Cassazione sezione terza penale, Sentenza 24.1.2012 n. 7081
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il sequestro preventivo della somma di Euro 35.000,00 disposto dal G.I.P. del medesimo Tribunale con decreto in data 4.5.2011 nei confronti di C.F. e C.N.. Il denaro di cui si tratta era stato rinvenuto all'interno di una cassetta metallica posta sulla scrivania di C.F. nel corso della perquisizione della azienda S. S.r.l. finalizzata all'accertamento di reati di frode fiscale mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti. Nel corso delle indagini effettuate anche mediante intercettazioni telefoniche era stata inoltre sequestrata della somma di Euro 58.600,00 trovata sulla persona del coimputato M.G., amministratore della società TNL S.r.l., mentre si apprestava a fare ingresso nei locali della S. dopo aver concordato con C. N. la consegna della medesima in parziale restituzione di un pacchetto di fatture per operazioni inesistenti già emesse dalla TNL S.r.l. in favore della S. S.r.L.. Il Tribunale del riesame ha affermato che anche la somma di Euro 35.000,00, rinvenuta sulla scrivania del C.F., si palesa proveniente da una precedente restituzione di danaro alla S. con le stesse modalità e, pertanto, è stato ritenuto sussistente il rapporto di pertinenzialità di detta somma con i reati di illecite fatturazioni finalizzate alla evasione delle imposte. Si è anche osservato che per i reati tributari il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è consentito tanto per il profitto che per il prezzo dei reati. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli indagati, che la denuncia per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. Si deduce, in sintesi, che nel caso in esame manca qualsiasi elemento di prova da cui possa desumersi il vincolo di pertinenzialità tra la somma sequestrata ed il profitto o il prezzo del reato oggetto di indagine. Sul punto l'ordinanza ha inoltre svalutato illogicamente le deduzioni della difesa in ordine alla legittima provenienza della somma sequestrata dalle casse della società, essendo regolarmente riportata nelle scritture contabili e derivando da libretti di deposito dei figli minori e da vincite al gioco, mentre sono stati valorizzati elementi privi di rilevanza indiziaria, quale il fatto che il danaro era contenuto in una cassetta posta sulla scrivania del C.....
LaPrevidenza.it, 22/03/2012
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
Avvocato