Cassazione civile, sezione III, sentenza 14.9.2010 n. 19517
Con il primo motivo le predette deducono la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 112 c.p.c. Per omessa pronuncia in relazione al risarcimento del danno morale e l’insufficiente e comunque contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per la controversia – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – sulla spettanza del danno morale e l’omessa motivazione sulla liquidazione del medesimo per averne la Corte di merito correttamente affermato la risarcibilità anche nel caso di presunzione legale della colpa – art. 2051 c.c. - senza poi provvedere alla relativa liquidazione, essendosi limitata ad aumentare il danno esistenziale per la moglie e a riconoscerlo per le figlie; sul punto anche la motivazione è insufficiente...
LaPrevidenza.it, 13/10/2010
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