Testo del codice di diritto amministrativo
Aggiornato al 10.4.2013
LIBRO V - NORME FINALI
133. Materie di giurisdizione esclusiva 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: 1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo; 2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni; 3) silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all'articolo 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (1); 4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo; 5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato; 6) diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa (2); a-bis) le controversie relative all'applicazione dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (3); b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche; c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità; d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali; e) le controversie: 1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative; 2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell' articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto; f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle invenzioni industriali; i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico; l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, [dalla Commissione nazionale per le società e la borsa], dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995 n. 481, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (4); m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all'imposizione di servitù, nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011 n. 75 (5); n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188; o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti (6); p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, della medesima legge n. 225 del 1992 e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati (7); q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato; r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o pericolose; s) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all'ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale; t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti; v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico; z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti; z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giungo 2010 n. 96 (8); z-ter) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 (9); z-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 (10); z-quinquies) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (11); z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso (12). (1) Il n. 3) della lett. a) del c. 1 è stato così sostituito dall'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall'8 dicembre 2011; il testo previgente recitava "dichiarazione di inizio attività".
(2) Nell'art. 133, c. 1, lett. a), n. 6, il riferimento alla violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa è stato inserito dall'art. 52, c. 4, lett. e), d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, pubblicato in G.U. del 5 aprile 2013 e in vigore dal 20 aprile 2013.
(3) La lett. a-bis) del comma 1 è stata inserita dall'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall'8 dicembre 2011.
(4) Il riferimento, nella lett. l) agli "Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385" è stato inserito dall'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall'8 dicembre 2011. La Corte costituzionale, con sentenza 20-27 giugno 2012, n. 162 (Gazz. Uff. 4 luglio 2012, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del Tar Lazio (sede di Roma), le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla CONSOB. In prosieguo nella lett. l) il riferimento agli atti della Consob è stato soppresso dall'art. 1, lett. t), d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160, pubblicato in G.U. del 18 settembre 2012, e in vigore dal 3 ottobre 2012.
(5) La seconda ipotesi della lett. m) è stata inserita dall'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall'8 dicembre 2011.
(6) La lett. o) del c. 1 è stata così modificata dall'art. 5, c. 4, d.l. 31 marzo 2011 n. 34, conv. in l. 26 maggio 2011 n. 75 che ha espunto dalla previsione le controversie inerenti l'energia da fonte nucleare.
(7) Nella lett. p) il riferimento agli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, della medesima legge n. 225 del 1992 è stato inserito dall'art. 1, lett. t), d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160, pubblicato in G.U. del 18 settembre 2012, e in vigore dal 3 ottobre 2012.
(8) La lettera z-bis) del c. 1 è stata aggiunta dall'art. 2, d.lgs. 31 marzo 2011 n. 58, pubblicato in G.U. 29 aprile 2011 n. 98, in vigore dal 30 aprile 2011. Peraltro la disposizione è da ritenere tacitamente abrogata perché l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale è stata soppressa in virtù del combinato disposto dell'art. 21, c. 13 e dell'allegato A, d.l. n. 201/2011 ("salva Italia") e nelle relative competenze è subentrata l'Autorità garante delle comunicazioni, sui cui provvedimenti vi è giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi del presente art. 133, c. 1, lett. l).
(9) La lettera z-ter del c. 1 è stata aggiunta dall'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall'8 dicembre 2011. Peraltro la disposizione è da ritenere tacitamente abrogata perché l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua è stata soppressa in virtù del combinato disposto dell'art. 21, c. 13 e dell'allegato A, d.l. n. 201/2011 ("salva Italia") e nelle relative competenze sono subentrati l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sui cui provvedimenti vi è giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi del presente art. 133, c. 1, lett. l), e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
(10) Lettera aggiunta dall'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall'8 dicembre 2011.
(11) Lettera aggiunta dall'art. 3, c. 7, d.l. 15 marzo 2012 n. 21 in vigore dal 16 marzo 2012 e conv. in l. 11 maggio 2012 n. 156.
(12) Lettera aggiunta dall'art. 49, l. n. 234/2012. L'art. 50 della l. n. 234/2012 inoltre dispone "Ricorso giurisdizionale per violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 1. I provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea possono essere impugnati davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio".
