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Il conflitto: Riforma Concilio Tridentino.
(Seconda Parte)
· La Riforma luterana e il primato pontificio;
· La reazione Tridentina.
· Conclusioni
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Premessa
In un'era definita da Irti come era di decodificazione, la Chiesa cattolica ha proceduto a completare la codifica del Corpus unico normativo, con il "Codex Iuris Canonici" per la Chiesa latina ed il "Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium" per le 21 Chiese orientali, raggiungendo la codificazione completa dopo due millenni.
In un momento di "apparente" deregolamentazione comportamentale in una globalizzazione considerata assoluta, in cui molte regole sono imposte surrettiziamente, mediante l'affascinamento ed il convincimento sublimale o pressioni soft, la Chiesa coglie la necessità di una chiara regolamentazione necessitata dal suo estendersi su popoli e continenti, ancor più in un momento di laicizzazione spinta e di raffronto con antichi e nuovi culti o pensieri apparsi sui suoi confini.
Dopo la conclusione del secolo breve e la dissoluzione del blocco orientale sovietico, antireligioso, come ai tempi di Giustiniano vi è stata la consolidazione dell'organizzazione e dei suoi valori, mentre si preparavano le nuove sfide dell'inizio millennio, immateriali ma per questo più insidiose.
Nel momento in cui una qualsiasi "comunità" diventa stabile e numerosa acquista la caratteristica di "soggetto sociale", le sue regole dalla sfera strettamente privata acquistano una rilevanza progressivamente pubblica, ancor più in particolare nell'ambito della sfera religiosa dove le regole sono date dal fondatore e spesso in testi sacri.
Si passa progressivamente dai rapporti tra il fedele e il "sacro", ai rapporti tra i fedeli stessi e all'interno del gruppo tra la base e il vertice in formazione. Come osserva Gaudemet: "ogni società presuppone un ordine e ogni ordine esige un potere ed un diritto, restano da discutere la natura e le forme di questo diritto" (Storia del Diritto Canonico, 46, Ecclesia et Civitas, Milano 1998).
L'affermazione: Il Corpus Iuris Canonici
(Prima parte)
L'origine
La comunità cristiana originaria era all'interno del sistema giuridico ebraico, il quale tramite l'Antico Testamento, risultava influenzato con il diritto cuneiforme babilonese incentrato sui casi concreti, a differenza del diritto romano che procede per "istituti giuridici", mediante la creazione di categorie astratte del diritto.
Nel Nuovo Testamento non vi sono norme giuridiche organizzate, ma solo delle semplici indicazioni normative che vengono fatte rientrare nel "diritto divino positivo". Su questi spunti si inseriscono le "epistulae", che costituiscono la base, con le indicazioni del Nuovo Testamento, del futuro diritto canonico "umano e positivo".
Con il Concilio di Gerusalemme del 49 D.C. vi è il distacco dall'ortodossia ebraica, i nuovi convertiti pagani non dovranno passare per i riti ebraici e gradualmente prevale il modello organizzativo dell'impero e con esso l'ordinamento giuridico.
La necessità di fornire chiare norme sugli aspetti della vita comunitaria porta inevitabilmente al diritto e alla compilazione di alcuni testi prodromici al diritto stesso fra il I e il III secolo, : la "Dottrina dei 12 Apostoli", I secolo, la "Tradizione Apostolica di Ippolito", II secolo, la "Costituzione Ecclesiastica" e la "Didascalia degli Apostoli", III secolo, a cui si aggiungono i "Canoni di Ippolito", IV secolo, le "Costituzioni apostoliche", IV e V secolo, e il "Testamento di N.S. Gesù Cristo", V secolo.
Vi è ancora un forte legame tra liturgia e diritto, che solo con gli "85 Canoni degli Apostoli" della fine del VI secolo avviene la separazione, restando comunque ancora all'interno del diritto ebraico essendo impostato in forma di casi concreti.
Solo con la "pax costantiniana" si hanno l'elaborazione delle istituzioni romane in termini canonici, fino all'evidente influsso del diritto giustinianeo nei codici di diritto canonico.
Le collezioni orientali e l'età classica
Le circoscrizioni ecclesiastiche si modellano su quelle civili dioclezianee (284-305), ufficializzate con il Concilio di Nicea (325), nel Concilio di Calcedonia (451) si ha la definitiva autonomia ecclesiastica dell'Oriente da Roma, favorita dalla presenza imperiale a Bisanzio.
