mercoled́, 14 ottobre 2026

Il rilevante grado di probabilità rileva ai fini della malattia professionale anche multifattoriale

Corte di appello Catanzaro sez. lavoro, sentenza 11.2.2020 n. 1

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO  
Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere ha emesso la seguente  SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 565 del Ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2018, vertente  TRA Vi. Re. con l'avv.to DI NATALE GRAZIANO

appellante  E INAIL con gli avv.ti SORACE ILARIO ANTONIO E ALLEGRINI FABRIZIO

appellato

Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.

FATTO e DIRITTO

Il Tribunale di Paola ha rigettato il ricorso proposto da Vi. Re. (dipendente del Consorzio di Bonifica Integrale dei bacini del Tirreno Cosentino, con la qualifica di operaio super specializzato, addetto al servizio antincendio boschivo e gestione delle emergenze dal 2002 e con mansioni di aiutante autobotte dal 2011) volto ad ottenere l'accertamento dell'origine professionale delle patologie sofferte (consistenti in cardiopatia ischemica cronica in pregresso IMA e successiva rivascolarizzazione miocardica con PTCA + STENT) con menomazione della integrità psico - fisica nella misura del 25% e la condanna dell'Inail alla erogazione in suo favore delle prestazioni di legge.

In particolare il giudice di prime cure ha ritenuto che la domanda dovesse essere qualificata come volta ad ottenere le prestazioni previdenziali da infortunio sul lavoro consistito in un infarto acuto, dal quale il Vi. era stato colpito, ma che non fosse stata offerta alcuna prova della causa violenta e del nesso causale con l'attività lavorativa svolta.

Avverso tale decisione ha interposto appello il Vi. ed ha lamentato:

1. l'erronea riqualificazione, sostenendo che la denuncia era stata effettuata per malattia cardiaca;

2. l'omessa valutazione delle risultanze della prova testimoniale espletata sull'esposizione a rischio di insorgenza della patologia;

3. il mancato svolgimento di una necessaria ctu medico-legale, che il giudice aveva omesso di disporre.

Ha quindi chiesto, previo espletamento di ctu medico-legale, l'integrale riforma della sentenza appellata con accoglimento delle domande di primo grado.

Nella resistenza dell'Inail, che ha chiesto la conferma della sentenza per assenza degli errori rilevati, il Collegio ha disposto la perizia medico-legale e, sentiti i difensori delle parti all'odierna udienza, ha deciso la causa come da separato dispositivo.

1. L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Occorre premettere che dalla documentazione versata in atti (e comunque la circostanza è pacifica) la denuncia effettuata dal Vi. è riferita ad una malattia professionale cioè esiti di IMA (ovvero patologia conseguente ad infarto); e del resto nella fase amministrativa l'Inail ha trattato la denuncia come malattia professionale, negando il nesso causale con l'attività lavorativa svolta.

Pertanto il giudice di prime cure ha errato la qualificazione della domanda giudiziale che non è volta all'accertamento di un infortunio sul lavoro consistito in un infarto, bensì della patologia conseguente ad esso.

Ciò posto, dalla prova testimoniale assunta in primo grado è risultata confermata l'adibizione abituale e per molti anni dell'assicurato alle mansioni esposte in ricorso, stressanti e faticose: è emerso in particolare lo svolgimento di mansioni stressanti e faticose per modalità e tempi, in quanto le zone di competenza erano molto vaste, cioè comprendevano i territori dal comune di Paola a quello di Praia a Mare; spesso occorreva percorrere molti chilometri a piedi allo scopo di raggiungere i luoghi interessati da incendi e per spegnerli era necessario spingersi fino alla fonte propagatrice a pochissima distanza dal fuoco, senza mascherina, attrezzatura e luci; le squadre, delle quali il ricorrente faceva parte, rimanevano nel posto interessato dall'incendio per intere giornate (cfr. verbali di dep. testimoniali)

Il ctu interpellato, dott. Pietro Mancini, ha accertato che

1. l'assicurato è affetto dalla patologia cardiaca riportata nella sopra trascritta Diagnosi, denunciata all'Inail con la domanda di riconoscimento di malattia professionale del 2012 e non riconosciuta tale dall'Istituto, che ne disconosceva l'esistenza del nesso causale con il rischio lavorativo cui il Vi. era stato esposto.

