I decreti attuativi della "Riforma Madia" sottoposti ad esame preliminare del Consiglio dei Ministri
Dott. Giuseppe De Luca
DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
Nel quadro della più ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ad oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Parlamento, con l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo a intervenire - attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi entro dodici mesi - sulla disciplina contenuta nel CAD al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese.
La scelta di dedicare al Codice e ai diritti di cittadinanza digitale l'articolo 1 della predetta legge è sintomatica della centralità che il Parlamento ha inteso riconoscere alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, quale strumento per la promozione del processo di radicale riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato.
La volontà è quella di spostare l'attenzione dal processo di digitalizzazione ai diritti digitali di cittadini e imprese. Con la "carta della cittadinanza digitale" si riconoscono direttamente diritti a cittadini e imprese e si costituisce la base giuridica per implementare Italia Login, la piattaforma di accesso che, attraverso il Sistema pubblico d'identità digitale e l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, permetterà ai cittadini di accedere ai servizi pubblici - e a quelli degli operatori privati che aderiranno - con un unico nome utente e un'unica password (prenotazioni di visite mediche, iscrizioni a scuola, pagamento dei tributi).
Ciò permetterà di superare la complessità della situazione attuale per cui ogni pubblica amministrazione o Ente pubblico che garantisce servizi on-line richiede proprie modalità di registrazione e di utilizzo dei servizi (si va dall'account social del Comune di Bologna, alla pre-registrazione del Comune di Firenze, alla semplice compilazione on-line di schede per i comuni di Milano e Bari, alla guida messa a punto dal Comune di Roma che spiega come entrare in possesso di un identificativo, una password e un pin consegnato in due momenti diversi attraverso una procedura on-line e l'invio anche postale della fotocopia del documento e del contratto sottoscritto di adesione; anche l'Inps, ad esempio, prevede l'attivazione di un pin, che scade ogni sei mesi, con una modalità in parte on-line e in parte via posta ordinaria).
Il presente decreto si compone di 65 articoli il cui contenuto viene di seguito sinteticamente descritto: - ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice mediante il riferimento, oltre che alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche alle società nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; - ampliamento del novero dei diritti di cittadinanza digitale; innanzitutto, diritto per ogni cittadino al domicilio digitale, a cui si accede anche con pin unico in collegamento con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente; - introduzione dell'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad accettare pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici, ivi incluso l'utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico; - introduzione del principio "innanzitutto digitale" (c.d. "digital first"), anche in relazione al procedimento amministrativo; - rafforzamento del quadro sanzionatorio alle amministrazioni e delle azioni a disposizione degli interessati per l'ipotesi di violazione dei diritti di cittadinanza digitale; - introduzione dell'obbligo per le amministrazioni di rendere disponibili agli utenti, presso i propri uffici, idonee risorse di connettività ad Internet in modalità wi-fi. Quando un ufficio pubblico non utilizza la banda sarà obbligato a renderla disponibile ai cittadini attraverso il wi-fi. (es: un Comune ha un abbonamento flat e negli orari di chiusura degli uffici, quando la banda non è utilizzata, consente ai cittadini la fruizione di Internet); - riordino e razionalizzazione della governance del digitale; - coordinamento della disciplina nazionale in materia di documenti informatici e firme elettroniche con quella europea e, in particolare, con le nuove disposizioni dettate dal Regolamento (UE) n. 910/2014 ( electronic IDentification Authentication and Signature eIDAS) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE in modo di garantire ad un tempo maggior validità ed efficacia ai documenti informatici anche privi di firma elettronica e di rafforzare l'efficacia delle firme elettroniche diverse da quella digitale; - razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di trasmissione di dati e documenti informatici tra le amministrazioni e tra queste ultime e i privati; - eliminazione dell'obbligo di conservare un documento informatico se questo è già in possesso della PA o dei gestori dei servizi pubblici (es: le bollette elettriche o del gas). - rafforzamento del principio dell'open data by default e coordinamento della disciplina vigente in materia di dati aperti con quella di matrice europea relativa all'accesso alle informazioni pubbliche; - riorganizzazione e razionalizzazione - anche al fine di garantirne il coordinamento con la disciplina europea - delle disposizioni in materia di identità digitale; - istituzione del Punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici; - semplificazione e razionalizzazione della disciplina del Sistema pubblico di connettività; - abrogazione di una serie di disposizioni del Codice vigente al fine di semplificare la disciplina della materia anche attraverso interventi di delegificazione e di attuare il principio di neutralità tecnologica della disciplina medesima. Il CAD viene alleggerito di alcune norme ormai superate; le stesse materie saranno disciplinate da norme tecniche più facili da adottare e da adattare all'evoluzione tecnologica. DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICITA' E TRASPARENZA, CORRETTIVO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Il decreto legislativo attua la delega di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Nel suo complesso, il decreto-legislativo è finalizzato a rafforzare la trasparenza amministrativa . A questo fine, da un lato, il provvedimento normativo si propone di favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, anche adeguandosi a standards internazionali; dall'altro, introduce misure che consentono una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni.
