COVID-19, pubblicato il decreto legge "Cura Italia"
Decreto legge 17.3.2020 n. 18
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.
Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. (20G00034)
17-3-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 70
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.
Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
***
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli
effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo
sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e
della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e
pri- vato ed a favore delle famiglie e delle imprese;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare altresì
disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori
agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e
dell'università;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità
e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamento
per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali;
Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo
2020, con le quali il Governo è stato autoriz- zato, nel dare
attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai
sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,
allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso
l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e
socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Titolo I - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
Art.
1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore
del personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale)
1.
Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del
personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di
contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal
diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di
lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della
sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi
del personale del comparto sanità sono complessivamente
incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella
tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. Per l'attuazione del
comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul
finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.
Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il
concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente,
sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario
indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati
nella tabella di cui all'allegato A. 3. Per le
finalità di cui all'articolo 1, commi 1 lettera a) e 6, del decreto
legge 9 marzo 2020, n. 14, è autorizzata l'ulteriore spesa
di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente
stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati
nella tabella di cui all'allegato A.
Art. 2
(Potenziamento delle risorse umane del Ministero della
salute)
1. Tenuto conto della necessità
di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e
profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti,
anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle
nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del
COVID-19, il Ministero della salute è autorizzato ad
assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non
superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici,
18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non
dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della
prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del
comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici,
utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre
amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, è
autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l'anno 2020, di
euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l'anno
2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro
per l'anno 2020, a 5.369.000 euro per l'anno 2021, a 2.000.000
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute e, quanto a 2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro per
l'anno 2021 e a 4.790.659 euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi
dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.
Art. 3
(Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)
1.
Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende
sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per
l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al
limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:
a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del
COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale e
provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;
b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero
della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di
incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle
unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e
allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e
in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con
circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga
l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento
dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo
2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate,
mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla
data del presente decreto.
2. Qualora non
sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la
stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare
al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate,
purché autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del medesimo
decreto legislativo.
3. Al fine di
fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle
professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla
diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato
contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19, le strutture private,
accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province
autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a
disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e
le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le attività
rese dalle strutture private di cui al presente comma sono indennizzate
ai sensi dell'articolo 6, comma 4.
4. I
contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le misure di cui al
comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020.
5. Sono fatte salve le misure di
cui ai commi 1, 2 e 3 già adottate per cause di forza maggiore per far
fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19.
6.
Per l'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di
240 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'attuazione del comma
3, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020. Al
relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario
corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento
accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono
per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al
fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.
L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo la
tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Art. 4
(Disciplina delle aree sanitarie temporanee)
1.
Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai
requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche
temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero,
cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri
luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID- 19, sino al
termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri
in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si
applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato
di emergenza.
2. Le opere edilizie
strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e
alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere
eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi
regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali,
nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.
151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con
l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla
presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività
presso il comune competente. La presente disposizione si applica
anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture
accreditate ed autorizzate. 3. Sono fatte salve le misure già
adottate ai sensi del comma 1 dalle strutture sanitarie per cause di
forza maggiore per far fronte all'emergenza COVID-19.
4.
All'attuazione del comma 2, si provvede, sino alla concorrenza
dell'importo di 50 milioni di euro, a valere sull'importo fissato
dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato
dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. Alle
risorse di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento di
cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base
delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente
rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui al
menzionato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
l'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo
la tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante
del presente decreto. Con uno o più decreti dirigenziali del
Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di
cui al presente articolo, fino a concorrenza degli importi di cui
all'allegato B; al conseguente trasferimento delle risorse si provvede
a seguito di presentazione da parte della Regione al Ministero
dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento dei
lavori.
Art. 5 (Incentivi per la
produzione e la fornitura di dispositivi medici) 1. Al fine di
assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e
dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato
correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità
degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 122 è autorizzato a erogare
finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione,
nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali
dispositivi. 2. A tal fine il Commissario straordinario si avvale
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia che opera come soggetto gestore
della misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al
comma 6. 3. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 122,
entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per
assicurare la gestione della stessa. 4. I finanziamenti possono
essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi
ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo
2020, n. 9. 5. I dispositivi di protezione individuale sono
forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e
sociosanitari. 6. Per le finalità di cui al presente articolo, è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per
contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo
modalità compatibili con la normativa europea. Le risorse sono
accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato
all'Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La
gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al
controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25
novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto
gestore della misura. 7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 6
(Requisizioni in uso o in proprietà)
1. Fino al
termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della
protezione civile può disporre, nel limite delle risorse
disponibili di cui al comma 10, anche su richiesta del Commissario
straordinario di cui all'articolo 122, con proprio decreto, la
requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato,
di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di
qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta
emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e
degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere
ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di
posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti
affetti da detta patologia.
2. La requisizione in uso non può
durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene, ovvero fino
al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata
del predetto stato di emergenza. Se, entro la scadenza di detto
termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni
sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in
altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si
trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l'interessato
consenta espressamente alla proroga del termine.
3. I beni
mobili che con l'uso vengono consumati o alterati nella sostanza sono
requisibili solo in proprietà.
4. Contestualmente all'apprensione
dei beni requisiti, l'amministrazione corrisponde al proprietario di
detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di
requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla,
essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e
quindi corrisposta non appena accettata. Tale somma è liquidata,
alla stregua dei valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano
alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle
variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della
domanda o dell'offerta, come segue:
a) in caso di requisizione
in proprietà, l'indennità di requisizione è pari al 100 per cento di
detto valore;
b) in caso di requisizione in uso, l'indennità è
pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della
requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione
in proprietà.
5. Se nel decreto di requisizione in uso non è
indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennità
corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento
al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data
del provvedimento e quella del termine dell'emergenza di cui al comma 1,
comunque nel limite massimo di cui al primo periodo del comma 2.
6. Nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonché in
quelli di sua trasformazione in requisizione in proprietà, la
differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per
l'ulteriore periodo, ovvero quella spettante ai sensi della
lettera a) del comma 4, è corrisposta al proprietario entro 15 giorni
dalla scadenza del termine indicato per l'uso. Se non viene
indicato un nuovo termine di durata dell'uso dei beni, si procede
ai sensi della lettera a) del comma 4.
7. Nei casi in cui occorra
disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad
improrogabili esigenze connesse con l'emergenza di cui al comma 1,
il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile
e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente,
può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di
strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe
caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare,
laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della
persona interessata.
8. Contestualmente all'apprensione
dell'immobile requisito ai sensi del comma 7, il Prefetto, avvalendosi
delle risorse di cui al presente decreto, corrisponde al
proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di
indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a
riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche
non formale e quindi corrisposta non appena accettata. L'indennità di
requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai
fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, alla
stregua del valore corrente di mercato dell'immobile requisito o di
quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura
corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata
della requisizione, allo 0,42% di detto valore. La requisizione
degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al
termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello
stato di emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto di
requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine
inferiore, l'indennità corrisposta al proprietario è
provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione
di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del
termine dell'emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In ogni caso di
prolungamento della requisizione, la differenza tra l'indennità già
corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo è
corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine
originariamente indicato. Se non è indicato alcun termine, la
requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero
fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata
dello stato di emergenza di cui al comma 1.
9. In ogni caso
di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non può essere sospesa
l'esecutorietà dei provvedimenti di requisizione di cui al
presente articolo, come previsto dall'articolo 458 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
10. Per l'attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150
milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi
dell'articolo18, comma 4.
Art. 7
(Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)
1. Al
fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è
autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a
domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con
una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di
seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:
a) n.
120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
b) n. 200
sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.
2. Possono
essere arruolati, previo giudizio della competente commissione
d'avanzamento, i cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
a) età non superiore ad anni 45;
b) possesso
della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa
abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1,
lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della relativa
abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1,
lettera b);
c) non essere stati giudicati permanentemente non idonei al
servizio militare;
d) non essere stati dimessi d'autorità da
precedenti ferme nelle Forze armate;
e) non essere stati
condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione
della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con
decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi.
3. Le procedure di
arruolamento di cui al presente articolo sono gestite tramite portale
on-line sul sito internet del Ministero della difesa
"www.difesa.it" e si concludono entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Il personale di
cui al comma 1 non è fornito di rapporto d'impiego e presta servizio
attivo per la durata della ferma. Ad esso è attribuito il
trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio permanente.
5. Per la medesima finalità di cui al comma 1, è autorizzato il
mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici
delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui
all'articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a
euro 13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 8 (Assunzione
urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica
presso le strutture sanitarie
militari)
1. Al fine di far fronte alle
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID
19, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere
e supportare sinergicamente le altre strutture di qualsiasi
livello del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dell'incremento
esponenziale delle prestazioni a carico del Dipartimento
scientifico del Policlinico militare del Celio causato anche dalle
emergenze biologiche e dalla connessa necessità di sviluppo di
test patogeni rari, il Ministero della difesa, verificata
l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, può conferire
incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico,
fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale
appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo
professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e
la fisica.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti
previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure
comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.
3. Le attività professionale svolte ai sensi dei commi 1 e 2
costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il
Ministero della difesa.
4. Per le finalità di cui al presente
articolo, è autorizzata la spesa di euro 115.490 per ciascuno degli
anni 2020 e 2021 e ai relativi oneri si provvede: - per
l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione
per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze
armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66; - per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del
fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di
razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del
patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi,
dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa
l`Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali
settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di
assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e
di sostenere le capacità operative di cui all'articolo 619 del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
Art. 9
(Potenziamento delle strutture della Sanità militare)
1. Al
fine fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse
all'epidemia da COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa
di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari
militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari
mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.
2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di
Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di
disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite
di spesa di 704.000 euro.
3. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a 35,304 milioni per l'anno 2020 di provvede ai
sensi dell'articolo 126.
Art. 10
(Potenziamento risorse umane dell'INAIL)
1. Per le medesime
finalità di cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
anche quale soggetto attuatore degli interventi di protezione
civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, è
autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di
100 infermieri con le medesime modalità di cui all'articolo 1 del
predetto decreto legge, conferendo incarichi di lavoro autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non
superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del
perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31
dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura dei degli oneri di
cui al comma 1, pari ad euro 15.000.000, si provvede a valere sul
bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei
rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali.
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a euro 7.725.000 per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 11 (Disposizioni urgenti
per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca
dell'Istituto Superiore
di Sanità)
1. Per far fronte alle esigenze di
sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione
dell'emergenza COVID-19, ivi compreso il reclutamento di personale,
anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 9, comma 2
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo stanziamento di
parte corrente dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di
euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per le
finalità di cui al primo periodo l'Istituto è altresì autorizzato ad
assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50
unità di personale così suddivise:
a) 20 unità di personale con
qualifica di dirigente medico;
b) 5 unità di personale con
qualifica di primo ricercatore/tecnologo, livello II;
c) 20 unità
di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo, livello III;
d) 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di
Ricerca (CTER) livello VI.