134. Materie di giurisdizione estesa al merito 1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto: a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV; b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa; c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti, e quelle previste dall'articolo 123 (1); d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali; e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all' articolo 8 della legge 21 novembre 1962 n. 161.
(1) Nel c. 1, lett. c), il riferimento alle sanzioni previste dall'art. 123 c.p.a. è stato aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall'8 dicembre 2011. La Corte costituzionale, con sentenza 20-27 giugno 2012, n. 162 (Gazz. Uff. 4 luglio 2012, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio (sede di Roma), le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla CONSOB.
135. Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma 1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (1); b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; c) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma 2, nonché le controversie di cui all'articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (2); d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 133, comma 1, lettera m), nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 (3); e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, della medesima legge n. 225 del 1992 (4); f) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2; g) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z) ; h) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (5); i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell'Aisi e dell'Aise; p) le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (6); q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; q-bis) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-bis) (7); q-ter) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-ter) (8); q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro (9). 2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1 (10). (1) Nella lett. a) il riferimento ai provvedimenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è stato aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall'8 dicembre 2011.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 20-27 giugno 2012, n. 162 (Gazz. Uff. 4 luglio 2012, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio (sede di Roma), le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla CONSOB.
(3) Nella lett. d) il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall'8 dicembre 2011.
(4) Lettera così sostituita dall'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall'8 dicembre 2011; il testo previgente faceva riferimento a "le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera p)". Sempre nella lett. e) il riferimento agli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, della medesima legge n. 225 del 1992 è stato inserito dall'art. 1, lett. u), d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160, pubblicato in G.U. del 18 settembre 2012, e in vigore dal 3 ottobre 2012. (5) Lettera così sostituita dall'art. 3, c. 8, d.l. 15 marzo 2012 n. 21, in vigore dal 16 marzo 2012 e conv. in l. 11 maggio 2012 n. 156; il testo previgente così disponeva: "le controversie relative al corretto esercizio dei poteri speciali dello Stato azionista di cui all'articolo 2 del decreto- legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni;".
(6) Lettera così sostituita dall'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall'8 dicembre 2011; il testo previgente disponeva: "le controversie derivanti dall'applicazione del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, relativo all'Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".
(7) La lettera q-bis) è stata aggiunta dall'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall'8 dicembre 2011. Peraltro la disposizione è da ritenere tacitamente abrogata perché l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale è stata soppressa in virtù del combinato disposto dell'art. 21, c. 13 e dell'allegato A, d.l. n. 201/2011 ("salva Italia") e nelle relative competenze è subentrata l'Autorità garante delle comunicazioni, sui cui provvedimenti vi è competenza del Tar Lazio - Roma ai sensi del presente art. 135, c. 1, lett. b).
(8) La lettera q-ter è stata aggiunta dall'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall'8 dicembre 2011. Peraltro la disposizione è da ritenere tacitamente abrogata perché l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua è stata soppressa in virtù del combinato disposto dell'art. 21, c. 13 e dell'allegato A, d.l. n. 201/2011 ("salva Italia") e nelle relative competenze sono subentrati l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, - sui cui provvedimenti vi è competenza del Tar Lombardia Milano ai sensi dell'art. 14, c. 2, c.p.a. -, e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
(9) Lettera aggiunta dall'art. 10, c. 9-ter, d.l. 2 marzo 2012 n. 16, inserito dalla l. di conversione 26 aprile 2012 n. 44. (10) L'art. 36, c. 2, d.l. n. 1/2012 conv. in l. n. 27/2012 attribuisce all'Autorità di regolazione dei trasporti, tra gli altri, il compito di monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti e la lett. n) dispone che l'Autorità può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
136. Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici 1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo (1). Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati. 2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma. 2-bis. Tutti gli atti e provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale (2).
(1) Il primo periodo del c. 1 è stato così sostituito dall'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall'8 dicembre 2011; il testo previgente disponeva: "I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al processo".
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, lett. v), d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160, pubblicato in G.U. del 18 settembre 2012, e in vigore dal 3 ottobre 2012.
