di Maurizio Danza Arbitro Pubblico impiego
E’ noto come la Legge n°311 del 30 dicembre 2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), conosciuta come Legge finanziaria 2005, contenga, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche, talune disposizioni in parte già riproposte nelle finanziarie precedenti, tra cui il divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque esecutive, anche se in questa finanziaria esso appare particolarmente rigoroso, riguardando il triennio 2005-2007 (cfr. art.1 c.132 Legge finanziaria). Altre disposizioni invece, pur rispondendo alla ratio della legge tesa ad evitare spese impreviste a carico del bilancio dello Stato per soccombenza in giudizio delle pubbliche amministrazioni, si caratterizzano anche per la novità di introdurre nuove fattispecie di intervento in giudizio sia della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (in tal senso il c.133 che ha inserito dopo l’art.61 del D.Lgs n°165/01 il comma 1-bis e il c.134), che dell’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), le cui funzioni sono disciplinate nell’art.46 del medesimo D.Lgs. n°165/01. Per quanto concerne l’ARAN la legge finanziaria, con disposizione di cui all’art.1 c.134, recita testualmente che essa “può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.a. di cui agli artt. 1 c.2 e 70 c.4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti collettivi”. Trattasi in buona sostanza della possibilità di intervento nelle controversie aventi ad oggetto norme afferenti al sistema di contrattazione collettiva del pubblico impiego privatizzato. Va a tale proposito fatto notare che in realtà la novità non è certo rappresentata dalle ipotesi di intervento nel processo del lavoro da parte dell’ARAN. Difatti già nel 1998, con l’art.30 del D.Lgs. n°80/98, il legislatore, nell’aggiungere nel corpo del D.Lgs n°29/93 l’art.68 bis (attuale art.64 del D.Lgs. n°165/01), aveva previsto un particolare intervento dell’ARAN nel giudizio del lavoro in merito alle sole questioni pregiudiziali, caratterizzato però, a differenza di quello in esame, dalla previsione di una pari facoltà riconosciuta alle O.O.S.S. firmatarie del CCNL. Ed infatti, grazie a questo strumento processuale innovativo, era stata garantita ad entrambi i soggetti protagonisti della legislazione contrattata e cioè ARAN ed O.O.S.S., firmatarie di un contratto collettivo nazionale, la legittimazione ad intervenire per presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione anche se non intervenute precedentemente (cfr. c.5 art.64). Giova osservare infatti come, fino a questo momento, la scelta del legislatore aveva attribuito all’ARAN una prevalente funzione di negoziatore in nome e per conto delle amministrazioni dello Stato, (cfr. art 46 del D.Lgs.n°29/93 e attuale art.50 del D.Lgs n°165/01.). E in realtà solo nell’ipotesi limite dell’art.64 c.5 aveva previsto un’esplicita possibilità di intervenire nel processo del lavoro sia nel merito che nel giudizio di cassazione, limitatamente ad una questione pregiudiziale afferente ad una norma della contrattazione collettiva; intervento questo comunque funzionale all’assolvimento del suo ruolo di negoziatore già svolto in relazione al contratto collettivo già sottoscritto con le parti sociali. La norma aveva previsto però un eguale diritto di intervento delle O.O.S.S. firmatarie, anche oltre il termine previsto dall’art.419 c.p.c. (cfr.lett.te art.64 c.5 D.Lgs. n°165/01), ossia quello stabilito per la costituzione del convenuto. Peraltro il ruolo prevalente di negoziatore dell’ARAN si evince altresì dallo strumento di interpretazione autentica delle norme di contrattazione collettiva che, all’art.64 del c.1,c.2,c.3 del D.Lgs. n°165/01, prevede la remissione da parte del Giudice del Lavoro, previa sospensione del giudizio, ai soggetti sindacali della contrattazione collettiva firmatari, convocati dall’ARAN medesima in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche e fisiologicamente, almeno nelle intenzioni del legislatore del 1998, finalizzato ad un accordo di interpretazione autentica con gli effetti di cui all’art.49 del D.Lgs n°165/01. Dunque prima della introduzione dell’art.63 bis ad opera della legge finanziaria n° 311/2004, il Decreto legislativo “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” non conteneva una previsione quale quella attuale, consistente in un potere di intervento in giudizio dell’ARAN così ampio (in relazione a tutte le controversie di lavoro), senza un corrispondente ed analogo diritto riconosciuto in capo alle O.O.S.S. firmatarie. Appare evidente allora che la ratio del legislatore, prima della finanziaria suindicata, avesse privilegiato il ruolo di negoziatore dell’ARAN, prediligendo una concezione paritaria dei soggetti coinvolti nel processo di contrattazione sindacale; ciò peraltro coerentemente al principio ispiratore della riserva di legislazione contrattata in materia di rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali, espresso nell’art.40 del decreto legislativo medesimo
(Avv. Maurizio Danza)
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