2. Agli oneri di cui al comma 1,
pari a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente
iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai
sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
Art. 12 (Misure straordinarie per la permanenza
in servizio del personale sanitario)
1. Al fine di far fronte alle
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al
perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri
in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilità di procedere
al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi
previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n.
14, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari,
nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli
operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle
disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
2. Ai
medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale
del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di
Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti
previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in
quiescenza.
Art. 13 (Deroga delle norme in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)
1. Per la
durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli
articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive
modificazioni, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche
professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul
territorio nazionale una professione sanitaria conseguita
all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli
interessati presentano istanza corredata di un certificato di
iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e
Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di
tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto
legge 9 marzo 2020, n. 14.
Art. 14
(Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)
1.
La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto - legge
23 febbraio 2020 n. 6 non si applica ai dipendenti delle imprese
che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e
dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative
attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. I
lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l'attività nel caso
di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid -19
Art. 15
(Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione
individuale)
1. Fermo quanto previsto
dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione
dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31
gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio
mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in
deroga alle vigenti disposizioni.
2. I produttori e gli
importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che
li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della
deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una
autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva
responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle
mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di
sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3
giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli
importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di
sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine
chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel
termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel
presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine
chirurgiche alle norme vigenti.
3. I produttori, gli importatori
dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che
li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della
deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione
nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le
caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che
gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla
vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata
autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono
altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei
dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa.
L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel
presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi
di protezione individuale alle norme vigenti
4. Qualora
all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino
non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione
delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne
cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto
di immissione in commercio.
Art. 16 (Ulteriori
misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine
dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i
lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono
oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza
interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione
individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in
commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3,
del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Ai fini del comma 1, fino
al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti
sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di
mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle
vigenti norme sull'immissione in commercio.
Art. 17
(Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e
dispositivi medici per l'emergenza
epidemiologica da COVID)
1.Limitatamente al periodo
dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e dei
dispositivi medici, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e
di analisi delle evidenze scientifiche disponibili, è affidata ad
AIFA, la possibilità di accedere a tutti i dati degli studi
sperimentali e degli usi compassionevoli di cui al comma 2.
2. I dati delle sperimentazioni di cui al comma 1 riguardano
esclusivamente gli studi sperimentali e gli usi compassionevoli
dei medicinali, per pazienti con COVID-19. I protocolli di studio sono
preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica
(CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato
tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della
Protezione civile.
3. Limitatamente al periodo dello stato di
emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31
gennaio 2020, il comitato etico dell'Istituto Nazionale per le
Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato
etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche
dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici per pazienti
con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base della
valutazione della CTS dell'AIFA.
4. Il Comitato Etico di cui al
comma 3, acquisisce dai promotori tutti i protocolli degli studi
sperimentali sui medicinali di fase II, III e IV per la cura dei
pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti e le richieste
dei medici per gli usi compassionevoli.
5. Il Comitato Etico di
cui al comma 3 comunica il parere alla CTS dell'AIFA, quest'ultima ne
cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale. Al
fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al
periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31
gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di
acquisizione dei dati ai fini della sperimentazione, l'AIFA, sentito il
Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto una circolare
che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione dati
nonché per le modalità di adesione agli studi.
6.
Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente sui propri bilanci.
Art. 18
(Rifinanziamento fondi)
1. Il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre
lo Stato, in relazione agli interventi previsti dal presente
Titolo e da quelli di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, è
incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020. Le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi
servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno
2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato
dal codice univoco "COV 20", garantendo pertanto una tenuta
distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza
che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al
decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione è tenuta a
redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell'emergenza
Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da
monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente.
2. In
considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla
diffusione del COVID-19, per le verifiche dell'equilibrio
economico del Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2019, per
l'anno 2020 il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 31 maggio
e, conseguentemente, il termine del 31 maggio è differito al 30
giugno. 3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze
connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui
all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è
incrementato di 1.650 milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui
all'articolo 6, comma 10. 4. Alla copertura degli oneri
previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Titolo II
Misure a sostegno del lavoro
Capo I
Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali
per tutto il territorio nazionale
Art. 19 (Norme speciali in
materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno
ordinario)
1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o
riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o
di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19",
per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di
nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
2. I
datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono
dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento
previsti dall' articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30,
comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario,
fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame
congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i
tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La
domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del
quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta
alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. I periodi di trattamento
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai
sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3,
30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e
sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di
integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148.
4. Limitatamente ai periodi di
trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa
fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29,
comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è
concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020,
anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al
Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più
di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro
può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della
prestazione da parte dell'INPS.
6. I Fondi di cui all'articolo 27
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le
medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri
finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio
dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e
sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
7. I fondi di solidarietà bilaterali del
Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con le
medesime modalità del presente articolo.
8. I lavoratori
destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare
alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione
alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di
sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21
sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2
milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del
limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in
via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande. 10. Alla copertura degli oneri previsti
dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 20
(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che
si trovano già in Cassa integrazione
straordinaria)
1. Le aziende che alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in
corso un trattamento di integrazione salariale straordinario,
possono presentare domanda di concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un
periodo non superiore a nove settimane. La concessione del
trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di
integrazione straordinario già in corso. La concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare
anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali
straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.
2.
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è
subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della
cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il
relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione
salariale concesso ai sensi dell'articolo 19 non è conteggiato ai
fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo
12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3.
Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della
relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. In
considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di
contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria
all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle
relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di
integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini
procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari
a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
6. All'articolo 14,
comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole
"all'interruzione" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sospensione".
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 21 (Trattamento
di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di
assegni di solidarietà in
corso)
1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di
integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di
solidarietà, possono presentare domanda di concessione
dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non
superiore a nove settimane. La concessione del trattamento
ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.
La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i
medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a
totale copertura dell'orario di lavoro.
2. I periodi in cui vi è
coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi
dell'articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni
di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciute ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 9.
4.
Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del
comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si
applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Alla
copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai
sensi dell'articolo 126.
Art. 22
(Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)
1. Le
Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del
settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del
terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i
quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti
disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in
costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può
essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i
datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in
deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e
comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori
è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri
accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai
lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o
sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a
lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione
agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i
datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
2. Sono
esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel
limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in
forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del
presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto
delle regioni e delle province autonome interessate, da
trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore
dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla
verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni
e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione,
inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede
all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto,
anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3.
Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che
le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite
di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome
interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato
raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non
potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1,
destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e
dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative
prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo
periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso
esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della
prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui
all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del
2015.
7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del
decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
8. Alla copertura degli oneri
previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Capo II
Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di
sostegno ai lavoratori
Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori
dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e i lavoratori autonomi, per
emergenza COVID -19)
1. Per l'anno 2020 a decorrere
dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei
servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o
frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori
lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai
sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni,
fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo,
per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della
retribuzione, calcolata secondo quanto previsto
dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono
coperti da contribuzione figurativa.
2. Gli eventuali periodi di
congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il
periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono
convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non
computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
3.
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo
di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni,
fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo,
per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata
indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito
individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della
determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è
estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è
commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della
retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente
dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta
alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo
di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi
retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai
commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in
situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e
grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori
lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età
compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare
non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività
lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di
astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi
educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né
riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
7.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei
confronti dei genitori affidatari.
8. A decorrere dall'entrata in
vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di
cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è
prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus
per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo
complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate
nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il
libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile
2017, n. 50.
9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto
ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente
alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del
numero dei beneficiari.
10.Le modalità operative per accedere al
congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8
sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS
provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del
limite di spesa di cui al comma 10, l'INPS procede al rigetto
delle domande presentate.
11. I benefici di cui al presente
articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di
euro annui per l'anno 2020.
12. Alla copertura degli oneri
previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 24
(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33,
legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. Il numero di giorni di permesso
retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di
ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di
marzo e aprile 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è
riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze
organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale
impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
3.
Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai
sensi dell'articolo 126.
Art. 25 (Congedo e indennità per i
lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto
di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore
sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza
COVID -19)
1. A
decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di
sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il
periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori
dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico
congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2,
4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta
in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già
fruendo di analoghi benefici.
2. L'erogazione dell'indennità,
nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a
cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il
rapporto di lavoro.
3. Per i lavoratori dipendenti del settore
sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria
dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico,
dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari,
il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e
la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto
dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al
comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato
per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il
lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e
secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal
medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la
prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il
numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si
intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS
provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento,
anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS
procede al rigetto delle domande presentate.
5. I benefici
di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di
30 milioni di euro per l'anno 2020. 6. Fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere
rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti
pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono
equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto
legge 2 marzo 2020, n. 9.
7. Alla copertura degli oneri previsti
dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 26
(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva
dei lavoratori del settore privato)
1.Il periodo trascorso in
quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai
lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del
trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e
non è computabile ai fini del periodo di comporto.
2. Fino al 30
aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai
lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti
organi medico legali, attestante una condizione di rischio
derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o
dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il
periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità
sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.
3.
Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato
di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine
alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima
dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in
assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di
sanità pubblica.
5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli
oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente
previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele
di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel
limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti
previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di
cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in
considerazione ulteriori domande
6.Qualora il lavoratore si trovi
in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico
curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di
alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 27 (Indennità
professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa)
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva
attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla
medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al presente
articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i
risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche
in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono
adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura
degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
Art. 28 (Indennità lavoratori
autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)
1. Ai
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta
un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di
2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio
del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale
attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli
oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo
126.
Art. 29 (Indennità lavoratori stagionali del
turismo e degli stabilimenti termali)
1. Ai lavoratori dipendenti
stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore
della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di
rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo
pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2.
L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro
per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi
di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti
concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 30
(Indennità lavoratori del settore agricolo)
1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione,
che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di
attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di
marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2.
L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro
per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono
essere adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura
degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 126..
Art. 31
(Incumulabilità tra indennità)
1. Le indennità di cui agli
articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono
altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai
sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con
modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.
Art. 32 (Proroga del
termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola
nell'anno 2020)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e
indeterminato e per le figure equiparate di cui all'articolo 8 della
legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul
territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di
disoccupazione agricola di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto
legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato, solo per le domande non già
presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.
Art. 33
(Proroga dei termini in materia di domande di
disoccupazione NASpI e DIS-COLL)
1. Al fine di agevolare la
presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in
considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli
eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020,
i termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1, e
dall'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015,
n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
2.
Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario
di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della
prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di
cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
3. Sono altresì
ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della
domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'articolo
8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i
termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2
e 3, di cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15,
comma 12, del medesimo decreto legislativo.
Art. 34
(Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e
assistenziale)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno
2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni
previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e
dall'INAIL è sospeso di diritto.
2. Sono altresì sospesi, per il
medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi
indicate, i termini di prescrizione.
Art. 35
(Disposizioni in materia di terzo settore)
1.
All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole "entro
ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono
sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020".
2.
All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112,
le parole "entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in
vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020".
3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali e delle province
autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e
delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del
termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo
emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la
medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle
previsioni di legge, regolamento o statuto.
Art. 36
(Disposizioni in materia di patronati)
1. Gli
istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono:
a) in deroga all'articolo 4 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008,
n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152, acquisire,
fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di
patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata
regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa
vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione
emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica
all'istituto previdenziale;
b) in deroga all'articolo 7
del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n. 193, approntare una
riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto
della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente
negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, il servizio
all'utenza può essere modulato, assicurando l'apertura delle sedi
solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante
l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza;
c)
in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del
comma 1, dell'articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n.152, entro
il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i
nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di
controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività
assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla
struttura organizzativa in Italia e all'estero.
Art. 37
(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)
1. Sono
sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti
dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 Non si fa luogo al rimborso dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria,
sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10
giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi
2. I
termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8
agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo
di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Art. 38
(Indennità lavoratori dello
spettacolo)
1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori
dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati
nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a
50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta
un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al
presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
2. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1
i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
3. L'indennità
di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel
limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno
2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite
di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti
concessori.
4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 39
(Disposizioni in materia di lavoro agile)
1.Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili
nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una
persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a
svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a
condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche
della prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da
gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è
riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento
delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81
Art. 40
(Sospensione delle misure di condizionalità)
1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata
la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al
rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6
mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e
le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del
virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli
spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono
sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza
di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi
previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini
comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni
salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui
all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di
avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei
centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di
orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Art. 41
(Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e
dei decreti di loro costituzione e
ricostituzione)
1. Sono sospese fino al 1
giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps
nonché l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione
dei Comitati.
2. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi
di solidarietà bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3,
secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.
3. Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori
dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati
Commissari dei rispettivi Fondi.
Art. 42
(Disposizioni INAIL)
1. In considerazione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio
2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza
relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è
sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per
le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione.
Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su
domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti
dall'articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo
indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla
fine del periodo di sospensione.
2. Nei casi accertati di
infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il
medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e
lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle
vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le
prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus
in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o
di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la
conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi
infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati
ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per
andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del
Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente
disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.
Art. 43
(Contributi alle imprese per la sicurezza e
potenziamento dei presidi sanitari)
1. Allo scopo di sostenere la
continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a
seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro
provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia
l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto
di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a
valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020
dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui
all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n.
81.
2.Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e
tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di
prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a
bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a
tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con
corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente
di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di
dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di
medicina legale e del lavoro.
3.Le conseguenti assunzioni di
personale hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a
decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a
decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro
821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a
decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio
dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 423.000 per l'anno
2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021 e euro 5.075.000 annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 44
(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a
favore dei lavoratori danneggiati dal virus
COVID-19)
1. Al fine di garantire
misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno
cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di
lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il
reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai
medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite
di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con uno o
più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di
attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonchè la eventuale
quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via
eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza
epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli
enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo
si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 45 (Disposizioni in
materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del
servizio elettrico)
1. Al fine di garantire la continuità delle
attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al
ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio
nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale
conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di
temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento
pratico.
2. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di
erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a
distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 46
(Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della
legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo
periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente
alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto
termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei
dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo
oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Art. 47
(Strutture per le persone con disabilità e misure compensative
di sostegno anche domiciliare)
1. Sull'intero territorio
nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare
le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali,
comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere
socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale,
socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con
disabilità, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del
presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020.
L'Azienda sanitaria locale può, d'accordo con gli enti gestori dei
centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo,
attivare interventi non differibili in favore delle persone con
disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia
delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse
consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni
caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione
del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle
attività dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal
loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle
medesime. 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del
presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza
dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una
persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso
dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile,
a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata
l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito
della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1.
Art. 48
(Prestazioni individuali
domiciliari)
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e
scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3
c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione
delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per
anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con
ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza
di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche
amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile,
già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che
operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme
individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle
direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i
servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono
svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione
competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i
medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità,
alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a
eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie,
adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure
necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed
utenti.
2. Durante la sospensione dei servizi educativi e
scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui
al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono
autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi
per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel
bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma,
previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1
del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte
dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le
modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente
alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre
corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà
luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una
corresponsione complessiva di entità pari all'importo già
previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla
diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione
della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica
dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali
attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il
personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno
risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le
disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate
ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della
ripresa della normale attività.
3. I pagamenti di cui al comma 2
comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione
salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti
per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei
servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi
sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei
provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che
dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con
disabilità.
Titolo III Misure a sostegno della
liquidità attraverso il sistema bancario
Art. 49
(Fondo centrale di garanzia PMI)
1. Per la durata
di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in
deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art.
2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si
applicano le seguenti misure:
a) la garanzia è concessa a
titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola
impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5
milioni di euro;
c) per gli interventi di garanzia diretta, la
percentuale di copertura è pari all'80 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo
massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per
gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è
pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro
fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi
rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per
cento e per un importo massimo garantito per singola impresa
di 1.500.000 euro;
d) sono ammissibili alla
garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo
soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad
almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in
essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
e) le
Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di
programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività
possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della
percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo
dell'80 percento in garanzia diretta e del 90 percento in
riassicurazione;
f) per le operazioni per le quali banche o
gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria
iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di
ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione
degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su
operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata
della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
g) fatto
salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini
dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di
inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente
sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione
di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di
ammissibilità e disposizioni di carattere generale per
l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12
febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano
esposizioni classificate come "sofferenze" o
"inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che
rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi
dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
h) Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento
delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10,
comma 2, del DM 6 marzo 2017;
i) per operazioni di
investimento immobiliare nei settori turistico alberghiero e delle
attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di
importo superiore a 500.000, la garanzia del Fondo può
essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui
finanziamenti;
j) per le garanzie su specifici portafogli di
finanziamenti dedicati a imprese danneggiate
dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a
specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota
della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per
cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
caso di intervento di ulteriori garanti;
k) sono ammissibili
alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al
90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi
meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro
erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del
decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo
unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di
credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti
attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui
attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come
da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47
del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari
l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie
imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;
l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle
associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire
risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali
finalizzate a sostenere l'accesso al credito per
determinati settori economici o filiere d'impresa;
m) sono
prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti
amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla
garanzia del Fondo.
2. All'articolo 11, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi pubblici"
sono inserite le parole "e privati".
3. Le garanzie di cui
all'articolo 39, comma 4, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono
concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la
sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere
del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni
finanziarie, pari ad almeno l'85 percento della dotazione
disponibile del Fondo.
4. Gli operatori di microcredito iscritti
nell'elenco di cui all'articolo III del Testo unico bancario di cui al
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del
requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo
gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del
finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o
che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente
valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza
valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari
finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi
operatori, di operazioni di microcredito in favore di
beneficiari come definiti dal medesimo articolo III e dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n.
176.
5. All'articolo 111, comma 1, lett. a) del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro
25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 40.000,00". Il
Ministero dell'economia e delle finanze adegua il D.M. 17
ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.
6. Per le operazioni
garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la
percentuale massima della garanzia del Fondo può essere elevata
per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito
dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo venga elevato
rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del
presente articolo. Con successivo decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per
singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali
le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate
fino al massimo consentito dalla disciplina dell'Unione Europea,
tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali
impatti sull'economia.
7. Per le finalità di cui al comma 1 al
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.500 milioni di
euro per l'anno 2020.
8. Le disposizioni di cui al comma 1, in
quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le
finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di
euro per l'anno 2020.
9. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere
previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese,
anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di
garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e
degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese.
Il medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le
condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei
finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in
tema di aiuti di stato. Le risorse necessarie ai fini
dell'attuazione delle suddette misure possono essere individuate dal
decreto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, nonché ai sensi dell'articolo 126, commi 5 e 8, del
presente decreto legge.
10. Alla copertura degli oneri previsti
dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 50
(Modifiche alla disciplina FIR)
1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) Al comma 496 aggiungere dopo le
parole: «comma 499» le seguenti: «All'azionista, in attesa della
predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo
nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo
deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento
dell'esame istruttorio»;
b) Al comma 497 aggiungere dopo le
parole: «comma 499» le seguenti: « All'obbligazionista, in attesa della
predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un
anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo
dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del
completamento dell'esame istruttorio »;
2. All'art. 1, comma
237, della legge 27/12/2019, n. 160 le parole: "18 aprile 2020" sono
sostituite con le seguenti: "18 giugno 2020".
Art. 51 (Misure per
il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui
all'art. 112 del TUB)
1. I contributi annui e le altre somme
corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi
all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, sono deducibili dai contributi previsti
al comma 22 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresì
agli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 52 (Attuazione
dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la
direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso edesercizio
delle attività di assicurazione e di riassicurazione
(Solvibilità II))
1. All'articolo 36-septies del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 9 è sostituito dal
seguente: "9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di
cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo
comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio
superi gli 85 punti base."
Art. 53
(Misure per il credito all'esportazione)
1. Al fine di sostenere
per l'anno 2020 il credito all'esportazione nel settore turistico
interessato in settori interessati dall'impatto dell'emergenza
sanitaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a
rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, di cui
all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE
Spa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, fino
all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.
2. La garanzia dello
Stato è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su istanza di SACE Spa, sentito il Comitato di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2014, tenuto
conto della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e nei limiti
delle risorse disponibili.
Art. 54 (Attuazione del
Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")
1.
Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui
all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:
a. l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e
ai liberi professionisti che autocertifichino ai
sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un
trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel
minor lasso di tempo intercorrente tra la data della
domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al
33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in
conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività
operata in attuazione delle disposizioni adottate
dall'autorità competente per l'emergenza
coronavirus;
b. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la
presentazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE).
2. Il comma 478, dell'articolo
2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente: "478.
Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il
Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che
intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per
il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento
degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli
interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di
sospensione.".
3. con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate
le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché
del comma 1 e dell'art. 26 del decreto legge n. 9/2020.
