domenica, 25 ottobre 2026

Diritto alla detrazione dall’imposta lorda a concorrenza di una percentuale fissa della totalità delle spese di istruzione riferite a corso universitario svolto in altro stato membro

Cgce, 20.5.2010 C-56/09

 

«Libera prestazione dei servizi − Cittadinanza dell’Unione − Artt. 18 CE e 49 CE − Normativa nazionale in materia di imposte sui redditi − Diritto alla detrazione dall’imposta lorda a concorrenza di una percentuale fissa della totalità delle spese di istruzione − Corso universitario svolto in un altro Stato membro − Imposizione di un limite quantitativo − Detrazione entro il tetto massimo fissato per le tasse e i contributi versati per prestazioni analoghe fornite da università pubbliche nazionali − Imposizione di un limite territoriale − Detrazione entro il tetto massimo fissato per le tasse e i contributi versati per prestazioni analoghe fornite dall’università pubblica nazionale più vicina al domicilio fiscale del contribuente»

Nell’anno accademico 2003/2004, il ricorrente nella causa principale, avvocato tributarista residente in Roma, frequentava un master in diritto tributario internazionale presso l’International Tax Center (in prosieguo: l’«ITC») di Leida (Paesi Bassi). Nella sua dichiarazione dei redditi relativa al 2003, il ricorrente, conformemente all’art. 15, n. 1, lett. e), del TUIR, detraeva dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sostenute per la frequenza del precitato master a titolo di oneri deducibili per spese di istruzione universitaria. Queste ultime spese venivano quantificate in EUR 12 000. Dalla decisione di rinvio risulta che l’Agenzia rifiutava di tener conto, ai fini della detrazione, delle spese di istruzione per il corso di specializzazione frequentato dal sig. Zanotti nei Paesi Bassi e escludeva anche completamente la detraibilità, senza fornire alcuna giustificazione adeguata, in particolare, quanto alle ragioni per cui l’importo detraibile non poteva essere determinato con riferimento a quello eventualmente richiesto da un istituto di insegnamento nazionale analogo, come previsto dalla normativa nazionale. Risulta ugualmente dalla decisione di rinvio che, l’8 agosto 2007, veniva notificata al ricorrente nella causa principale una cartella di pagamento per la somma di EUR 2.621,84, relativa alla liquidazione della dichiarazione riguardante l’anno di imposizione 2003. Il 14 dicembre 2007, questi impugnava detta cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, contestando il mancato riconoscimento della detrazione in causa e facendo valere l’incompatibilità col diritto comunitario dei limiti alla detrazione previsti dalla normativa italiana. In tale contesto, la Commissione tributaria provinciale di Roma decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se i principi generali del Trattato e del diritto comune europeo relativi alla effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, nonché alla uniformità di trattamento ed alla libertà di circolazione, ostino all’applicazione dell’art. 15, [n. 1, lett. e),] del [TUIR] e del punto 1.5.1 della Circolare [n. 95/2000], e se sia in contrasto con la normativa comunitaria la limitazione che ne consegue, del riconoscimento degli oneri di cui alla citata norma».

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LaPrevidenza.it, 22/05/2010

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