Ma è solo con Giustiniano I che si ha la definitiva organizzazione nella legislazione imperiale del sistema della Pentarchia : Alessandria, Antiochia, Costantinopoli e Gerusalemme ad Oriente; Roma ad Occidente.
Vi è un progressivo distaccarsi fra loro delle sedi patriarcali, con una lotta tra Costantinopoli e Roma, nonostante la presenza nella capitale d'Oriente di un "apocrisario", quale rappresentante diretto del Papa, e l'adesione di Antiochia all'eresia nestoriana, mentre Alessandria aderisce all'eresia monofisita, finendo entrambe sotto dominio islamico (VII secolo). Durante questo periodo si formano ad opera di alti funzionari imperiali, che si interscambiano con gli incarichi ecclesiastici, raccolte di canoni. Le principali si possono indicare nel "Syntagma cononum", nucleo originario delle collezioni orientali, a cui si aggiungono i 102 canoni disciplinari, 85 canoni apostolici, i canoni dei padri della Chiesa d'oriente e i canoni dei diversi concili ecumenici, da Nicea a Calcedonia, oltre i canoni di altri concili particolari, il tutto disciplinato in una lista ufficiale bizantina definita dal Concilio in Trullo, svoltosi nel palazzo imperiale di Costantinopoli nel 691-692.
Accanto a queste collezioni cronologiche, ve ne sono altre sistematiche influenzate dalle codificazioni civili imperiali d'Oriente ( Codex Theodosianus 438 e Codex Iustinianus 528).
Questi si dividono in tre tipi: Canoni conciliari, leggi imperiali in materia ecclesiastica (Collectio Tripartita) e in forma mista (Nomokanones).
L'VIII secolo, con l'invasione araba del Nord-Africa, della Siria e Palestina, nonché della Sicilia e di parte della Spagna, separa la Chiesa di Occidente dall'Oriente, vi è un periodo di decadenza e solo con la ripresa carolingia si hanno delle collezioni spurie, le principali si possono indicare nelle Collectio Hispana Augusto-dunensis, Capitula Angibramni, Capitularia Benedicti Levitae e nella più diffusa Decretales pseudo-isidoriane, attribuita falsamente per accrescerne il prestigio a Isadora di Siviglia.
Con la fine del periodo carolingio solo nell'XI secolo, superata la decadenza del X secolo, sotto l'influsso del movimento cluniacense e della dinastia degli Ottoni, si hanno le Collectio V librorum in Italia e il Decretum di Bucardo in Germania.
Si discute se queste false collezioni abbiano o meno dato una base giuridica al primato papale, quello che è certo è il rafforzamento della sua funzione di "episcopus universalis" e dell'affermata indipendenza dei chierici dai laici.
Tra il IX e il X secolo, con la fine della dinastia carolingia, vi è una nuova e più profonda crisi del papato e della Chiesa nel suo insieme.
La crisi morale e istituzionale ha delle radici strutturali profonde, la simonia con la conseguente corruzione dei costumi del clero era il risultato dell'accresciuta ricchezza patrimoniale e del potere giurisdizionale, che favorivano gli appetiti delle maggiori famiglie feudali, in un intreccio di interessi religiosi e mondani. Anche il celibato dei sacerdoti non è rispettato nella prassi con grossi problemi morali, istituzionali e patrimoniali, con un basso clero che tende ad una autonomia dall'episcopato, mentre i beni ecclesiastici sono oggetto di contese familiari.
Una prima reazione avviene ad opera della dinastia sassone degli Ottone che, nel recuperare la dignità imperiale, rafforzano l'intervento imperiale nell'elezione papale, esautorando la nobiltà locale e imponendo il giuramento del candidato nelle mani del missus imperiale, l'episcopato viene definitivamente infeudato nelle strutture pubbliche imperiali, divenendone parte tanto importante che spesso diocesi e contee vengono territorialmente a coincidere.
L'intervento non solo politico ma anche moralizzatore continua al volgere del millennio con la dinastia Salica, in cui Enrico II convoca sinodi imperiali, nomina e destituisce abati e vescovi, fino ad Enrico III che designa direttamente i papi.
Tra i movimenti spirituali monastici, quali i camaldolesi e i vallombrosiani, o laici, quali i patari, si crea una progressiva reazione a tale collusione, fino a coagularsi il tutto nella realtà monastica di Cluny, che reinterpreta la regola benedettina in termini rigidi, il prestigio che ne deriva è tale da costituire un modello in grado di resistere alle ingerenze feudali e imperiali, tanto da sostituire sia la soluzione gelasiana che carolingia- ottoniana.