4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma
475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro
per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art. 8 del
regolamento di cui al DM 132/2010. 5. Alla copertura
degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
Art. 55
(Misure di sostegno finanziario alle imprese)
L'articolo 44-bis
del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
Art. 44-bis
1. Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre
2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori
inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta
le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti
componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del
reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo
del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla
data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali
non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1
dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della
trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente
comma possono essere considerati per un ammontare massimo non
eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del
presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per
un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato
tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020
dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche
indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte
anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere
trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La
trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia
della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia
della cessione dei crediti, per il cedente:
a) non sono
computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui
all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
relative alle attività per imposte anticipate complessivamente
trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente
articolo;
b) non sono deducibili né fruibili tramite credito
d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al
reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte
anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta
ai sensi del presente articolo.
2. I crediti d'imposta derivanti
dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono
essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo
43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a
rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei
redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa
né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività
produttive.
3. La trasformazione delle attività per imposte
anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da
parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma
1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già
esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura
dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei
crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio
successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini
dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del
2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016,
nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche
le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti
d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti
d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per
imposte anticipate.
4. Il presente articolo non si applica a
società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il
rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di
insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14.
5. Per gli effetti del presente articolo, si
ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre
novanta giorni dalla data in cui era dovuto.
6. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra
società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche
indirettamente, dallo stesso soggetto.
Art. 56
(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese
colpite dall'epidemia di COVID-19)
1. Ai fini del presente
articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento
eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi
dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea.
2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali
danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al
comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione in relazione alle
esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari
finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre
1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla
concessione di credito in Italia delle seguenti misure di
sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e
per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti
alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella
di pubblicazione del presente decreto, gli importi
accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora
utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in
parte fino al 30 settembre 2020; b) per i prestiti non
rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i
contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi
elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre
2020 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli
altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il
rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o
dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è
sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle
rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato,
unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo
modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori
oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere
di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
3. La
comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la
quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000
di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza
diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
4.
Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui
esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del
presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate
ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari
creditizi.
5. Ai fini del presente articolo, si intendono per
Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite
dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6
maggio 2003, aventi sede in Italia.
6. Su richiesta
telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo
massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno
di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia
di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100,
lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione
speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:
a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data
del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data
di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2,
lettera a);
b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e
gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del
comma 2, lettera b);
c) per un importo pari al 33 per cento le
singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o
dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre
2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in
parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera
a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte
dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto
di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di
finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché
con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione
all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le
eventuali integrazioni alle modalità operative.
7. La garanzia
della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed
è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti
contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori
utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei
canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di
cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene
accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6
% dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione
speciale.
8. L'escussione della garanzia può
essere richiesta dagli intermediari a se siano state avviate, nei
diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di
cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a: (i)
l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2,
lettera a); (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme
dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai
sensi del comma 2, lettera b); (iii) l'inadempimento di una o più
rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2,
lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di
garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia
riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2,
lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a
carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera
c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra,
nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi
sino al 30 settembre .2020. Il Fondo di garanzia, verificata la
legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi
accantonamenti.
9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità
della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca,
entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota
massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il
33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al
comma 8.
10. Il soggetto creditore beneficiario della
garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle
procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo
di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo
di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai
soggetti beneficiari della garanzia.
11. La garanzia prevista del
presente articolo opera in conformità all'autorizzazione della
Commissione europea prevista ai sensi all'articolo 107 del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legge possono essere
integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 2,
comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
12.
Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai
sensi dell'articolo 126.
Art. 57 (Supporto alla liquidità delle
imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di
garanzia)
1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite
dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le esposizioni
assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di
garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in
favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del
credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle
imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa
della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto
ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che non
hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100,
lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere
assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è
rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un
massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, è a prima
domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e
irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento
dell'Unione europea.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la
concessione della garanzia di cui al comma 1 e la relativa
procedura di escussione e sono individuati i settori nei quali operano
le imprese di cui al comma 1, assicurando comunque
complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. È istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi
del comma 1 con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per
l'anno 2020. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto
corrente di tesoreria. La gestione del Fondo può essere affidata a
società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 19 comma 5
del DL78/2009. La dotazione del fondo, sul quale sono versate le
commissioni che CDP paga per l'accesso alla garanzia, può essere
incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle
amministrazioni statali e degli enti territoriali. Le commissioni e
i contributi di cui al presente comma sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.
4. Alla
copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai
sensi dell'articolo 126.
Art. 58
(Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81)
1. Fino
al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,
può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento
della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel
corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di
ammortamento per un periodo corrispondente.
Art.59
(Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni
necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19)
1.
Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla
diffusione del COVID-19, ferma restando l'operatività di sostegno
all'esportazione prevista dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
SACE Spa è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture
assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia
dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni
di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il
COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche
a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori
finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di
organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per
crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento
delle suddette attività, nonché quelle connesse o strumentali. Le
modalità operative degli interventi sopra descritti sono definite
da SACE Spa, in base alle proprie regole di governo e nei limiti
specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato.
Titolo IV Misure fiscali a
sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
Art. 60
(Rimessione in termini per i versamenti)
1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi
quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed
ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020
sono prorogati al 20 marzo 2020.
Art. 61 (Sospensione dei
versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per
l'assicurazione obbligatoria)
1. All'articolo 8 del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole "24 e 29" sono
sostituite da "e 24";
2. Le disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai
seguenti soggetti:
a) federazioni sportive nazionali,
enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive,
professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono
stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza,
fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale
cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le
attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché
discoteche, sale da ballo, night- club, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie,
scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi
correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed
eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale,
ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono
attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi,
luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini
zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono
asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi
educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e
secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela,
di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali,
scuole di guida professionale per autisti; h)
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale
per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla
legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi
tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus,
ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n)
soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto
passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e
lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie,
seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi
di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale,
lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di
noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e
attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q)
soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle
province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o
principale, una o più attività di interesse generale previste
dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e
turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma
2, i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in
scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.
4. I
versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31
maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non
si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
5. Le federazioni
sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e
le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui
al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al
medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del
periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al
rimborso di quanto già versato.
Art. 62 (Sospensione
dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli
adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi
dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute
relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo
compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la
disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020,
n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla
dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
2. Per i
soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni
di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi
i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra
l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle
ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle
trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i
predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
c)
relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per
l'assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione dei versamenti
dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a
prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti
esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di
Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
4. Per i soggetti che
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei
comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
5. I versamenti
sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione
entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
6. Gli
adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30
giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
7. Per i
soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non
superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i
ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non
sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e
25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel
mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di
lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della
presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale
risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai
sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare
delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica
soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di
maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Art. 63
(Premio ai lavoratori dipendenti)
1. 1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui
all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da
lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a
40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non
concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da
rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di
lavoro nel predetto mese.
2. I sostituti d'imposta di cui agli
articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo
di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel
mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle
operazioni di conguaglio di fine anno.
3. I sostituti
d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante
l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 64
(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti
di lavoro)
1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli
ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del
virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o
professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un
credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di
sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute
e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun
beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per
l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 65
(Credito d'imposta per botteghe e
negozi)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti
dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è
riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura
del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo
al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale
C/1.
2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo
si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 66 (Incentivi
fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle
misure di contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Per le erogazioni
liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone
fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza
scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul
reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno
delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito
d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.
133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le
erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili
nell'esercizio in cui sono effettuate.
3. Ai fini della
valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del 28 novembre 2019.
4. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo
126.
Art. 67 (Sospensione dei termini relativi
all'attività degli uffici degli enti impositori)
1. Sono sospesi
dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di
liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di
contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono,
altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per
fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle
da rendere a seguito della presentazione della documentazione
integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.
212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e
all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per
la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo
precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui
all'articolo 1bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di
cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo
1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. In
relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente,
presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta
previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la
loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal
primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette
istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita
esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti
che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello
Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica
ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
3. Sono,
altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non
aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle
risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del
c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni
di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai
Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle
istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto, n.
241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33.
4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si
applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Art. 68
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente
della riscossione)
1. Con riferimento alle entrate tributarie e
non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel
periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli
avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere
effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del
periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già
versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui
all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di
cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. E' differito al 31maggio il termine di versamento del 28 febbraio
2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e
all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di
versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. In considerazione delle
previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di
inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione
nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate,
rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e
entro il 31 dicembre 2025.
Art. 69
(Proroga versamenti nel settore dei giochi)
1. I termini
per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone
concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al
29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate
mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati
giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le
successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata
entro il 18 dicembre 2020.
2. A seguito della sospensione
dell'attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e successive
modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui
all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.
e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di
sospensione dell'attività.
3. I termini previsti dall'articolo 1,
comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25
e 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati di 6 mesi.
4.
Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 70
(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)
1. Per
l'anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni
di lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti
dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli
aeroporti e le dogane interne in relazione dall'emergenza
sanitaria Covid19, sono incrementate di otto milioni di euro, a valere
sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020,
si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 71
(Menzione per la rinuncia alle sospensioni)
1. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste forme di
menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più
tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e
dall'articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
Titolo V
Ulteriori disposizioni
Capo I
(Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla
diffusione del Civ-19)
Art. 72 (Misure per
l'internazionalizzazione del sistema Paese)
1. Nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato "Fondo
per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 150
milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti
iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore
agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza
derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di
ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e
per l'attrazione degli investimenti;
b) potenziamento delle
attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la
rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per
l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli
investimenti;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione
dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta
per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri
e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre
2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle
condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti
di Stato di importanza minore (de minimis).
2. In
considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti
negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui
al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui
all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si
applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere
aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana
per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione
degli investimenti possono avvalersi, con modalità definite
mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa Invitalia.
3. Le
iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto
delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di
internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di
cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse
finalità con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti
variazioni di bilancio. 4. Agli oneri di cui al comma 1 si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 73
(Semplificazioni in materia di organi collegiali)
1. Al
fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle
province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di
criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal
presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché
siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle
sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui
all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le
modalità individuate da ciascun ente.
2. Per lo stesso tempo
previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti
pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché
degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono
disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli
atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza
nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle
comunicazioni.
3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è
sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri
delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per
l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli
altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.
4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private
anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di
trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove
previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
5.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente sui propri bilanci.
Art. 74 (Misure per la
funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e
del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)
1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle
Forze armate, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti
connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è
autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776,00 per l'anno
2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di
lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri
connessi all'impiego del personale.