In particolare, il provvedimento normativo apporta alcune significative modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con i seguenti obiettivi: ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche; razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.
Inoltre, è introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of information act (Foia). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati e documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente. Infine, questa nuova forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», così come stabilito invece per l'accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Dal punto di vista oggettivo, invece, i limiti applicabili alla nuova forma di accesso civico (di cui al nuovo articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013) sono più ampi e dettagliati rispetto a quelli indicati dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, consentendo alle amministrazioni di impedire l'accesso nei casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali.
Il decreto legislativo interviene, inoltre, anche sulla legge 6 novembre 2012, n. 190. Sotto questo profilo, le novelle sono volte a precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, nonché a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.
Il provvedimento si compone di 42 articoli, ed è suddiviso in tre Capi (Capo I, dedicato alle modifiche al decreto legislativo n. 33 del 2013, il Capo II, contenente le modifiche alla legge n. 190 del 2012 e il Capo III contenente le disposizioni finali e transitorie). DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONFERENZA DEI SERVIZI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124.
Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. L'obiettivo è quello di riformare, a più di venti anni di distanza dall'adozione della legge 7 agosto 1990, n. 241, forse il principale tra gli strumenti "tradizionali" di semplificazione dal momento che incide sui meccanismi decisionali quando sono coinvolti una pluralità di interessi.
L'ipotesi di riforma della disciplina generale della conferenza di servizi mira ad introdurre un nuovo modello generale di conferenza di servizi che, auspicabilmente, possa rappresentare un significativo avanzamento sul piano della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
A tal fine, la delega prevede la ridefinizione e la semplificazione della disciplina della conferenza di servizi, da realizzarsi sulla base di diversi criteri direttivi, tra cui: la riduzione dei tempi e dei casi in cui la conferenza è obbligatoria; lo snellimento dei lavori da conseguire anche con l'utilizzo di strumenti informatici; lo svolgimento della conferenza anche in modalità asincrona; la semplificazione del modello decisionale attraverso la previsione della partecipazione alla conferenza di un rappresentante unico delle amministrazioni statali; la differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza.
Procedendo all'illustrazione del testo dello schema nel dettaglio, l'articolato si compone di due titoli.
Il titolo I reca le modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi e ciò, anche ai fini di snellimento e di coordinamento normativo, mediante la completa riformulazione del testo degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Con l'articolo 1 del titolo I, titolo che, come innanzi detto, contiene la disciplina generale della conferenza di servizi, si riscrivono gli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel novellato articolo 14 ( Conferenze di servizi) si specificano le varie tipologie di conferenze di servizi.
Il titolo II contiene le disposizioni di coordinamento fra tale disciplina generale e la normativa di settore che regola lo svolgimento della conferenza di servizi (criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) della legge n. 124/2015). DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA E ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Lo schema di decreto legislativo è volto ad avviare il processo di attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", riguardanti:
a) la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; b) il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli e nel settore agroalimentare, conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia ed al trasferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze e delle connesse risorse, in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento degli stessi con mezzi aerei; c) il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nella Forza di polizia che assorbe il medesimo Corpo, nonché le facoltà di transito dello stesso personale, in un contingente limitato, nelle altre Forze di polizia, in corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie; d) la revisione dei ruoli, con la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Forze di polizia.
