Tar Lazio Roma, Sentenza 28.6.2010 n. 21598
Rilevato che i sigg. dg e consorti rendono noto d’aver svolto, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 31 agosto 2002, numerose ore di lavoro straordinario finora non retribuite dalla P.A. datrice di lavoro, né d’aver goduto alcun turno di riposo compensativo; Rilevato quindi che i sigg. dg e consorti adiscono questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, per l’accertamento del loro diritto dei ricorrenti del compenso per le ore di lavoro straordinario da loro prestate nel periodo dianzi indicate (oltre ad interessi legali ed a rivalutazione monetaria) o, in subordine, del riposo compensativo corrispondente, all’uopo deducendo in punto di diritto vari profili di censura; Considerato in diritto che è jus receptum il principio per cui, per la prestazione (anche dei militari della GDF) di lavoro straordinario eccedente il normale orario di servizio, occorre comunque un’autorizzazione espressa, non residuando se non ristrettissimi spazi per la c.d. autorizzazione implicita, la quale si deve reputare riservata ad eventi o situazioni di carattere straordinario e che dunque non può certo rappresentare un ordinario strumento di gestione delle prestazioni lavorative dei dipendenti pubblici; Considerato per vero che siffatta autorizzazione, più che un mero atto di consenso, rappresenta il momento finale ed attuativo d’un processo di programmazione e di ripartizione delle risorse finanziarie a disposizione del Corpo per la gestione delle risorse umane (cfr. Cons. St., V, 29 agosto 2006 n. 5057); Considerato che, dovendo il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario corrispondere ad una seria ed effettiva necessità del Corpo di svolgere o concludere attività istituzionali –cui non si possa provvedere con la prestazione ordinaria di lavoro–, allora solo in presenza d’una preventiva e formale autorizzazione il dipendente può compiere legittimamente lavoro straordinario con il conseguente diritto al compenso, giacché l'autorizzazione ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost., l'esistenza di tali necessità (giurisprudenza consolidata); Considerato di conseguenza che, una volta fissato il monte-ore massimo per ciascun ufficio o reparto del Corpo per le prestazioni aggiuntive di lavoro dei militari dipendenti, tutte quelle ulteriori ben possono trovare soddisfazione attraverso la doverosa attribuzione, a favore di ciascun militare, del corrispondente riposo compensativo; Considerato infatti che i dipendenti militari dello Stato, chiamati a svolgere prestazioni di lavoro straordinario per ordine di soggetti gerarchicamente sovraordinati, ma privi del potere di disporre lo svolgimento di ore di lavoro straordinario –foss’anche a causa del superamento predetto e ferma la responsabilità di chi ordinato al militare tal svolgimento–, non possono fruire della relativa retribuzione, ma hanno titolo a godere del riposo compensativo, il quale, com’è noto è posto a tutela della dignità della persona del lavoratore e ad evidenti fini di reintegrazione della di lui sfera psico-fisica, lesa dalle prestazioni lavorative in più rese (cfr. Cons. St., IV, 28 novembre 2005 n. 6654; id., 10 maggio 2007 n. 2284)...
LaPrevidenza.it, 12/07/2010
0883349269
3289677187
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