Con Gregorio VII, monaco cluniacense, il modello di Cluny raggiunge il vertice ecclesiastico, diventando il modello per la sua riorganizzazione, nel sinodo Laterano del 1059 avviene la condanna del clero simoniaco e nicolaitico, oltre il divieto assoluto anche gratuito, di intestare chiese da parte di laici.
Viene ribadito il divieto di matrimonio da parte dei sacerdoti (1074), confermato quale legge generale per la Chiesa d'Occidente con il I° Concilio Lateranense (1123), si separa così il personale ecclesiastico da quello laico portandolo al vincolo di obbedienza e fedeltà, anche se per lungo tempo vi saranno nella Chiesa forti resistenze.
Si passa così da un sistema articolato sul territorio di tipo policentrico, in cui le Chiese locali erano controllate dal potere politico, ad una Chiesa accentrata in senso gerarchico, dipendente dalla Chiesa di Roma e autonoma dall'imperatore.
L'elezione papale viene riservata ai cardinali-vescovi romani e sottratta al controllo del clero e popolo romano, a cui viene attribuita la sola funzione di approvazione. Il collegio cardinalizio passa dalla gestione della chiesa romana locale ad una funzione ecumenica, quale consigliere collaboratore del pontefice nella gestione della Chiesa universale, riservando all'istituenda figura del concistoro (Urbano II) materie quali le controversie su elezioni canoniche e le scomuniche di re e imperatori.
Nel passaggio dal sinodo romano al concistoro e alla sostituzione dei patriarchi e metropoliti con il collegio cardinalizio, consegue che la Ecclesia romana diviene espressione della Chiesa universale con il passaggio della "communio ecclesiarum" dall'episcopato universale al cardinalato, circostanza favorito dallo scisma del 1054 tra chiesa occidentale e orientale.
Nel "Dictatus Papae" di Gregorio VII il primato pontificio è affermato ben oltre la Chiesa, esso si estende al rapporto tra società civile e società religiosa, divenendone elemento regolatore fino a conformare i rapporti tra le supreme autorità del papato e dell'impero.
Viene pertanto superato l'aspetto più ristretto della riforma morale e organizzativa della Chiesa, per divenire essa fonte della stessa legittimità del potere.
Il pontefice è non solo guida spirituale della Chiesa, ma anche responsabile della salvezza della società cristiana, ne consegue quale ministro di Dio il dovere di porsi al vertice della società e guidare alla salvezza anche le supreme autorità laiche degli imperatori e dei re.
La "vicaria celeste" che compete al pontefice inverte i rapporti tra papato e impero, desacralizzando il potere politico laico e subordinandolo a quello religioso.
Nel venire meno l'idea di un "populus christanus" corresponsabile verso la Chiesa, si distinguono le funzioni con l'esclusione dei laici dalle questioni religiose, si passa, dal punto di vista istituzionale, nella distinzione dei ceti per funzioni esercitate anziché per i diversi stati di vita spirituali professati.
Prevale la funzione sociale esercitata su quello dell'essere personale, favorendo in tal modo la restaurazione dell'organizzazione ecclesiale, e, quindi, di un ordinamento canonico giuridicamente autosufficiente nel quadro di una più ampia "Respubblica cristiana".
Questo si risolve sul piano normativo nella comparsa di nuove collezioni canoniche che rileggono la tradizione canonica esistente, inserendo lo "ius novum" papale in una nuova gerarchia delle fonti. Bernoldo di Costanza nel riconoscere che il romano pontefice è depositario del pieno potere legislativo, rivede la scala gerarchica delle diverse "fonti" e afferma essere validi i "concili generali" solo se convocati e confermati dai papi, mentre i "concili particolari" devono essere verificati dall'autorità papale.
Tra le principali collezioni ispirate dall'età gregoriana, possiamo annoverare la "Collectio canonum" del Vescovo di Lucca, Anselmo II, su ordine di Gregorio VII, la "Collectio canonum" del cardinale Duesdedit e le collezioni del vescovo di Chartres, Ivo: la "Tripartita", dedicata alle decretali, ai canoni conciliari e ai testi patristici, il "Decretum", diciassette libri in cui testi di teologia e di morale si univano ai testi provenienti dal Decretum e dalla Tripartita, e la "Panormia", sintesi sistematica in atto libri del Decretum.
L'età di Graziano e le Università
La Scuola di Chartres, inserendosi nel risveglio della società europea tra XI e XII secolo, si distacca dall'idea simbolico-figurativo della realtà per elaborare una visione razionale dell'universo, la quale investe anche il rapporto tra filosofia e teologia propria della Scuola di Laon.