Lo schema di decreto è stato predisposto sulla base di due condizioni ricavabili dalla stessa formulazione dei richiamati "concatenati" principi di delega, relativi all'unitarietà e contestualità dell'intervento e alla effettiva razionalizzazione della spesa riguardante le Forze di polizia, con la conseguente realizzazione di risparmi anche da "reinvestire", in misura non superiore al 50 per cento, nella revisione dei ruoli delle stesse Forze di polizia, nonché con la riduzione delle stesse da cinque a quattro, attraverso l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.
L'Arma dei carabinieri risulta, infatti, tra le Forze di polizia, quella funzionalmente più idonea ad assorbire il Corpo forestale dello Stato e consentire la piena attuazione del principio di delega sul riordino delle funzioni in materia ambientale e agroalimentare e di quelli, correlati, della razionalizzazione del potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia e della dislocazione sul territorio dei presidi di polizia, anche al fine di evitare sovrapposizioni e realizzare risparmi di spesa.
La stessa, infatti, svolge già, attraverso appositi reparti e nuclei specialistici, importanti funzioni nel settore del contrasto agli illeciti ambientali e in quello della frode alimentare e la sua capillare distribuzione sul territorio consente di integrare agevolmente quelli del Corpo Forestale dello Stato.
La delega consente di poter accedere a tale opzione, pur nella considerazione che essa comporterà la "militarizzazione" di un Corpo attualmente ad ordinamento civile, in quanto:
a) l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato è riferito alle funzioni da attribuire ad altra Forza di polizia (senza escludere, quindi, quelle ad ordinamento militare, anzi prevedendo esplicitamente la possibilità di assumerne la relativa condizione); b) è previsto il transito del personale in conseguente corrispondenza delle funzioni attribuite e già svolte dal medesimo personale; c) è riconosciuta allo stesso personale una facoltà di transito in altre Forze di polizia e nelle Amministrazioni pubbliche, ferma restando l'esigenza di assicurare la funzionalità del sistema, l'unitarietà delle funzioni da trasferire e la professionalità del personale interessato.
Attraverso la previsione di mirati meccanismi che riconducono alla stessa decorrenza l'entrata in vigore delle disposizioni attuative dei correlati principi di delega - anche in relazione ai tempi necessari per l'attivazione delle procedure preliminari al previsto assorbimento del Corpo forestale dello Stato - l'intervento consente di realizzare un unitario processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle Forze di polizia, al fine di assicurarne una migliore efficacia e funzionalità.
Lo schema di decreto legislativo si compone di 5 Capi.
Il Capo I concerne l'ambito di applicazione del decreto legislativo, e contiene un unico articolo, l'articolo 1, che enuclea i principi di delega cui il provvedimento medesimo dà attuazione e per i quali si fa rinvio a quanto illustrato in premessa, con espresso riferimento all'unitaria attuazione dei principi di delega.
Il Capo II (artt. 2-6) riguarda la razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali. Il Capo III (artt. 7-13) reca le disposizioni concernenti l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
Il Capo IV (artt. 14-17) reca le specifiche disposizioni di inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato in transito nei rispettivi ordinamenti.
Il Capo V (artt. 18-20)reca le disposizioni transitorie e finali.
DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA P) DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124 IN MATERIA DI DIRIGENZA SANITARIA
Le norme proposte intendono modificare il sistema attualmente vigente di conferimento degli incarichi dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi e, ove previsti dalle leggi regionali, dei direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di ridisegnare le relative procedure di nomina, valutazione e decadenza onde conformarle ai principi di trasparenza e di merito e dare in tal modo attuazione alla delega conferita al Governo con l'art 11, comma 1, della legge n. 124 del 2015 in materia di dirigenza pubblica. Il presente intervento normativo tende a riequilibrare i rapporti tra il vertice politico regionale e le apicalità direzionali delle aziende sanitarie, al fine di slegare la nomina dei direttori generali dalla "fiducia politica" per agganciarla a una valutazione di profilo tecnico finalizzata alla selezione delle professionalità ritenute maggiormente competenti ed adeguate a ricoprire l'incarico. Tale intervento si rende, pertanto, necessario tenuto conto che una quota rilevante dell'inefficienza organizzativa che ha caratterizzato la conduzione del Servizio sanitario in molte realtà regionali trova una delle sue cause proprio nelle distorsioni che hanno caratterizzato la selezione e la scelta sia dei direttori generali, che dei dirigenti sanitari delle Asl e delle aziende ospedaliere. In tale prospettiva il presente provvedimento completa il lavoro di riforma già avviato con il D.L. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 che, nella medesima prospettiva, ha obbligato le Regioni, per la nomina dei direttori generali, ad accedere ad un elenco regionale di idonei costituito previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione costituita da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE ALL'ARTICOLO 55- QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA S), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, SUL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE.