2) Esiste nesso causale tra l'attività lavorativa di Idraulico Forestale, Aiutante Autobotte, Addetto alla Squadra Antincendi con uso di atomizzatore, prestata per lunghi anni dal Vi., con la conseguente esposizione a rischio per cardiopatia ischemica cronica con IMA inferiore;

3) Detta patologia dell'apparato cardiocircolatorio, da cui il periziato è affetto, riveste origine lavorativa, trattandosi perciò di una tecnopatia. Gli esiti degli attuali accertamenti medico - legali depongono per il riconoscimento della Malattia Professionale denunciata dall'Assicurato, avendo evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato esposto il Vi. è stato idoneo a provocarne la malattia denunciata.

4) Dalla suddetta infermità al Sig. Vi. Re. sono derivati postumi di natura permanente , il cui grado percentuale di menomazione dell'integrità fisica, in applicazione della Tabella allegata al D.M. 12/07/2000- D.L.vo 38/2000, è pari all'Otto Per Cento (8%), da riconoscere con decorrenza dalla data della domanda......

Rispondendo esaurientemente ai rilievi della difesa dell'Istituto, ha sottolineato che - contrariamente a quanto affermato dal consulente di parte Inail, che nega il nesso causale sulla base della mera qualificazione del Vi. come semplice operaio Idraulico Forestale - l'assicurato era invece un addetto al servizio antincendio boschivo e gestione delle emergenze per come emerge dalla documentazione in atti e dalla prova testimoniale.

Il Collegio richiama, inoltre, quanto al ruolo concausale dello stress lavorativo, i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui In materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni (cfr. ex multis Cass. sez. lav. n. 1135 del 19/01/2011).

In conclusione, il percorso argomentativo dell'ausiliare ed il metodo di indagine e di valutazione seguito si appalesano congruamente e logicamente motivate, anche sotto il profilo della determinazione della percentuale, sicché meritano di essere condivisi.

Pertanto, considerato che è giurisprudenza costante della Suprema Corte che in tema di malattia professionale non tabellata, anche ad eziologia multifattoriale, il rapporto di causalità tra la lavorazione svolta e la tecnopatia, può essere ravvisato anche in presenza di un rilevante grado di probabilità, come nel caso di specie, in riforma della gravata sentenza, si riconosce a Vi. Re. il diritto all'indennizzo in capitale ex art. 13 del del D.Lgv. 38/2000 (previsto per gradi di invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%,) per il danno biologico da malattia professionale nella misura del 8% e per l'effetto si condanna l'Inail a corrispondere all'appellante tale indennizzo maggiorato di interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e sino al soddisfo.

2. Le spese del doppio grado del giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione a favore del richiedente procuratore di parte appellante ex art. 93 c.p.c..

A carico dell'INAIL si pongono, altresì, le spese della consulenza che si liquidano con separato provvedimento.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da VI. RE., con ricorso depositato il 3.5.2018, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 118/2018, così provvede:

1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto in riforma della gravata sentenza, riconosce a Vi. Re. il diritto all'indennizzo in capitale per il danno biologico da malattia professionale nella misura del 8%;

2. condanna l'Inail a corrispondergli tale indennizzo maggiorato di interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e sino al soddisfo;

3. condanna l'appellato Inail alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi E 2.350,00 per il primo grado di giudizio ed in complessivi E 2.415,00 per il secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario;

4. pone definitivamente a carico dell'Inail le spese di ctu, come liquidate con separato decreto.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il 14.1.2020

Depositata in Cancelleria il 11/02/2020
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LaPrevidenza.it, 03/03/2020

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