Questa nuova visione fondata su una fiducia nella razionalità viene a coinvolgere anche la scienza giuridica, spingendo nella ricerca delle leggi universali della natura che presiedono alla condotta umana, in modo da migliorare l'attività giuridica.
Vi è tuttavia la difficoltà di riunire e dare una logica a testi differenti nel tempo, sia per motivi ecclesiologici che teologici o politico-istituzionali, in questa elaborazione emergono in particolare tra XI e XII secolo le opere di Bernoldo di Costanza, che formula una serie di 5 criteri ermeneutici:
1. Conoscenza del testo completo e non per estratti;
2. Comparazione con gli altri canoni;
3. Circostanze di tempo, luogo e persona;
4. Distinguere tra consiglio individuale, eccezioni e norma a carattere generale;
5. Formulazione più accetta alla sede apostolica. Con Ivo di Chartres si ha finalmente la distinzione tra prescrizioni immobili dettate dalla lex aeterna e prescrizioni mobili o contingenti, senza che per questo vi sia contrasto ontologico essendovi semplicemente un differente grado di vincolo.
Si ha per tale via una adattabilità della legge canonica a tempi e luoghi, ma al contempo si offre uno spazio all'istituto della dispensa quale indulgenza, o possibilità di sospensione della norma sulla base della caritas cristiana, iustitia e misericordia vengono a integrarsi.
Abelardo passa dalla ricerca delle intenzioni degli autori all'analisi del valore delle parole e crea per tale via il metodo della dialettica o risoluzione degli opposti, passando quindi dalla teologia alla scienza giuridica. La trasformazione della tradizione canonica in un sistema giuridico è favorita dalla nascita della scuola bolognese di Irnerio (XII secolo), che applica nel diritto civile le categorie canoniche.
Con Graziano e la sua opera denominata "Decretum Graziani" si ha un ulteriore salto di qualità.
Egli, sebbene operante nell'ambito universitario di Bologna, se ne distacca in quanto, a differenza dei glossatori che agiscono su un testo coordinato qual è il Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, vuole conciliare testi differenti tra loro e per questo si appoggia sul metodo dei "dicta" e delle "autoritates", con il fine ultimo di dare dimostrazione della coerenza nel tempo della legge canonica.
Diritto divino e diritto naturale non si oppongono ma agiscono su piani diversi, accanto ad essi vi è la consuetudine degli uomini che nasce dal loro costume ed essa, nella sua evoluzione, può essere in contrasto al diritto naturale rettamente inteso. Si introducono per tale via i principi della relatività delle norme e della valutazione critica delle consuetudini, quale attività della ragione, si passa quindi al lavoro di interpretazione.
Gli stessi glossatori bolognesi rifacendosi ai principi teologici della Scuola di Chartres, per cui vi è aequalitas nel Verbo tra Figlio e Padre, identificano l'aequalitas con l'aequitas, principio che Dio ha impresso nella mente degli uomini.
Vengono così ad affiancarsi una scuola di decretisti, divisa nelle tre scuole bolognese, franco-renana, anglo-normanna, ed una scuola di glossatori, il rapporto tra le due scuole, talvolta diffidente, da parte della Chiesa, è regolato da Graziano con i principi della "consonanza e dell'utilità". L'identificazione dell'autorità papale con l'autorità del princeps, a seguito della ricezione del diritto romano, crea la formazione di un sistema giuridico unitario in cui le decretali papali vengono a prevalere sui decreti conciliati, così come viene sanzionato nella gerarchia delle fonti da Uguccione.
I concili generali perdono le tradizionali funzioni giudiziaria e amministrativa in favore della funzione legislativa, sanzionata comunque dall'autorità pontificia, così che le relative decretali perdono il loro valore esclusivamente giurisprudenziale per diventare leggi generali astratte rivolte a tutti i fedeli.
Tra il XII e il XIII secolo si afferma il principio della irretroattività della legge e si elabora la distinzione tra legge generale astratta (constitutio), data dai decretali papali e dai canoni conciliari, e il caso individuale (rescriptum).
Innocenzo III nell'affermare il potere pontificio assume il titolo di "Vicarius Christi" in sostituzione di " Vicarius Petri" e con le successive tre collezioni delle Decretali di Gregorio IX, del Sesto Libro e delle Clementine, si ha il definitivo consolidamento del diritto canonico classico (Corpus iuris canonici), solo parzialmente integrato dalle due Extravagantes autenticate da Gregorio XIII nel corso del XVI secolo.