Lo schema di decreto legislativo, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, riconosce una maggiore gravità alla condotta del pubblico dipendente che attesta falsamente la sua presenza in servizio, allargandone contestualmente l'ambito di applicazione. Tale condotta comporterà la sospensione cautelare immediata senza stipendio del dipendente entro quarantotto ore, e, se confermata, potrà comportare il licenziamento del dipendente ritenuto colpevole entro trenta giorni. Viene previsto, inoltre, che le stesse ipotesi comporteranno la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti ed entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. L'ammontare del danno risarcibile sarà rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non postrà essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
Infine, viene prevista la responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) nei casi in cui lo stesso ometta l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare o l'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che abbia attestato falsamente la propria presenza. Tali fattispecie costituiscono, inoltre, ipotesi che rientrano nel reato di "Omissione d'atti d'ufficio", di cui all'articolo 328 del Codice penale, e possono comportare il licenziamento disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio). DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124.
L'art. 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha autorizzato il Governo a dettare norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione.
Costituiscono oggetto del provvedimento tutti quegli atti, comunque denominati, compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l'esercizio delle attività.
Quanto all'ambito di applicazione, si precisa che le disposizioni del regolamento sono applicabili, in quanto compatibili, anche ai procedimenti amministrativi relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale.
Ciascun ente territoriale, entro il 31 gennaio di ogni anno, può individuare un elenco di progetti strategici, tra quelli inseriti nei propri atti di programmazione, riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre effetti positivi sull'economia o sull'occupazione, e chiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri che al relativo procedimento siano applicate la riduzione dei termini di cui all'art. 3 o il potere sostitutivo di cui all'art. 4. Entro il successivo 28 febbraio la Presidenza può individuare anche altri progetti, non inseriti negli atti di programmazione, la cui realizzazione sia suscettibile di produrre effetti positivi sull'economia o sull'occupazione. Entro il successivo 31 marzo tra tutti gli interventi proposti sono individuati con d.P.C.M. i singoli progetti cui si applicano le disposizioni concernenti la riduzione dei termini procedimentali o il potere sostitutivo. DECRETO LEGISLATIVO RECANTE L'ADOZIONE DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.
Il quadro normativo in materia di società a partecipazione pubblica è il risultato di una serie di interventi disorganici e la necessità di operare una generale semplificazione e stabilizzazione normativa è prodromica alla effettiva attuazione delle regole in materia di partecipazioni e, conseguentemente, al migliore utilizzo delle risorse pubbliche, anche mediante la rimozione delle fonti di spreco.
L'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha pertanto delegato il Governo ad intervenire sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e di garantire la tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza. Lo schema di decreto legislativo prevede l'adozione di un testo unico di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche in attuazione del predetta delega.
Il Testo unico si applica alle società di capitali, e, nello specifico, disciplina la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto e la gestione di partecipazioni, da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta. Restano comunque ferme le norme già vigenti relative a singole società. È, inoltre, previsto che il Consiglio dei ministri possa deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del decreto a singole società a partecipazione pubblica, sulla base di criteri inerenti alla misura e qualità della partecipazione e all'attività svolta, oltre che al relativo interesse pubblico. Alle società quotate, e alle loro partecipate, si applicano solo alcune disposizioni, inerenti alla condotta dell'azionista pubblico piuttosto che all'organizzazione o all'attività della società partecipata. Ovviamente, ove le società partecipate da società quotate siano altresì partecipate da amministrazioni pubbliche, il decreto si applicherà in virtù di questa partecipazione e nei limiti inerenti alla natura di controllo o meno di questa partecipazione.
