Corte di Cassazione Civile, sentenza 29 aprile 2004 - Lastei Leonardo
La delibazione di sentenza ecclesiastica, dichiarativa della nullità del matrimonio, per esclusione di uno dei bona matrimonii, da parte di uno dei nubendi, impedita - per contrasto con l'ordine pubblico interno - dal fatto che tale riserva non sia conosciuta, o non sia conoscibile mediante normale diligenza, dall'altro coniuge; in tali ipotesi, infatti, risulta leso il principio - essenziale ed inderogabile nell'ordinamento italiano - di buona fede e di affidamento incolpevole nella validità del negozio. Per valutare la sussistenza o l'insussistenza dell'asserito contrasto fra la sentenza delibanda e l'ordine pubblico interno, in particolare, non è richiesta la conoscenza o la conoscibilità, da parte di uno dei nubendi, della relazione intrattenuta dall'altro con persona estranea, ma soltanto la conoscenza o la conoscibilità della riserva del partner sul bonum fidei: riserva che può concepirsi anche in mancanza di qualsiasi rapporto attuale con persona estranea alla coppia e che, per converso, può mancare nonostante l'attualità di una relazione con persona estranea.
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LaPrevidenza.it, 11/01/2008
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