Attività degli insegnanti tutelate dall'assicurazione obbligatoria e infortunio in itinere
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 2895 del 7 febbraio 2008 - Bellini Gesuele
La partecipazione ad un corso di aggiornamento per docenti, seppur obbligatorio, non rientra di per se nel novero delle attività tutelate dall’assicurazione obbligatoria, con la conseguenza che, in caso d’ïnfortunio, l’insegnate non è indennizzabile.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza del 7 febbraio 2008, n. 2895.
La questione ha riguardato un triste episodio in cui un docente di un istituto tecnico industriale statale, deceduto in un incidente stradale mentre era alla guida della propria auto e si stava recando, insieme ad alcuni suoi colleghi, ad un corso di aggiornamento obbligatorio.
Gli eredi si sono rivolti al giudice per chiedere il pagamento della rendita ai superstiti, indennizzabile a loro avviso in quanto il fatto era da qualificarsi un infortunio in itinere, domanda che è stata respinta in primo e secondo grado e, pertanto, è stato proposto ricorso per cassazione.
La Corte interessata ha affermato che la tutela dell'infortunio in itinere compete alle persone già assicurate per la propria attività lavorativa ed individuate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4.
Tra i soggetti protetti, individuati dalla norma, continua il Collegio, sono compresi gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che svolgano attività che attendano ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro.
In pratica, precisa l’Alto Consesso, secondo un proprio indirizzo giurisprudenziale recepito dall'Istituto assicuratore con circolare 23 aprile 2003 n. 28, gli insegnanti sono assicurati presso l'Inail se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 4 ed in particolare:
a) se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, registratori, mangianastri, proiettori, ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;
b) se come dettato dalle ipotesi particolari previste dall'art. 1, n. 28 e art. 4, n. 5 del T.U. sono direttamente adibiti alle seguenti attività: esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro.
Nella fattispecie in esame, la Corte ha rilevato che i presupposti sopradescritti non sono stati dedotti in giudizio e, pertanto, atteso che l’attività di insegnamento espletata dal de cujus, di per se sola non da luogo alla tutela Inail, diventando irrilevanti le deduzioni circa l'obbligatorietà del corso o sull'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, ha concluso con il rigetto del ricorso.
(Gesuele Bellini - Responsabile della sezione pubblico impiego dell'Osservatorio
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LaPrevidenza.it, 26/02/2008