Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 30403 del 21 luglio 2008 - dott.ssa Cesira Cruciani
Non possono essere considerati un ostacolo ad una violenza
sessuale, l’indossare pantaloni stretti ed aderenti.
Lo rileva la Cassazione nella sentenza del 21 luglio 2008, n. 30403,
sez. III penale, confermando la condanna alla pena (sospesa) di un
anno di reclusione inflitta ad un uomo dalla Corte d’appello di
Venezia per violenza sessuale. L’imputato aveva, “compiuto
con violenza atti di libidine” nei confronti della figlia della
sua compagna, “toccandola sul seno, sui fianchi, sul sedere e
nelle parti intime, entrando con le mani sotto i pantaloni della
donna”.
L’uomo contro la condanna si era rivolto
alla Suprema Corte, spiegando che “indossando dei jeans la
ragazza ed essendo seduta”, era “impossibile”
infilare una mano sotto i pantaloni da lei indossati toccandole le
parti intime.
La Cassazione ha rigettato il ricorso,
osservando che “il fatto che la ragazza indossasse pantaloni di
tipo jeans non era ostativo al toccamento interno delle parti intime,
essendo possibile farlo penetrando con la mano dentro l’indumento,
non poteva essere paragonabile ad una specie di cintura di castità”.
La
Sezione III
penale, ha così
confermato......
(Dott.ssa
Cesira Cruciani)
LaPrevidenza.it, 24/07/2008
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