137. Norma finanziaria 1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ! ALLEGATO 2 - Norme di attuazione ! Titolo I - Registri Orario di segreteria
1. Registro generale dei ricorsi 1. Presso ciascun ufficio giudiziario è tenuto il registro di presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e documenti prodotti, nonché le notificazioni effettuate, l'esecuzione del pagamento del contributo unificato, l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati, la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. La proposizione dell'impugnazione è registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'allegato 2, ovvero ai sensi dell'articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell'articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l'impugnazione è proposta trasmette senza ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione (1). 2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l'ordine di presentazione. 3. Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretariato, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone (2). 4. Il registro è chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma di un addetto al segretariato generale (3).
(1) Il riferimento alla notizia delle impugnazioni proposte è stato inserito dall'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall'8 dicembre 2011.
(2) Nel c. 3 le parole "segretario generale" sono state sostituite con la parola "segretariato" dall'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall'8 dicembre 2011. (3) Nel c. 4 le parole "del segretario generale" sono state sostituite dalle seguenti: " di un addetto al segretariato generale" in virtù dell'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall'8 dicembre 2011.
2. Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione 1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti registri: a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone; b) il registro delle istanze di prelievo; c) il registro per i processi verbali di udienza; d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente; e) il registro delle ordinanze cautelari; f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali; g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato; g-bis) il registro dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria (1). 2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta. 3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della comunicazione dei provvedimenti (2). 4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizioni del presidente. 5. La segreteria cura la formazione dell'originale dei provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli che li compongono. 6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
(1) La lett. g-bis del c. 1 è stata aggiunta dall'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall'8 dicembre 2011.
(2) Nel c. 3 la parola "trasmissione" è stata sostituita con la parola "comunicazione" dall'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall'8 dicembre 2011.
3. Registrazioni in forma automatizzata 1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e dalla ulteriore normativa applicabile. 2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato dichiarazione delle registrazioni effettuate.
4. Orario 1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite dal presidente del tribunale amministrativo regionale, della sezione staccata, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. 2. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito. 3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore le segreterie danno atto dell'ora di deposito degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli orari di apertura degli uffici. 4. In ogni caso è assicurata la possibilità di depositare gli atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.
Titolo II - Fascicoli di parte e d'ufficio
5. Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti 1. Ciascuna parte, all'atto della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i documenti di cui intende avvalersi nonché il relativo indice. 2. Gli atti devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre parti costituite. Se il fascicolo di parte e i depositi successivi non contengono le copie degli atti di cui al presente comma gli atti depositati sono trattenuti in segreteria e il giudice non ne può tenere conto prima che la parte abbia provveduto all'integrazione del numero di copie richieste. 3. Allorché riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce l'indice dei documenti depositati, le copie dell'atto introduttivo e dei documenti e, successivamente, degli altri atti delle parti, nonché, anche per estratto, del verbale d'udienza e di ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari. 4. Il segretario, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data e sottoscrive l'indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in esso un atto o un documento. 5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del fascicolo d'ufficio o di singoli atti il presidente del tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in udienza, il collegio, ne dà comunicazione al segretario e alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica, che tiene luogo dell'originale. Qualora non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto, fissa una camera di consiglio, di cui è dato avviso alle parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce se, e in quale tenore, esso debba essere ricostituito; se non è possibile accertare il contenuto dell'atto il collegio ne ordina la rinnovazione, se necessario e possibile, prescrivendone il modo.
6. Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficio 1. I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato. 2. In caso di appello, il segretario del giudice di appello richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al segretario del giudice di primo grado. 3. Se è appellata una sentenza non definitiva, ovvero un'ordinanza cautelare, non si applica il comma 2. Tuttavia il giudice di appello, può, se lo ritiene necessario, chiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti. 4. Il presidente della sezione può autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata della parte interessata.
7. Rilascio di copie 1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro spese. Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi Udienze
8. Ordine di fissazione dei ricorsi 1. La fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi è effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice. 2. Il presidente può derogare al criterio cronologico per ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di prelievo, o per esigenze di funzionalità dell'ufficio, ovvero per connessione di materia, nonché in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di primo grado.
