Articolo 21, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come attuato dal decreto interministeriale 3 aprile 2025. Contributo economico per l'avvio di un'attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Presentazione delle istanze di riesame1. PremessaIl decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (di seguito, decreto Coesione), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ha previsto disposizioni in materia di politiche di coesione, con l'obiettivo di favorire l'effettuazione di investimenti per lo sviluppo e l'attrattività del sistema produttivo, in un'ottica di promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese.
In particolare, il comma 3 dell'articolo 21 del decreto Coesione, al fine di incentivare l'occupazione giovanile, ha introdotto un contributo per l'autoimprenditorialità, individuando quali destinatari della misura le persone disoccupate che non abbiano compiuto trentacinque anni di età e che abbiano avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Il medesimo comma 3 prevede, inoltre, che tale contributo economico, pari a 500 euro mensili, per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, venga liquidato dall'INPS annualmente in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale e nei limiti della spesa autorizzata.
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro delle Imprese e del made in Italy e il Ministro dell'Economia e delle finanze, 3 aprile 2025, adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto Coesione, sono stati definiti i criteri di qualificazione delle imprese operanti nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso all'incentivo, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai benefici previsti.
L'Istituto con la circolare n. 148 del 28 novembre 2025 - a cui si rinvia per la disciplina di dettaglio - ha fornito istruzioni operative per accedere al contributo in argomento, includendo successivamente, con i messaggi n. 270 del 27 gennaio 2026 e n. 685 del 26 febbraio 2026, tra i destinatari dello stesso anche i liberi professionisti, nonché i soggetti che abbiano avviato, sempre all'interno dell'intervallo temporale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito della "Ricerca e sviluppo sperimentale dell'archeologia".
Al riguardo, si rappresenta che l'istruttoria delle domande è stata effettuata a livello centralizzato, mediante una procedura informatizzata che ha consentito di effettuare controlli automatici sulla sussistenza dei requisiti di accesso alla misura.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica la conclusione dell'istruttoria relativa alle domande presentate, l'avvio delle attività di liquidazione, per le istanze accolte, nonché l'apertura del servizio di presentazione delle istanze di riesame, per le domande respinte, per le quali si forniscono le relative istruzioni al successivo paragrafo 2.
Solo per alcune domande non è stato possibile, al momento, concludere l'istruttoria in quanto si è in attesa degli esiti sulla regolarità contributiva nel caso di iscrizione a una Cassa previdenziale non gestita dall'Istituto o nel caso di contribuzione versata alla Gestione separata in assenza di relativa iscrizione. Pertanto, le predette domande saranno definite non appena pervenuti gli esiti sulla regolarità contributiva.
La consultazione delle domande, con l'indicazione degli esiti, è consentita sia agli Istituti di patronato che al cittadino, mediante accesso con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS) al sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" > "Utilizza il servizio" > "Incentivo Decreto Coesione".
Le domande pervenute sono consultabili all'interno della sezione "Le mie ultime domande", mentre i provvedimenti adottati all'esito dell'istruttoria e le eventuali motivazioni di reiezione sono visualizzabili accedendo alla sezione "Ricevute e provvedimenti", nel dettaglio della domanda.
2. Istanze di riesame
L'istanza di riesame può essere presentata accedendo con la propria identità digitale alla medesima sezione del sito istituzionale www.inps.it utilizzata per trasmettere la domanda, denominata "Incentivo Decreto Coesione".
Al momento dell'accesso, l'applicazione rende disponibile, in evidenza, nella sezione "Le mie ultime domande", l'istanza presentata, con il riepilogo delle informazioni principali e, limitatamente alle domande per le quali l'istruttoria si sia conclusa con esito negativo, la funzionalità "Richiedi riesame".
Tale funzionalità è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda nella sezione "Le mie domande", disponibile nel menu di sinistra presente nella home page del citato servizio. Tramite i dettagli della domanda è, inoltre, possibile consultare i dati trasmessi in fase di presentazione della stessa, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione dell'istanza di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.
Una volta attivata la funzione che consente di presentare l'istanza di riesame, viene richiesto di esporne le motivazioni e/o di riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare eventuale documentazione a supporto dell'istanza medesima.
Cliccando sul pulsante "Presenta riesame", l'istanza viene trasmessa all'Istituto ed è possibile accedere alla relativa ricevuta recante il numero di protocollo.
Il termine, non perentorio, per proporre l'istanza di riesame è di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio o, nel caso in cui la reiezione della domanda sia successiva alla pubblicazione del messaggio, dal giorno in cui si è avuta conoscenza della reiezione.
Per chiarimenti in merito ai requisiti di accesso e alla fruizione della prestazione è possibile anche consultare le FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro/sites/default/files/2026- 05/FAQ_Autoimpiego_settori_strategici_art.21_comma3.pdfCon successivo messaggio saranno fornite alle Strutture territoriali dell'Istituto indicazioni operative per l'attività di gestione dei riesami.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga