mercoledì, 14 ottobre 2026

I lavoratori e i loro rappresentanti devono essere informati sull'andamento dell'impresa

Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 , G.U. del 21.3.2007 - Gesuele Bellini

 

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 marzo 2007 il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.25 concernente l’attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, nelle imprese o nelle unità produttive situate in Italia.
Il provvedimento, che si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori, prevede l’obbligo di informazione e consultazione – le cui modalità saranno previste dai contratti collettivi di lavoro – per i lavoratori e i loro rappresentanti, nel rispetto dei reciproci diritti ed obblighi, contemperando gli interessi dell'impresa con quelli dei lavoratori, con la collaborazione dei rappresentanti sindacali.
L'informazione, che dovrà avvenire secondo modalità di tempo e contenuto appropriate, allo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e preparare, se del caso, la consultazione, insieme alla consultazione , avrà ad oggetto l'andamento dell'attività' dell'impresa, nonché la sua situazione economica e strutturale con il prevedibile andamento e l’eventuale rischio occupazionale e comunque qualsiasi decisione che sia suscettibile di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Per i rappresentanti sindacali e professionisti, che assistendo i lavoratori vengono a conoscenza di informazioni riservate nell’interesse dell’impresa, vige il divieto di divulgazione che permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato, indipendentemente dal luogo in cui si trovino.
Il decreto legislativo prevede, altresì, la costituzione da parte dei contratti collettivi di una commissione di conciliazione, per le contestazioni concernenti le informazioni, in ordine all’eventuale natura riservata delle stesse ed all’eventuale difficoltà o danno dell’impresa interessata che potrebbe derivarne dalla divulgazione delle stesse.
Gesuele Bellini
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LaPrevidenza.it, 28/03/2007

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