Cassazione, SS.UU., Sentenza 15.9.2010 n. 19547
Con decisione depositata in data 11 novembre 2009 il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso proposto dall’avvocato P.L.M. Avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Siena con la quale era stata disposta la cancellazione della stessa dall’Elenco Speciale annessa all’Albo degli avvocati per sopravvenuta carenza dei requisiti di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, lett. b). La ricorrente, dipendente della banca Monte dei Paschi di Siena, era stata iscritta nell’albo speciale degli avvocati addetti a uffici legali di enti locali e istituti di diritto pubblico annesso all’albo degli avvocati di Siena. A decorrere dal 2 gennaio 2007 la stessa era stata destinata all’area territoriale Sicilia della banca e, in particolare, assegnata allo “staff qualità credito e legale”, settore assistenza legale, con compiti di assistenza e consulenza legale e contrattuale alle strutture dell’area e alle filiali. Il Consiglio nazionale forense confermava la delibera di consiglio dell’ordine degli avvocati di Siena secondo la quale, a seguito del trasferimento all’area territoriale Sicilia della banca, erano venuti meno i requisiti di autonomia oggettiva e soggettiva previsti dalla norma sopra citata. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’avvocato P.L.M. Affidato a due motivi. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siena e il Consiglio Nazionale forense sono rimasti intimati....
LaPrevidenza.it, 10/10/2010
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