2. In considerazione del
livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia,
delle Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto,
Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la
disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei
mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata
dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo
equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la
spesa complessiva di euro 23.681.122 per l'anno 2020, di cui euro
19.537.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici,
degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di
protezione individuale, euro 4.000.000 per l'acquisto di equipaggiamento
operativo ed euro 144.000 per il pagamento delle prestazioni di
lavoro straordinario al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera.
3. Al fine di garantire lo svolgimento
di compiti demandati al del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la
sicurezza del personale impiegato, per la stessa durata di cui al
comma 1, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di
euro 5.973.600, di cui euro 2.073.600 per il pagamento delle prestazioni
di lavoro straordinario, euro 900.000 per i richiami del
personale volontario e di euro 3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio
biologico, per incrementare i dispositivi di protezione
individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione
collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio,
nonché per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro
agile.
4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero
dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle
Prefetture U.t.G., e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata,
per il periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla scadenza
del periodo indicato nell'articolo 22, comma 3, del decreto legge 2
marzo 2020, n. 9, la spesa complessiva di euro 6.636.342 di cui
euro 3.049.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario, euro 1.765.842 per spese di personale da inviare in
missione, euro 821.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto
dispositivi di protezione individuale ed euro 1.000.000 per acquisti di
prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. La spesa per
missioni è disposta in deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del
decreto legge 31 maggio 2010, n.78, al fine di assicurare la
sostituzione temporanea del personale in servizio presso le
Prefetture - U.t.G.
5. Al fine di assicurare, per un periodo di
novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati
all'amministrazione della pubblica sicurezza in relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa
complessiva di euro 2.081.250 per l'anno 2020, per il pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale
dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'art. 3, comma 2,
lettere a) e b), della legge 1 aprile 1981, n. 121.
6. In
relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, al fine di
garantire la migliore applicazione delle correlate misure
precauzionali attraverso la piena efficienza operativa delle
Prefetture-Uffici territoriali del Governo, assicurando
l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in
organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il corso di formazione per
l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia
avviato a seguito del Concorso pubblico indetto con decreto
ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^
Serie Speciale "Concorsi ed Esami", numero 49 del 30 giugno
2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente
disposizione ha, in via straordinaria, la durata di un anno e si
articola in due semestri, il primo dei quali di formazione teorico-
pratica, il secondo di tirocinio operativo che viene svolto presso le
Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza. Al semestre di
tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti di sospensione
delle attività didattico- formative. Con decreto del Ministro
dell'interno di natura non regolamentare, sentito il Presidente della
Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le modalità di valutazione dei
partecipanti al corso di formazione di cui al decreto ministeriale 13
luglio 2002, n. 196, sono adeguate al corso di cui al presente
articolo. L'esito favorevole della valutazione comporta il
superamento del periodo di prova e l'inquadramento nella qualifica di
viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sarà determinata
sulla base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di
accesso ed il giudizio conseguito nella valutazione finale. La
disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, limitatamente alla previsione del requisito del
tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture
centrali dell'amministrazione dell'interno per il passaggio alla
qualifica di viceprefetto non si applica ai funzionari di cui alla
presente disposizione. Per le finalità previste dal presente
comma è autorizzata la spesa di euro 837.652 per l'anno 2020 e di euro
2.512.957 per l'anno 2021.
7.Al fine di garantire il rispetto
dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla
situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per
lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria
nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più
gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per
il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa
complessiva di euro 6.219.625,00 per l'anno 2020 di cui euro
3.434.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle
prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per
gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del
personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000,00 per le spese di
sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità
del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.
8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro
105.368.367 nel 2020 e a euro 2.512.957 nel 2021, si provvede,
quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126 e quanto a
euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 75
(Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la
diffusione del lavoro agile e di
servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)
1.Al fine di
agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della
legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in
rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese,
quali ulteriori misure di contrasto agli effetti
dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le
amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità
amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per
le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al
31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici,
preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a
service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro
operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un
«piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma
8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e
all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24
marzo 2015, n. 33.
2. Le amministrazioni trasmettono al
Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti
con i quali sono indette le procedure negoziate.
3. Le
amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di
una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario
attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la
regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo
segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché
previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano
immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione degli stessi,
anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
4. Gli acquisti di cui al comma 1
devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di
sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono
prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l'integrazione con le
piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Le amministrazioni
pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a
legislazione vigente. Dall'attuazione della disposizione non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 76
(Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per l'attuazione delle
misure di contrasto all'emergenza COVID-19.)
1. Al fine di dare
concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il
contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare
riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e
di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente
del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31
dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di
specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e
gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono
individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i
relativi compensi.
2. Al comma 1-quater dell'articolo 8 del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Gli incarichi conferiti ad esperti con
provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati
sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede
nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma
1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'art.
1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 77
(Pulizia straordinaria degli ambienti
scolastici)
1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla
diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni
scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione,
ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la
pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e
igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è
autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette
risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed
educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi
incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all'articolo 1, comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli
oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
Art. 78
(Misure in favore del settore agricolo e della pesca)
1. Al comma 2
dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito
con modificazioni nella legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole
"50 per cento" sono sostituite con le parole "70 per cento".
2.
Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza
COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è
istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per
l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su
finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla
ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per
interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle
medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di
pesca. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del
Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento
(UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il
Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
3. Al fine
di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza
derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui
all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è
incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai
sensi dell'articolo 126.
Art. 79
(Misure urgenti per il trasporto aereo)
1. Ai fini del presente
articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità
naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma
2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea.
2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19,
alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri
rilasciata dall'Enac che, alla data di emanazione del presente
decreto-legge, esercitano oneri di servizio pubblico, sono riconosciute
misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta
dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione
dell'attività. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della
presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea.
3. In considerazione della
situazione determinata sulle attività di Alitalia - Società Aerea
Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in
amministrazione straordinaria dall'epidemia da COVID-19, è
autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata
dal Ministero dell'economia e delle Finanze ovvero controllata da
una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.
4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con uno o
più Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura
non regolamentare e sottoposti alla registrazione della Corte dei
Conti, che rappresentano l'atto costitutivo della nuova società, sono
definiti l'oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale
iniziale e sono nominati gli organi sociali in deroga alle rilevanti
disposizioni vigenti in materia, nonché è definito ogni altro
elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della
società. Il Commissario Straordinario delle società di cui al
comma 3 è autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o
conseguente nelle more dell'espletamento della procedura di cessione dei
complessi aziendali delle due società in amministrazione
straordinaria e fino all'effettivo trasferimento dei medesimi complessi
aziendali all'aggiudicatario della procedura di cessione ai fini
di quanto necessario per l'attuazione della presente norma. Ai
fini del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze è
autorizzato a partecipare al capitale sociale o a rafforzare la
dotazione patrimoniale della nuova società, anche in più fasi e
anche per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale,
anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche
indiretta.
5. Alla società di cui ai commi 3 e 4 non si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni.
6. Ai
fini dell'eventuale trasferimento del personale ricompreso nel perimetro
dei complessi aziendali delle società in amministrazione
straordinaria di cui al comma 3, come efficientati e riorganizzati ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 2019,
n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 gennaio 2020
n. 2, trova applicazione l'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge
18 febbraio 2004, n. 39, con esclusione di ogni altra disciplina
eventualmente applicabile.
7. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo è istituito un fondo con una
dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti gli importi da
destinare alle singole finalità previste dal presente articolo.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli
interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli
importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e
immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve
patrimoniali
8. Alla copertura degli oneri derivanti dal
presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 80
(Incremento della dotazione dei contratti di
sviluppo)
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400
milioni di euro per l'anno 2020.
2. Alla copertura degli
oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
Art. 81 (Misure urgenti per lo
svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020)
1. In
considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n.
352, il termine entro il quale è indetto il referendum
confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione
del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in
duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo
ha ammesso.
Art. 82
(Misure destinate agli operatori che forniscono
reti e servizi di comunicazioni elettroniche)
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno
2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi
e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche è stabilito
quanto segue. 2. Le imprese che svolgono attività di fornitura di
reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi
del Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i., intraprendono misure e
svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture
e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità
dei servizi 3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni
elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure
necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi
di emergenza 4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di
comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta
ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del
servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste
provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari"
dall'unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi
regionali. 5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di
comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di
pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e
manutenzione della rete nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio. 6.
Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove
necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e
nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o
integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo
non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 83
(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti in
materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)
1. Dal
9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e
penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate
d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020
al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di
qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono
pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase
delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti
giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la
proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti
esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini
procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo
di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto
periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o
in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o
l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il
rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata
nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo
grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui
all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre
1992 n. 546 .
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano
nei seguenti casi: a) cause di competenza del tribunale per i
minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori
stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed
alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad
alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia,
di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti
cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della
persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia
di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di
inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata
situazione di indifferibilità incompatibile anche con
l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame
diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e
dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue
condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui
all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per
l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e
trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di
procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata
trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In
quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo
dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o
al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già
iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del
collegio, egualmente non impugnabile; b)
procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei
quali nel periodo di sospensione scadono i termini di
cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui
sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la
richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e,
quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori
espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo
i casi di sospensione cautelativa delle misure
alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate
misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti
per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte
misure di prevenzione. c)
procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di
assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392
del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal
giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte,
con provvedimento motivato e non impugnabile.
4. Nei procedimenti
penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2
sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della
prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di
procedura penale.
5. Nel periodo di sospensione dei termini e
limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli
uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere
da a) a f) e h).
6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento
dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il
30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità
sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della
Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le
misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari
giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni
igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche
d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della
giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti
all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra
le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e
dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure
sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e
con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello
dei rispettivi distretti.
7. Per assicurare le finalità di cui al
comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti
misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli
uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone
che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione,
sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico
degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo
162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e
solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al
pubblico;
c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa
prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata
per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di
linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle
udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi
dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di
tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi
dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze
civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle
udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto
individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale
dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con
modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare
ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è
prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.
All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui
si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove
trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori
operazioni è dato atto nel processo verbale;
g) la previsione
del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei
procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma
3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante
lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le
sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori
udienza del provvedimento del giudice.
8. Per il periodo di
efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la
presentazione della domanda giudiziale è sospesa la
decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che
possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento
delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.
9. Nei
procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli
articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma
7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27,
comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono
sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi
del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.
10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente
articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30
giugno 2020.
11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici
che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico
anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le
modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di
pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo
decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste
dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento
anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
12. Ferma
l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura
penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a
qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di
custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante
videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e
regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e
5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271.
13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli
avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai
sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di
notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo
16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso
sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia.
14. Le comunicazioni e le notificazioni
degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e
alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di
posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia,
ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il
difensore d'ufficio.