Di particolare rilievo, ai fini dell'ambito di applicazione del decreto, sono la definizione di società a controllo pubblico, per la quale si fa riferimento alla nozione civilistica di controllo, quella di controllo analogo, mutuata dalla disciplina europea, quella di società a partecipazione pubblica e quella di partecipazione, intesa quale titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi, nel senso che possono essere dotati del diritto di voto ovvero che può ad essi essere riservata la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Inoltre, nel novero delle amministrazioni pubbliche vengono inseriti anche i consorzi o le associazioni per qualsiasi fine istituiti, nonché gli enti pubblici economici e le autorità portuali. Vengono, infine, definite le società quotate, quali società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
Attraverso il riordino della disciplina si prevede la drastica riduzione delle società partecipate inutili: ovvero le cosiddette "scatole vuote", le società inattive, le micro e quelle che non producono servizi indispensabili alla collettività. Per il futuro sono individuati i criteri chiari sulla base dei quali sarà possibile costituire e gestire le società partecipate. Sono altresì introdotti interventi di moralizzazione sui compensi degli amministratori.
Nello specifico la normativa opera i seguenti principali interventi: - precisazione dell'ambito di applicazione della disciplina, con particolare riferimento alle ipotesi di costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche e all'acquisto e gestione di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta; - indicazione dei tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica; - previsione di condizioni e limiti per la costituzione, acquisizione o mantenimento delle partecipazioni pubbliche; - rafforzamento degli oneri motivazionali posti a presidio della scelta di costituire società a partecipazione pubblica; - introduzione di stringenti obblighi di dismissione nei casi in cui le partecipazioni societarie già detenute non siano inquadrabili nelle categorie previste dallo stesso decreto; - razionalizzazione della governance delle società a controllo pubblico, con particolare riferimento alle ipotesi di crisi aziendale; - introduzione di specifici requisiti per i componenti degli organi amministrativi delle società; - coordinamento delle disposizioni vigenti in tema di responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate; - introduzione della struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto; - coordinamento della disciplina nazionale in materia di in house providing con quella europea e, in particolare, con le nuove disposizioni dettate dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici; - riordino della disciplina in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati; - razionalizzazione delle disposizioni vigenti in tema di reclutamento del personale e previsione di particolari meccanismi di valutazione periodica delle partecipazioni pubbliche; - abrogazione di una serie di disposizioni al fine di semplificare la disciplina della materia.
DECRETO LEGISLATIVO RECANTE L'ADOZIONE DEL TESTO UNICO SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE.
L'attuale disciplina dei servizi pubblici locali è il frutto di una serie di normative incoerenti succedutesi nel tempo, a motivo della difficoltà di adeguarsi ai principi comunitari e della particolare complessità della materia. La materia dei servizi pubblici locali è difatti pervasa da problematiche che interessano trasversalmente il pensiero giuridico, quello sociale, quello economico, fino a confluire in ultima analisi in quello politico. Il tutto poi è stato sempre più marcatamente segnato dall'intervento delle istituzioni europee "scontando" così la difficile armonizzazione di linguaggi giuridici differenti quando non addirittura di differenti impostazioni socio- economiche. Va infine considerato che probabilmente in nessun altro campo si è manifestato così fortemente l'importanza del rapporto tra i diversi livelli normativi (comunitario, statale, regionale) come avvenuto dopo la riforma costituzionale del 2001.
Sembra potersi osservare che la difficoltà nell'aprire decisamente tali settori alla concorrenza nasce dal fatto che si tratti di ambiti in cui innanzitutto l'indiscriminata concorrenza potrebbe risolversi in danno dei cittadini utenti: si pensi al caso in cui l'aggiudicazione al miglior offerente si riveli negativa, non essendo peraltro semplice risolvere giuridicamente un rapporto contrattuale ed instaurarne un altro senza che vi siano soluzioni di continuità o ricadute quali - quantitative nello svolgimento del servizio. Inoltre va considerato che lo svolgimento delle gare per l'affidamento della gestione di un servizio di interesse generale è una questione di grande complessità; anche perché la maggior parte dei Comuni, soprattutto i più piccoli, non si possono permettere di avere all'interno tutte le competenze tecnico-amministrative necessarie.
