martedì, 13 ottobre 2026

Teoria della ditta

Nota

 

Premessa



E' stato osservato che il diritto commerciale è di fatto una scienza di osservazione, questo ha comportato l'elaborazione di una serie di teorie che possiamo raccogliere nella generica denominazione "teoria della ditta".

Le principali sono:

· Teoria soggettiva

· Teoria oggettiva

· Teoria unitaria

Vi sono inoltre altre teorie nate dal rapporto tra queste teorie cardine, secondo una distinzione più o meno rigorosa, da questa ne deriva una visione dell'impresa di valutarla giuridicamente, in termini unitari tra nome, ossia designazione e insieme di mezzi necessari alla sua attività.

Teoria soggettiva ( Vivante ­ Rocco)

Questa è la dottrina più antica, si potrebbe dire classica, in quanto designava il commerciante attraverso la ditta, che assumeva così la funzione di nome di persona.

In tal modo la ditta avrebbe dovuto essere formata solo dal nome del commerciante, salva la possibilità di usare il solo cognome, ne derivava la intrasferibilità della ditta, infatti con la sua cessione si sarebbe costituita la figura giuridica del prestanome, con tutte le responsabilità che questo comportava.

La teoria soggettiva qui configurata aveva come obiettivo ultimo quello di evidenziare immediatamente, nel vorticoso ritmo degli affari, il titolare attuale dell'azienda.

Teoria oggettiva ( Sraffa ­ Ferrara)

Contrapposta alla teoria soggettiva sorse ben presto la teoria oggettiva, la quale affermava che la ditta cessava di essere il nome del titolare del'azienda, per divenire la denominazione durevole dell'azienda stessa.

Per rafforzare quanto sostenuto si osservava che la continuità della ditta giovava economicamente in quanto permetteva di conservare e, quindi, trasferire una parte dell'avviamento.

Inoltre anche per il compratore esisteva la possibilità di superare rapidamente il momento di crisi che si sarebbe verificato durante il passaggio.  Né vi erano pericoli per i clienti, in quanto la capacità aziendale rimaneva identica, né per i sovventori che, come noto prima di fornire prestiti sogliono prendere informazioni.

Attenuazione del rigore della teoria soggettiva

La prassi mercantile e giurisprudenziale sembra dare ragione alla teoria oggettiva in modo tale da indurre il maggiore assertore della teoria contraria, Vivante, ad attenuare la sua intransigenza affermando la trasferibilità della ditta per testamento o a causa di morte del titolare dell'azienda.

La giustificazione di questo suo atteggiamento viene trovata in una prassi ormai inveterata, ossia nel fatto che il patrimonio del de cuius sarebbe passato per intero al nuovo titolare dell'azienda e, inoltre, nell'impossibilità di confusione tra l'attuale titolare dell'azienda e il precedente titolare venuto a mancare per decesso.

Tuttavia le giustificazioni addotte dal Vivante non sono affatto convincenti se il Rocco, partendo dalle sue stesse concezioni afferma categoricamente l'inammissibilità del trasferimento della ditta, per qualsiasi motivo avvenisse, essendo la ditta denominazione di persona.

Teoria della distinzione fra ditta soggettiva e ditta oggettiva (Magri)

A conciliare le contrapposte dottrine interviene un terzo indirizzo iniziato e proposto dal Magri.

Le due dottrine non si riferiscono ad uno stesso fenomeno, ma a due fenomeni completamente diversi, in quanto la ditta soggettiva (firma) riguardava la persona del commerciante e come nome di persona è inseparabile dall'imprenditore, mentre la ditta oggettiva è segno dell'azienda e quindi trasferibile con l'azienda stessa.

Teoria della ditta come fenomeno sostanzialmente unitario (Mossa- Casanova)

Contrapponendosi al Magri il Mossa bolla la distinzione tra le due ditte come arbitraria e fragile ed afferma la necessità di rifarsi alla pratica.

Partendo da questo spunto il Casanova dichiara essere la distinzione fra le due ditte un artificio della dottrina essendo la ditta unica, anche se vista da due aspetti diversi.

Questa concezione viene ripresa nel codice del 1942, nel quale la ditta è segno distintivo sia dell'imprenditore che della azienda.

La distinzione fra ditta soggettiva e ditta oggettiva è ripresa successivamente sia dal Ferrara Junior che dall'Auletta ma si risolve in uno sterile dibattito in quanto punto di riferimento per entrambi risulta essere l'azienda, intesa o come base per la titolarità del commerciante acquirente esente il nome del cedente o come complesso dinamico di beni, in una parola nome dell'impresa, ossia attività del commerciante.

Da questo dibattito residua un solo problema positivo: il limite del valore da attribuirsi alla ditta come firma dell'imprenditore.

(Prof. Sergio Benedetto Sabetta)



Allegato: CONTROLLO E GESTIONE.pdf

(Sergio Benedetto Sabetta)

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LaPrevidenza.it, 04/07/2020

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