15. Tutti gli uffici giudiziari sono
autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni
telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi
e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di
ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
16. Negli
istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere
dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui
con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli
internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26
luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2
ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove
possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone
l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante
corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di
cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo n. 121 del 2018.
17. Tenuto conto delle
evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di
sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo
2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di
cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime
di semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e
del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
18. Le sessioni
delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui
all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla
data del 30 giugno 2020.
19. In deroga al disposto
dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n.
35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del
consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di
cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese
di ottobre.
20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì
sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei
procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.
162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle
controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i
predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e
quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda
giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata
massima dei medesimi procedimenti. 21. Le disposizioni del
presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai
procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla
magistratura militare. 22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
Art. 84 (Nuove
misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
e contenerne gli effetti in materia di
giustizia amministrativa)
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma
2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le
disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al
processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto
dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del
processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerali dei
procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa,
fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data
successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel
medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal
presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui
all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa
trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente
successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato nel
rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del
processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui
all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. I decreti
monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati
trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui
all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano
efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso
codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto
dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.
2.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020
le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza
camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza
discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno
congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è
depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima
dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti
hanno facoltà di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in
cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o
parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in
camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini
di cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo
amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la
fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo
che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti
su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal
caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente
successiva al 15 aprile 2020.
3. Per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti negativi sullo
svolgimento dell'attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere
dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari
delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti
dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni
staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio,
adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento
dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato
generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva
competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla
trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per
consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie
fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e
le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all'interno degli
uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.
4.
I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una o più delle
seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso agli uffici
giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o,
in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi
urgenti, la sospensione dell'attività di apertura al pubblico;
c)
la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi,
anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica,
curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari
fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di
assembramento;
d) l'adozione di direttive vincolanti per la
fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020,
assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante
una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e
camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause
rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave
pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è
fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non
impugnabile.
5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30
giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo
amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in
udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione,
senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma
restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi
dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso
ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due
giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il
giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non
si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la
rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del
secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta
ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito
svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'articolo
73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati
della metà, limitatamente al rito ordinario.
6. Il giudice
delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di
collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e
il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli
effetti di legge.
7. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che
determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali
implicano la rimessione in termini delle parti stesse.
8.
L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce
l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della
prescrizione e della decadenza.
9. Ai fini del computo di cui
all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti
rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del
periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.
10.
All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.
197, dopo le parole «deve essere depositata», sono inserite le seguenti:
«, anche a mezzo del servizio postale,». Dall'8 marzo e fino al
30 giugno 2020 è sospeso l'obbligo di cui al predetto articolo 7,
comma 4.
11. È abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 8 marzo
2020, n. 11.
Articolo 85 (Nuove misure urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto
compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal
presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.
2.
Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali
della Corte dei conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 30
giugno 2020 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e
centrali, sentita l'autorità sanitaria regionale e, per le
attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della
città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le
eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal
Segretario generale della Corte dei conti per quanto di rispettiva
competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione
degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute,
anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni di cui all'allegato
1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e
contatti ravvicinati tra le persone.
3. I provvedimenti di
cui al comma 2 possono prevedere una o più delle seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici,
garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi
attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente
competente, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero,
in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi
urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la predisposizione di
servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi
di comunicazione telefonica o telematica, curando che la
convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché
l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di
assembramento;
d) l'adozione di linee guida
vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle
adunanze, coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate
dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale
celebrazione a porte chiuse;
e) la previsione dello
svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti
diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle
amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione
all'udienza ovvero all'adunanza, anche utilizzando strutture
informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di
comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale,
consenta l'effettiva partecipazione degli interessati;
f) il
rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 30
giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la
ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività
giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate
alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e
che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a
decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si
intendono sospesi anche i termini connessi alle attività
istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle
attività istruttorie e di verifica relative al controllo.
5.
Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga
alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le
controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al
giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia
in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione
orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di
presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima
della data fissata per la trattazione. Il giudice, trattata la causa,
pronuncia immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle
parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta
elettronica certificata. Resta salva la facoltà del giudice di decidere
in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.
La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla
pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col
presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.
6. Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna
sospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede
collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il
collegio deliberante, fino al 30 giugno 2020, è composto dal
presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai
sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo,
integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e
delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze
organizzabili tempestivamente anche in via telematica.
7. Ai
fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n.
89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma
del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8
marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
8. È abrogato l'articolo 4
del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
Art. 86 (Misure urgenti per
il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la
prevenzione della
diffusione del COVID-19)
1. Fermo quanto stabilito dagli
articoli 24 e 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di
ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di
sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle
proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione
epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, è autorizzata la
spesa di euro 20.000.000 nell'anno 2020 per la realizzazione di
interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione
delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per
l'attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli di cui
all'art. 2, comma 1, lettera u) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020.
2. In
considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire
l'adeguata tempestività degli interventi di cui al comma
precedente, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l'esecuzione dei
lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai
limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia
europea, e ai termini di presentazione della perizia
giustificativa dei lavori.
3. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a euro
10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a euro 10.000.000 ai
sensi dell'articolo 126.
Art. 87 (Misure straordinarie in materia di
lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per
assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e
che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche
in ragione della gestione dell'emergenza;
b)
prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi
previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.
81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta
anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del
dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi
l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non
trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al
lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1,
lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie
pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di
altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.
Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente
esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione
dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di
legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva
di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui
all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Gli organi costituzionali e
di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative
indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società
e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio
ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
5. Lo
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico
impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la
conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la
valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento
dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali,
nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si
istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono
concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che
precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di
cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75.
6. Fino alla cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori
dei casi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
2020, n. 9, in considerazione del livello di esposizione al
rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di
funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle
Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in
servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione
a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei
responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di
appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite
dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli
effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione
della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove
prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
7. Fino alla stessa data di cui al comma 6, il
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è
collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o
in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo
dei giorni previsti dall'articolo 37, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo
di licenza straordinaria di convalescenza per il personale
militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza
di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della
Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo
sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce
servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non
corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
8. Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, la
parola "provvedono" è sostituita dalle seguenti "possono
provvedere".
Art. 88 (Rimborso dei contratti di
soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto
di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della
cultura)
1 Le disposizioni di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti
di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta
della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.
2. A
seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma l,
lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo
2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre
la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in
relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli
di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e
teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della
cultura.
3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita
istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di
acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione
della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un
voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un
anno dall'emissione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si
applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal
decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali
ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3,
comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Art. 89
(Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)
1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e
dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del
COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, uno
di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei
settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di
cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 130
milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte
corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto
capitale.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione
delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori,
interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto
economico negativo conseguente all'adozione delle misure di
contenimento del COVID-19.
3. All'onere derivante dal comma 1,
pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto
a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;
b) quanto a 50
milioni di euro a mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera
CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l'anno
2020, le somme già assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del
21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
c) quanto a 10 milioni di euro a mediante riduzioni delle
disponibilità del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo
1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
Art.90
(Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)
1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento del COVID- 19 di cui al decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, la quota di cui all'articolo 71-octies, comma
3-bis, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi
dell'articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione
privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli
autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori
autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in
base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli
organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della
legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. Con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l'accesso al
beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché
le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.
Art. 91
(Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti
dall'attuazione delle misure di contenimento e
di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)
1.
All'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito
con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma
6, è inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di
contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini
dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223
c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente
all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a
ritardati o omessi adempimenti.". All'articolo 35, comma 18, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni,
dopo le parole: "L'erogazione dell'anticipazione" inserire le
seguenti: ", consentita anche nel caso di consegna in via
d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice,".
Art. 92
(Disposizioni in materia di trasporto stradale e
trasporto di pubblico di persone)
1. Al fine di fronteggiare
l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di
merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla
data di entrata di entrata in vigore del presente decreto fino
alla data del 30 aprile 2020, non si procede all'applicazione della
tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle
Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo
articolo nonché dell'articolo 1, comma 982, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorità per le
mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di
ancoraggio è autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l'anno
2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa
riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di
persone è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16,
17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo
compreso tra la data di entrata di entrata in vigore del presente
decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni
sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il
31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di
interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna
Autorità di Sistema Portuale.
3. Al fine di mitigare gli effetti
economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i
pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata
in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed
effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di
interessi.
4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale
di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020, è' autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli
da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e
prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo
80 del medesimo decreto legislativo.
Art. 93
(Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di
sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, è riconosciuto un contributo
in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto
pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi
servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili
riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di
conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine è
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno
2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un
contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo
periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque
non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun
dispositivo installato.
2. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente norma, viene
determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono
disciplinate le modalità di presentazione delle domande di
contributo e di erogazione dello stesso.
3. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo
126.
Art. 94 (Incremento dotazione del Fondo di
solidarietà per il settore areo)
1. La dotazione del Fondo di
solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di
200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. In deroga agli
articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2020 può essere autorizzato nel limite
complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo
di dieci mesi, previo accordo stipulato in sede governativa
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in
presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e
dello sviluppo economico nonché della Regione interessata, il
trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o
cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di
cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale,
nel limite delle risorse stanziate ai sensi del comma 1.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 95
(Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)
1.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva,
le società e associazioni sportive, professionistiche e
dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio
2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori
relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato
e degli enti territoriali. 2. I versamenti dei predetti canoni
sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in
un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di giugno 2020.
Art.96
(Indennità collaboratori sportivi)
1. L'indennità di
cui all'articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite
massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione
ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive
nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive
dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in
essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per le
finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a.
sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione
della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata
percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società
Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art.
7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito
in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico
Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce
secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Con decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità
delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i
criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme
di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
5. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai
sensi dell'articolo 126.
Art. 97
(Aumento anticipazioni FSC)
1. Al fine di sostenere gli
interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione
2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni
Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni
finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10
agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10
agosto 2016, possono essere richieste nella misura del venti per
cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora
questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di
progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a
favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del
finanziamento. Restano esclusi gli interventi di competenza di
ANAS e di Rete ferroviaria italiana.
Art. 98
(Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)
1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50,
convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96,
dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: "1-ter.
Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è
concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi
contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli
investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai
sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti
dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del
credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati
dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme
recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la
comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto
decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30
settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello
stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo
compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque
valide.
2. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole "2.000 euro" sono sostituite con le
seguenti "2.000 per l'anno 2019 e 4.000 euro per l'anno 2020";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno
2020, il credito d'imposta è esteso alle imprese di
distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o
periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione
inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può
essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi
di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di
collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio
delle copie di giornali".
Art. 99 (Erogazioni liberali a
sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute,
il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire
uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta
ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far
fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.
2. Ai
conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si
applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.
3. Nella vigenza dello stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di
forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti
del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di
contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via
esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai
sensi dell'art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto,
senza previa consultazione di due o più operatori economici, per
importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , a condizione che l'affidamento
sia conforme al motivo delle liberalità.
4. I maggiori introiti
integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione
regionale.
5. Per le erogazioni liberali di cui al presente
articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua
apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l'apertura
di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere,
assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di
emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione
dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione
beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo
sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e
dell'impiego delle suddette liberalità.
Art. 100
(Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e
coreutica e degli enti di ricerca)
1. Al fine di far fronte alle
straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per
l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze
emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca"
con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con uno
o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono
individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui
al precedente periodo tra le università, le istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca ed i
collegi universitari di merito accreditati. Agli oneri previsti
dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.
2. I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici
di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell'Istituto Nazionale di
Statistica ISTAT, sono prorogati, laddove scaduti alla data di
entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante
il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di
emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le
procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31
dicembre 2009, n. 213.
3. I soggetti beneficiari dei crediti
agevolati concessi dal Ministero dell'Università e della Ricerca a
valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui
all'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a
favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio
italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di
sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di
luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei
piani di ammortamento. Il Ministero procede, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del
debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare
al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Agli
oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo
126.
Art. 101 (Misure urgenti per la continuità
dell'attività formativa delle Università e
delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)
1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo,
l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del
titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al
15 giugno 2020. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine
connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative
funzionali allo svolgimento delle predette prove.
2. Nel
periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche
disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23
febbraio 2020, n. 6, le attività formative e di servizio agli studenti,
inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di
verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a
distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono
computate ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui
all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili
ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, secondo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 14, della medesima legge n. 240 del 2010, nonché ai fini della valutazione, di cui all'articolo 2,
comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 15 dicembre 2011,
n. 232, per l'attribuzione della classe stipendiale successiva.
3.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai fini
della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo
determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240 del
2010 nonché ai fini della valutazione di cui al comma 5, del
medesimo articolo 24 delle attività di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, e delle attività di ricerca
svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24,
comma 3, lett. b).
4. Nel periodo di sospensione di cui al
comma 1, le attività formative ed i servizi agli studenti erogati
con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di
appartenenza sono computati ai fini dell'assolvimento degli
obblighi contrattuali di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n.
240.
5. Le attività formative svolte ai sensi dei
precedenti commi sono valide ai fini del computo dei crediti
formativi universitari, previa attività di verifica dell'apprendimento
nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.
6. Con riferimento alle Commissioni nazionali per
l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e
di seconda fascia, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, formate, per la tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, sulla base del
decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal
decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, i lavori riferiti al
quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono, in deroga
all'articolo 8 del citato D.P.R. n. 95 del 2016, entro il 10
luglio 2020. E' conseguentemente differita al 11 luglio 2020 la data
di scadenza della presentazione delle domande nonché quella di avvio
dei lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre
della tornata 2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 10
novembre 2020. Le Commissioni nazionali formate sulla base del
decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal
decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto
dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della Legge 240/2010,
restano in carica fino al 31 dicembre 2020. In deroga all'articolo 6,
comma 1 del D.P.R. n. 95 del 2016, il procedimento di formazione
delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la
tornata di dell'abilitazione scientifica nazionale 2020- 2022 è avviato
entro il 30 settembre 2020.
7. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle
Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.
Art. 102
(Abilitazione all'esercizio della
professione di medico-chirurgo e
ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)
1.
Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione
di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58. Con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle
procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/41-
Medicina e Chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. Con decreto rettorale, in
deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono
l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli
ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e
Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del
presente decreto risultino già iscritti al predetto Corso di
laurea magistrale, resta ferma la facoltà di concludere gli studi,
secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del
solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresì, la
possibilità di conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio
della professione di medico-chirurgo, secondo le modalità di cui
al comma 2.
2. I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui
tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, in
applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, si abilitano
all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento
della valutazione del tirocinio, prescritta dall'articolo 2 del
decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
19 ottobre 2001, n. 445.
3. In via di prima applicazione, i
candidati della seconda sessione - anno 2019 degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che
abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del
tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della
ricerca n. 58 del 2008, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001,
sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data
continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca n. 58 del 2018, nonché quelle del decreto del
Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 445 del
2001, relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento,
di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo.
5. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico
2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle
classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e
(L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la
prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze
acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i
rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2
della circolare del Ministero della salute e del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.
Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora
il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive
modificazioni di una qualifica professionale per l'esercizio di una
professione sanitaria di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio
2006, n
4 sia subordinato allo svolgimento di una prova
compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la
prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2
della circolare del Ministero della salute e del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre
2016. È abrogato l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9
Art. 103
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed
effetti degli atti amministrativi in scadenza)
1. Ai fini del
computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento
di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio,
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente
a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni
adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque
la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti,
con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di
motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti,
per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà
conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall'ordinamento.
2. Tutti i certificati,
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile
2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".
3. Le
disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini
stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei
decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020,
n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.
4. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di
stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti
per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi
titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da
ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali,
comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni
alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti
disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi
inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo
decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15
aprile 2020.
6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno
2020.
Art.
104 (Proroga della validità dei
documenti di riconoscimento)
1. La validità ad ogni effetto dei
documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma
1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni
pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La
validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza
indicata nel documento.
Art. 105
(Ulteriori misure per il settore agricolo)
1. All'articolo 74
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole «quarto
grado» sono sostituite dalle seguenti: «sesto grado». Agli oneri
derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 106
(Norme in materia di svolgimento delle
assemblee di società)
1. In deroga a quanto previsto dagli
articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle
diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata
entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2.
Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie
le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le
società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue
assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse
disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica
o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere
che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti,
la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi
e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis,
quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni
caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti,
il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le società a
responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a
quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice
civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del
voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso
per iscritto.
4. Le società con azioni quotate possono designare
per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante
previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le
medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di
convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente
tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo
135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al
predetto rappresentante designato possono essere conferite anche
deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies,
comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle
società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di
negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura
rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito
cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici,
anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto
legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo
comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che
prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso
soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie
il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì
prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in
assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto
rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per
il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al
secondo giorno precedente la data di prima convocazione
dell'assemblea.
7. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero
entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
8. Per le
società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito
delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Articolo 107
(Differimento di termini amministrativo-contabili)
1. In
considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della
oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed
organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e
delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o
dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente
fissato al 30 aprile 2020:
a) al 30 giugno 2020 per
gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari
delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici
vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad
approvazione da parte dell'amministrazione vigilante
competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di
esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato
al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;
b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali
destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio
2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del
rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 è differito al 31 maggio 2020.
3. Per l'anno 2020, il
termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 è
differito al 31 maggio 2020. Di conseguenza i termini di cui al
comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
sono così modificati per l'anno 2020: - i bilanci
d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i),
e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il
30 giugno 2020; - il bilancio consolidato
dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla
giunta regionale entro il 31 luglio 2020.
4. Il termine
per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari
corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma
683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno
2020.
5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e
683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe
della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche
per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno
2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
6. Il
termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di
cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020
7. I termini di cui
agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264
comma 1, 243- bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2,
243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
sono rinviati al 30 giugno 2020.
8. Il termine di cui
all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è
fissato al 30 settembre 2020.
9. Il termine di cui
all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre 2020.
10. In
considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla
diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 agosto 2020, è stabilito il differimento
dei seguenti termini, stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267:
a) il termine di cui all'articolo 141, comma
7, è fissato in centottanta giorni;
b) il termine di cui
all'articolo 143, comma 3, è fissato in centotrentacinque giorni;
c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in
centottanta giorni;
d) il termine di cui all'articolo 143,
comma 12, è fissato in centocinquanta giorni.
Art. 108
(Misure urgenti per lo svolgimento del servizio
postale)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione
delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui
alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del
servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo
svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati,
agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui
all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261,
nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo
posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali
procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante
preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona
abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva
immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza
dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo,
presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal
destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta
dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è
attestata anche la suddetta modalità di recapito.
2.
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante
incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di
consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste
dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della
pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui
all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio
2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30
giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La
misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti
ulteriori termini di durata delle misure restrittive.
Art. 109
(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte
dell'emergenza COVID-19)
1. In considerazione della situazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di
utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui
all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti
fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la
quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento
di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.
2. Per le
finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della
quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo
187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme
restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio
e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali,
limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la
quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento
di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. Agli stessi
fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di
bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario
2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento
delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo
31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.
Art. 110
(Rinvio questionari Sose)
1. Il
termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla scadenza per
la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del
questionario SOSE denominato FP20U e dei Comuni denominato FC50U, è
fissato in centottanta giorni.
Art. 111
(Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario)
1.Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote
capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal
Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale
annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di
conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.
2. Il
risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita
variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via
amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il
sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019,
in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.
3. Ai
fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, legge 11
dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni,
possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti
alle Regioni maggiormente colpite.
4. La sospensione di cui
al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agli
articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. 5. Agli oneri
derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a
338,9 milioni in termini di saldo netto da finanziare, si provvede
ai sensi dell'articolo 126.
Art. 112
(Sospensione quota capitale mutui enti locali)
1. Il pagamento
delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti
al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di
scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della
periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti
regolanti i mutui stessi.
2. Il risparmio di spesa di cui al comma
1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte
all'emergenza COVID-19.
3. La sospensione di cui al comma 1
non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma
10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti
di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020,
autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui
territori sono stati colpiti da eventi sismici.
4. Agli
oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 276,5 milioni, si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 113
(Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)
1.Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a)
presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di
cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle
pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno
precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla
raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori
portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di
cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo
2014, n. 49;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24,
comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
Art. 114 (Fondo
per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e
Comuni)
1. In considerazione del livello di esposizione al
rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei
compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell'interno un
fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020,
finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione
e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di
Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per
65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città
metropolitane.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da
adottarsi, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie
locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di
casi di contagio da COVID-19 accertati. 3. Agli oneri
derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 70 milioni di euro si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 115
(Straordinario polizia locale)
1.
Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni
di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei
comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente
impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di
contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e
limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative
adottate ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti
del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il
rispetto dell'equilibrio di bilancio.
2. Presso il Ministero
dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a
10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei
compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di
cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale
del medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo di cui
al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell'interno
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di
contagio da COVID-19 accertati.
3. Agli oneri derivanti dal
comma 2 per l'anno 2020, pari a 10 milioni di euro si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
Art. 116
(Termini riorganizzazione Ministeri)
1. In considerazione dello
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
26 del 1 febbraio 2020, i termini previsti dalla normativa vigente
concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza
tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi
rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative.
Art. 117
(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni
dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni)
1. All'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre
il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non
oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio 2020 ».
Art. 118 (Misure urgenti per assicurare la continuità
delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n.
107, le parole «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «
entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26
del 1° febbraio 2020 ».
Art. 119
(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)
1. In
favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 1 e 29 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo
economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e
parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui
all'articolo 83. Il contributo economico di cui al periodo precedente
non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il
contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o
privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri
contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente
decreto.
3. Il contributo economico di cui al comma 1 è concesso
con decreto del Direttore generale degli affari interni del
Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia,
nel limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per
l'anno 2020.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si
provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente
nell'anno 2020, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa
per l'attività giudiziaria" Azione magistratura onoraria" dello
Stato di previsione del Ministero della giustizia.
Art. 120
(Piattaforme per la didattica a distanza)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13
luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno
2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni
scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di
strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di
potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di
accessibilità per le persone con disabilità; b) per 70
milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno
abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per
la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la
necessaria connettività di rete; c) per 5 milioni di euro
nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le
tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere
utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Le istituzioni scolastiche
acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e
b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi
449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia
possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche
provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui
al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4.
Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche
nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole
secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione
informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di
didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono
autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività
didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000
unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio2011, n. 111.
5. Con decreto del
Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra
le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per
reddito nella relativa regione e del numero di studenti di
ciascuna. Col medesimo decreto, è altresì ripartito tra le istituzioni
scolastiche anche il contingente di cui al comma 4, tenuto conto
del numero di studenti.
6. Il Ministero dell'istruzione è
autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme
assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle
assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente
decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e
fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei
revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle
risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle
finalità in esso stabilite.
7. All'onere derivante dal
presente articolo, pari a 85 milioni per l'anno 2020 di euro, con
riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni di euro per l'anno
2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo
126.
Art. 121 (Misure per favorire la
continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)
1. Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti
già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei
periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti
in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero
dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali
le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e
saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite
delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le
istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato
al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto
di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività
lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo
periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza
presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a
disposizioni vigenti in materia.
Art. 122 (Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID -19)
1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19,
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al fine
di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, il
Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a
fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e
sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a
contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in
relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando
e organizzando ogni attività connessa, individuando e
indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali
necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo
all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e
dei dispositivi medici e di protezione individuale.
Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori
e di società in house, nonché delle centrali di acquisto. Il
Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e
le aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e
4 del presente decreto, provvede, inoltre al potenziamento della
capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione
delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai
reparti di terapia intensiva e sub- intensiva, Il Commissario
dispone, anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione
civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente
competente, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, la
requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche
avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, e provvede
alla gestione degli stessi. Il Commissario pone in essere ogni
intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive
dei beni necessari per il contrasto e il contenimento
dell'emergenza anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalità,
può provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla
riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni
tramite il commissariamento di rami d'azienda, anche organizzando
la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di
acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati
all'emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone
l'impiego secondo quanto previsto dall'art. 99. Le attività di
protezione civile sono assicurate dal Sistema nazionale di
protezione civile e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione
civile in raccordo con il Commissario.
2. Nello
svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario collabora
con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative
competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni,
può adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui
al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa,
sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e
alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono
chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a
ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione
europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso
adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.
3. Al Commissario compete altresì l'organizzazione e lo
svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli
aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorità
competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di
controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure, provvede
altresì alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell'Unione
europea (FSUE), di cui al regolamento (CE) 2012/2002 e delle
risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto stato di
emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del conferimento
dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Commissario è scelto tra
esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di
interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella
realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di
Commissario è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è
svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi spese sono posti a
carico delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita
i poteri di cui al comma 1 in raccordo con il Capo del Dipartimento
della Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle
componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale
della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico, di cui
all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile
del 3 febbraio 2020, n. 630. Per l'esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo, il Commissario può avvalersi, altresì, di
qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero
da lui definito.
7. Sull'attività del Commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o
un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti
relativi all'acquisto dei beni di cui al comma 1, nonché per ogni altro
atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte
all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal Commissario e
dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante
"Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza
del Consiglio" e tutti tali atti sono altresì sottratti al controllo
della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi di
rendicontazione. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e
amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato
accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in
essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente
comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed
esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione di
responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni
tecnico scientifiche resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al
comma 6 funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente
comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui al
comma 1, e per le attività di cui al presente articolo fa fronte
nel limite delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio
dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1; le risorse
sono versate su apposita contabilità speciale intestata al
Commissario. Il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione
delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o
anticipato delle forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e
alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 123
(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)
1. In
deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26
novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita,
su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo
pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia
superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior
pena, salvo che riguardi:
a) soggetti condannati per taluno dei
delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del
codice penale;
b) delinquenti abituali, professionali o per
tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza
particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto
dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) detenuti che
nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari
di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
e)
detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi
dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e
nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020;
f) detenuti
privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle
esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
2. Il
magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone
l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi
gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
3. Salvo si
tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire
non è a superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo
mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili
per i singoli istituti penitenziari.
4. La procedura di
controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il
consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare
scende sotto la soglia di sei mesi.
5. Con provvedimento del capo
del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della
giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e periodicamente
aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli
altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che
possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le
modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle
emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti.
L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena
residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente
a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua
inferiore.
6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di
cui al comma 1, la direzione dell'istituto penitenziario può
omettere la relazione prevista dall'art. 1, comma 4, legge 26 novembre
2010, n. 199. La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che
la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se
costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le
preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito
l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo,
nonché a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del
domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se
il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende
sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94,
comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
7. Per il condannato minorenne nei cui confronti è disposta
l'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma
1, l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in
relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe
educativa dell'istituto, provvederà, entro trenta giorni dalla ricevuta
comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla
redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate
dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da
sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.
8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge
26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.
9.
Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono alle attività previste mediante utilizzo delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 124 (Licenze premio
straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)
1. Ferme le
ulteriori disposizioni di cui all'art. 52 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, anche in deroga al complessivo limite temporale massimo di
cui al comma 1 del medesimo articolo, le licenze concesse al
condannato ammesso al regime di semilibertà possono avere durata sino al
30 giugno 2020.
Art. 125 (Proroga dei termini nel
settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile dei
piccoli comuni )
1. Per l'anno 2020, i termini previsti
dall'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, sono prorogati di sei mesi.
2. Fino al 31 luglio 2020, il
termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è
tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto
assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di
ulteriori quindici giorni.
3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di
cui all'art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata
contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o
del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle
persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.
4. In
considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria
di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da
COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle
pmi e facilitarne l'accesso al credito, l'Unioncamere e le camere di
commercio, nell'anno in corso, a valere sulle risorse disponibili
dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi,
anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con
altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema
creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di
commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad
intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse
reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di
crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei
proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.
Art. 126
(Disposizioni finanziarie)
1. In relazione a quanto stabilito con le Risoluzioni di
approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa
Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge
24 dicembre 2012, n. 243 e successive integrazioni e
modificazioni, tenuto conto degli effetti degli interventi previsti dal
presente decreto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per
un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Tali
somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di
emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito
dalla legge di bilancio, in conformità con la Risoluzione di
approvazione. Gli effetti finanziari del presente decreto sono
coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della
Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, di cui al
primo periodo.
2. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Allegato 1 al
presente decreto.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le parole "58.000 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti "83.000 milioni di euro".
4. La
dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi
non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui
all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, è
incrementata di 2.000 milioni per l'anno 2020.
5. In
considerazione del venir meno della necessità di accantonamento
dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti
alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in
relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di
competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021.
6. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 1 del presente articolo in termini di maggiori interessi del
debito pubblico e agli oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e
105, pari complessivamente a 400,292 milioni di euro per l'anno
2021, a 374,430 milioni di euro per l'anno 2022, a 396,270 milioni di
euro per l'anno 2023, a 418,660 milioni di euro per l'anno 2024, a
456,130 milioni di euro per l'anno 2025, a 465,580 milioni di
euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di euro per l'anno 2027, a
512,580 milioni di euro per l'anno 2028, a 527,140 milioni di euro
per l'anno 2029, a 541,390 milioni di euro per l'anno 2030 e a
492,700 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2031, che aumentano,
ai fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030 milioni di euro per l'anno
2021, a 451,605 milioni di euro per l'anno 2022, a 471,945
milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235 milioni di euro per
l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655
milioni di euro per l'anno 2026, a 556,785 milioni di euro per
l'anno 2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215
milioni di euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per
l'anno 2030 e a 560,775 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 221,3 milioni di euro per
l'anno 2021, a 268,58 milioni di euro per l'anno 2022, a 215,2 milioni
di euro per l'anno 2023, a 72,25 milioni di euro per l'anno 2024, a
69,81 milioni di euro per l'anno 2025, a 67,69 milioni di euro
per l'anno 2026, a 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, a 65,76
milioni di euro per l'anno 2028, a 65,26 milioni di euro per
l'anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l'anno 2030, che
aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266
milioni di euro per l'anno 2021, a 273,525 milioni di euro per
l'anno 2022 e a 216,023 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 74;
b) quanto a 185,30 milioni di euro per l'anno 2021, a 115 milioni di
euro per l'anno 2022, a 188 milioni di euro per l'anno 2023, a
351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20 milioni di euro per
l'anno 2025, a 401,10 milioni di euro per l'anno 2026, a 421,90
milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro per
l'anno 2028, a 464,30 milioni di euro per l'anno 2029, a 516 milioni di
euro per l'anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, come incrementato ai sensi del comma 5 del presente
articolo; c) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a 65
milioni di euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro per l'anno
2023, a 74 milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per
l'anno 2025, a 72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di
euro per l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a 67
milioni di euro per l'anno 2029 e 69 annui a decorrere dall'anno
2030, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n.
189.
7. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal
presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al
periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse
disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito
il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio
provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal
presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica.
8. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 7,
residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse
sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al comma
precedente entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
9. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure
di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
10. Le Amministrazioni
pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse
disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai
fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla
realizzazione di interventi finalizzate a fronteggiare la situazione di
emergenza connessa all'infezione epidemiologica Covid-19, comprese
le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il
capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le
capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in
ambito sociale.
11. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni recate dal presente decreto e nelle more
dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con
l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di
spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.
Art. 127
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 2020
MATTARELLA
CONTE,
Presidente del Consiglio dei ministri
GUALTIERI, Ministro dell'economia e delle
finanze Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
LaPrevidenza.it, 19/03/2020