Corte Costituzionale, ordinanza 7.7.2010 n. 276 - Adriana Pignataro
La questione di legittimità costituzionale degli artt. 107,108,143,143bis,156bis del codice civile nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone dello stesso sesso, in riferimento all’art. 2 della costituzione, è manifestamente inammissibile ;
la questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra citati del codice civile in riferimento degli artt.3 e 29 della Costituzione è manifestamente infondata.
1 – l’ordinanza sopra citata ribadisce quanto già detto nella sentenza n. 138 del 2010, ma appare utile riepilogare i principi espressi dalla Corte Costituzionale in merito ad un argomento che è all’ordine del giorno e fortemente coinvolgente.
Occorre, innanzi tutto, precisare che l’argomento viene trattato con esclusivo riferimento alla nostra Carta Costituzionale ed al nostro odierno Ordinamento, ben consapevoli che vi sono Stati che hanno diversamente affrontato e risolto la materia.
Si è detto, da parte degli interessati, che nel nostro ordinamento non è reperibile alcuna esplicita definizione del “ matrimonio”, che non vi è una disposizione normativa diretta a vietare in modo espresso il matrimonio tra persone dello stesso sesso; si è ancora detto che l’evoluzione sociale rende pienamente accettabile l’unione coniugale tra le suddette persone; le argomentazioni sono suggestive anche se, come si vedrà, non sono accoglibili alla stregua della normativa in atto. Si è , inoltre, affermato dinanzi alla Corte che è un diritto inalienabile dell’essere umano contrarre matrimonio con la persona prescelta e che nessuna discriminazione di tipo sessuale può comprimere tale diritto. In particolare, la Corte di Appello di Firenze, nel rimettere la questione al giudizio della Corte Costituzionale, accoglie la tesi degli interessati ritenendo che vi sia un dubbio di illegittimità costituzionale delle norme del codice civile nella parte in cui non consentono il “ matrimonio” tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, analizzando le disposizioni costituzionali enunciate dalla Corte remittente si osserva che l’articolo 2 della Costituzione deve essere messo a confronto con l’articolo 29 Cost. Il “matrimonio” citato dall’art.29 Cost. è definito con un richiamo alle norme del Codice civile.
Che la norma costituzionale, per la definizione di “ matrimonio” si riporti alle norme del codice civile, non vuol dire che quest’ultimo prevale sulla Costituzione o, per altro verso, che le norme costituzionali siano subordinate alle norme da esse richiamate; ricordiamo, infatti, come anche le norme sovranazionali in vari casi si riportano alle norme dei singoli Stati per la disciplina di un rapporto. Ciò vuol dire che rimane il principio costituzionalmente affermato, mentre la definizione di un rapporto è rimessa al legislatore e come tale può variare nel tempo.
Ciò posto, le disposizioni civili richiamate dall’art.29 Cost. fanno riferimento ad un legame tra uomo e donna( vedi anche art.89 del Codice Civile).
Quanto detto non esclude che sia riconosciuto il diritto fondamentale dell’individuo a vivere una condizione di coppia con altra persona dello stesso sesso , in quanto l’art.2 Cost. riconosce il libero sviluppo della persona nella vita di relazione e, quindi, anche la possibilità di una unione omosessuale. Ma, tale unione non può essere il “matrimonio” così come inteso dal nostro attuale ordinamento richiamato dall’art.29 Cost. .
Ne consegue che, non è ammissibile il richiamo all’art. 2 Cost. in quanto l’unione omosessuale non è vietata , solo non è equiparabile al “matrimonio”considerato dall’art.29 Cost. salvo ad emettere una pronuncia additiva.
Letta così la Carta Costituzionale e le norme civili da essa richiamate, non sembra esservi spazio per il riconoscimento di un diverso tipo di “matrimonio” anche perché, come affermato dalla Corte Costituzionale, le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio ”. Ne consegue che, se, come affermato, trattasi di due situazioni diverse e non omogenee, non può ravvisarsi neppure una violazione dell’art. 3 della Costituzione. Dovrebbe, in sostanza, attuarsi, più propriamente, una modifica delle norme per addivenire ad un concetto”allargato” di matrimonio, non sembrando percorribile una interpretazione delle norme in vigore che, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.138/2010, sarebbe del tutto creativa ed additiva; la Corte di legittimità, tutt’al più, può evidenziare un cambiamento sociale in atto, sempre però rimettendo al legislatore l’eventualità di modificare le disposizioni normative cui si riportano i principi costituzionali. 2 – Per altro verso, in conformità a quanto già espresso dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n.138/2010, non sembra vi sia un contrasto tra le norme statali e quelle sopranazionali. Ed invero, basti ricordare che la stessa Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000 all’art.9 riconosce “il diritto di sposarsi” , ma rinvia alle leggi nazionali per la disciplina del diritto stesso.
La questione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, secondo il diritto attuale, non appare, quindi, risolvibile.
Avv. Adriana Pignataro
LaPrevidenza.it, 09/11/2010
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