domenica, 25 ottobre 2026

Indennità di accompagnamento: il ricovero ospedaliero osta alla sola erogazione del beneficio ma non al riconoscimento sanitario

Cassazione civile, sentenza 26.1.2010 n. 1585

 

Con sentenza del 9.5 – 5.7.2005, il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di appello, respinse il gravame proposto da V.A. Nei confronti del Ministero dell’Interno avverso la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento della pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento.
A sostegno del decisum il Tribunale ritenne che:
• quanto alla pensione di inabilità, non poteva ritenersi sufficiente, al fine di dimostrare il possesso di un reddito familiare non superiore ai limiti di legge, l’esibizione di autocertificazioni in tal senso, occorrendo altresì la certificazione dei competenti uffici finanziari, nella specie non prodotta;
• quanto all’indennità di accompagnamento, non era stata prodotta la certificazione di mancato ricovero in strutture statali o di godimento di prestazioni incompatibili.
Avverso l’anzidetta sentenza V.A. Ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

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LaPrevidenza.it, 21/05/2010

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