Non va peraltro taciuto il fatto che in tali settori sussistono le condizioni che favoriscono situazioni di monopolio naturale che solo il ricorso ad un unico soggetto gestore potrebbe permettere di sfruttare. D'altronde le recenti acquisizioni normative in materia di "Ambiti Territoriali Ottimali" sembrano proprio deporre in tal senso. Si pensi a quanto avvenuto per il servizio idrico integrato sulla spinta del Codice dell'Ambiente, oppure agli ATEM per la distribuzione del gas.
Tuttavia non va nemmeno eccessivamente enfatizzata l'idea del distacco della politica dalla regolazione del servizio. Infatti anche tale ipotesi comporta una controindicazione: quella di perdere ogni possibilità di controllo e finalizzazione della gestione a fini sociali, con rischio, ad esempio, di esplosione delle tariffe e degli oneri per il cittadino/cliente/ utente. In effetti è evidente la contrapposizione di interessi tra cittadini che chiedono efficacia nei servizi (cioè servizi di elevato livello qualitativo), e le imprese che perseguono l'efficienza (cioè servizi remunerativi). Ritrovare il giusto punto di equilibrio tra tali due esigenze, tracciando tra esse la corretta linea di demarcazione, ha da sempre costituito la sfida più difficile da affrontare, sfida resa più ardua proprio dalla diversa natura degli interessi in gioco. L'articolo 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha pertanto cercato di dare una risposta a questi problemi delegando il Governo ad intervenire sulla disciplina dei servizi pubblici locali.
Lo schema di decreto legislativo adottato dal Governo nella seduta del 21 gennaio, in sede di esame preliminare, prevede l'adozione di un testo unico di riordino della materia in attuazione della delega.
Si afferma la "centralità del cittadino" nell'organizzazione e produzione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. L'erogazione dei servizi pubblici locali è ispirata a principi di efficienza ed efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini.
Si promuove la concorrenza, la parità di trattamento tra pubblico e privato e adeguati livelli di tutela della qualità degli utenti. Nello specifico, al fine di garantire qualità e efficienza dei servizi per i cittadini sono previste, tra l'altro, modalità competitive per l'affidamento e applicazione dei costi standard nelle tariffe.
L'obiettivo è quello di migliorare la qualità dei servizi pubblici, sinora condizionata da procedure di affidamento poco trasparenti e da controlli inefficaci in fase di gestione.
Il decreto inoltre, disciplina la fusione delle società per azioni locali che si occupano di servizi pubblici, dall'acqua ai rifiuti. Si prevede l'aggregazione, incentivata, su base territoriale, con la creazione di "distretti", così determinando livelli dimensionali di ambiti, almeno provinciali, per l' erogazione dei servizi. Ad individuare gli ambiti ottimali saranno le Regioni e se non provvederanno sarà il Governo a intervenire esercitando i poteri sostitutivi.
Il provvedimento valorizza le autonomie locali, alle quali viene riconosciuta la funzione fondamentale nell'individuare quelle attività di interesse pubblico considerate necessarie ai bisogni della comunità, nel rigoroso rispetto dei principi comunitari in materia. Il decreto disciplina l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici, partendo dal principio che il pubblico interviene quando l'attività privata non può garantire parità di servizi a tutti i cittadini; si prevede la soppressione dei regimi di esclusiva non conformi ai principi generali in materia di concorrenza. E' altresì previsto un sistema di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché la possibilità di forme di consultazione e partecipazione diretta degli stessi.
Il provvedimento si lega a doppio filo con l'altro testo unico sulle società a partecipazione pubblica adottato dal Governo nella medesima seduta del 21 gennaio, sempre in sede di esame preliminare.
La scelta di orientare gli interventi normativi verso l'obiettivo della semplificazione delle regole vigenti in materia, attraverso il riordino delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina generale organica, è sintomatica della centralità che il Parlamento ha inteso riconoscere all'intero settore dei servizi pubblici locali e delle società a partecipazione pubblica, quali strumenti per la promozione del processo di efficiente riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato.
(dott. Giuseppe De Luca)
(Giuseppe De Luca)
LaPrevidenza.it, 15/04/2016