martedì, 13 ottobre 2026

Dalle Province Regionali siciliane ai Liberi Consorzi di Comuni

Dott. Massimo Greco

 

Sull’onda del grillismo, che ha caratterizzato il risultato elettorale per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana prima e del Parlamento Nazionale dopo, il Governatore della Regione Siciliana Crocetta, ospite della trasmissione domenicale pomeridiana di Giletti, annuncia l’approvazione di un disegno di legge che, nel sopprimere le Province Regionali della L.r. n. 9/86, ripristina i Liberi Consorzi di Comuni quali unici enti intermedi previsti dallo statuto siciliano. La notizia potrebbe lasciarci indifferenti se non fosse per le varianti che il disegno di legge contiene. I futuri Liberi Consorzi di Comuni assorbiranno infatti le competenze delle soppresse autorità d’ambito per la gestione integrata delle risorse idriche e dei rifiuti, nonché quelle degli attuali Istituti Case Popolari.

I Liberi Consorzi di Comuni, aventi una natura consortile, saranno governati da organi di 2° grado, cioè da organi eletti non più direttamente dai cittadini ma dai Comuni consorziati. La questione, per la verità niente affatto nuova per alcuni di noi che da anni si cimentano nel promuovere riflessioni condivise su tali argomenti di ingegneria costituzionale, merita delle brevissime osservazioni.

Sotto l’aspetto prettamente costituzionale, l’abbandono del modello ibrido di ente intermedio voluto dalla citata L.r. n. 9/86 potrebbe pure starci, soprattutto in un momento come questo in cui gli atti di furbizia istituzionale vengono accolti dall’opinione pubblica come resistenza alla voglia di cambiamento. Basti in questa sede ricordare che attraverso la L.r. n. 9/86, il legislatore siciliano ha inteso dotare gli istituiti Liberi Consorzi di Comuni, semplicemente denominati “Province Regionali”, oltre che di autonomia amministrativa e finanziaria anche di autonomia politica. Con questo escamotage istituzionale, il legislatore ha introdottonell’ordinamento un ente territoriale di governo al pari dei Comuni, senza però tenere nella doverosa considerazione che lo statuto siciliano prevede un solo livello territoriale di governo per ambito comunale e un ente di natura più semplicemente consortile per ambito sovra comunale. In sostanza, il legislatore della L.r. 9/86, nel dotare i Liberi Consorzi di Comuni anche dell’autonomia politica tipica degli enti territoriali di governo ha operato ultra statutum vulnerandone la fondatezza giuridica e la stessa permanenza nell’ordinamento...

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(Massimo Greco)

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LaPrevidenza.it, 10/03/2013

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