Consiglio di Stato sez. III, sentenza 24 aprile 2012, n. 2410
Con nota n. 17105 del 19 ottobre 1994, poi confermata con atto del 24 agosto 1995, il Commissario straordinario dell' Unità socio sanitaria locale n. 50/52 dell' Associazione dei comuni del territorio "Oglio Po", comunica al dr. An. Ca., in servizio alle dipendenze dell' Unità predetta in qualità di aiuto di anestesia e di rianimazione, il diniego di liquidazione dell'equo indennizzo per l'infermità riconosciuta dipendente dal servizio "epatite cronica attiva con steatosi epatica", ascritta alla categoria 6 tabella A.
Il diniego era motivato in base alla circolare diramata dalla Regione Lombardia in data 4 agosto 1993 con la quale, con richiamo a due decisioni del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 257 del 1990 e n. 1453 del 1992, era stabilito che il personale delle UU.SS.LL. "iscritto obbligatoriamente all' INAIL non ha diritto, in caso di invalidità per causa di servizio, al percepimento della liquidazione dell'equo indennizzo".
Con sentenza n. 363 del 2000 il T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, accoglieva il ricorso proposto dal dr. Ca. avverso l'atto negativo e la circolare regionale e disponeva l'annullamento dei predetti provvedimenti, riconoscendo il diritto alla liquidazione dell' equo indennizzo.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Regione Lombardia sostenendo la legittimità delle linee di indirizzo relative alla liquidazione dell'equo indennizzo nei casi in cui il personale delle UU.SS.LL. trovi copertura assicurativa degli infortuni presso l' I.N.A.I.L.
Si è costituito in giudizio il dr. Ca. che - premesso che nessuna somma è...
LaPrevidenza.it, 05/07/2012
0823911023
3356042932
Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
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