del Tribunale di Venezia, che aveva accolto la domanda proposta da B.D., volta a far accertare la sussistenza tra le parti di un ordinario rapporto di lavoro subordinato “a tempo indeterminato”, con inquadramento al (OMISSIS) liv. Cat. E non già un contratto di formazione e lavoro, per il quale era stato assunto solo per un biennio a far data dal 7.1.1998. Deduceva parte appellante che il Tribunale, avendo accertato la mancanza di attività formativa, l'aveva condannata alla riammissione al lavoro del B. ed alla corresponsione in favore del medesimo, a titolo di risarcimento del danno, di una somma commisurata alle retribuzioni relative al periodo intercorrente tra la notifica del ricorso e l'effettiva ammissione al lavoro, oltre accessori. Chiedeva, quindi, che, in totale riforma dell’impugnata sentenza, fossero rigettate le domande proposte dal ricorrente ed, via istruttoria, insisteva per l'espletamento di c.t.u. Avente ad oggetto “la valutazione della concreta attitudine lavorativa” dell’appellato in relazione all’attività aziendale. Si costituiva il B. replicando alle avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza del 25 ottobre 2005 – 2 febbraio 2006, l'adita Corte di Appello di Venezia, ritenuta la carenza della prova dell’avvenuto effettivo assolvimento dell’obbligo formativo, rigettava il gravame...
LaPrevidenza.it, 12/11/2010
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0883349269
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