9. Calendario delle udienze e formazione dei collegi 1. I presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali ovvero, nel caso in cui il tribunale è suddiviso in sezioni, i presidenti delle sezioni staccate e interne, all'inizio di ogni anno, stabiliscono il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160, pubblicato in G.U. del 18 settembre 2012, e in vigore dal 3 ottobre 2012. Il testo previgente così disponeva: "Calendario delle udienze. 1. Il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi, è fissato con cadenza annuale dai presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate e interne".
10. Toghe e divise 1. I magistrati amministrativi, il personale di segreteria e il personale ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga o la divisa stabilita dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. 2. Gli avvocati vestono nelle pubbliche udienze la toga.
11. Direzione dell'udienza 1. L'udienza è diretta dal presidente del collegio. 2. Il segretario redige il verbale dell'udienza.
12. Polizia dell'udienza 1. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non può fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo. 2,. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento dell'udienza, può chiedere l'intervento della forza pubblica. 3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni dei ricorsi in pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
Titolo IV - Processo amministrativo telematico
13. Processo telematico 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.
Titolo V - Spese di giustizia
14. Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato 1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate è istituita una commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un impiegato di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese (1). (1) In tale articolo la parola "funzionario" è stata sostituita con la parola "impiegato" dall'art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall'8 dicembre 2011.
15. Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie 1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
16. Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.
ALLEGATO 3 - Norme transitorie
Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti da più di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo
1. Nuova istanza di fissazione d'udienza 1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente. 2. Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo la reiscrizione della causa sul ruolo di merito. 3. Se, nella pendenza del termine di cui al comma 1, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del codice.
Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie
2. Ultrattività della disciplina previgente 1. Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti.
3. Disposizione particolare per il giudizio di appello 1. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, del codice non si applica agli appelli depositati prima dell'entrata in vigore del codice medesimo.
ALLEGATO 4 - Norme di coordinamento e abrogazioni
1. Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 42 è sostituito dal seguente: "Art. 42. La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo."; b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma.
2. Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative 1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 83 è sostituito dal seguente: "Art. 83. La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo."; b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6, 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12; c) all'articolo 84, primo comma, le parole: ", la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato" sono soppresse. 2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 21, primo comma, le parole: "sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "in materia di eleggibilità"; b) l'articolo 23 è sostituito dal seguente: "Art. 23. Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali. La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo."; c) all'articolo 24, nella rubrica, le parole: "Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e della Corte di appello" e, al primo comma, le parole: "Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino"; d) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino" e le parole: ", giudicando in sede di giurisdizione esclusiva" sono soppresse; 2) al secondo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino"; e) all'articolo 31, primo comma, le parole: "il Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino"; f) all'articolo 33, terzo comma, le parole: "al Consiglio di Stato ed" sono soppresse. 3. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, primo comma, le parole: ", sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa," sono sostituite dalle seguenti: "davanti agli organi di giurisdizione ordinaria"; b) all'articolo 7: 1) al comma 2 le parole: "sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione, sia" sono soppresse; 2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La tutela contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.". c) sono abrogati gli articoli: 2 e 8. 4. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19 il primo comma è sostituito dal seguente: "Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147."; b) all'articolo 19, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.". 5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché all'articolo 17, primo comma, n.1), della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all'articolo 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "il quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "l'ottavo giorno".
3. Ulteriori norme di coordinamento 1. L' articolo 17, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: «La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.». 2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l' articolo 2, comma 8, è sostituito dal seguente: «8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»; b) l' articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3»; c) l' articolo 25, comma 5, è sostituito dal seguente: «5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.». 3. L' articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente: «1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.». 4. L' articolo 10, comma 2-quinquies , del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente: «2 -quinquies . La tutela avverso i provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, è disciplinata dal codice del processo amministrativo.». 5. All' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis . La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali è disciplinata dal codice del processo amministrativo.» (0). 5-bis. All'articolo 145-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale è trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.»(1). 6. L' articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente: «25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.». 7. L' articolo 13, comma 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente: «11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.». 8. L' articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: «26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.». 9. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, l'articolo 53 è sostituito dal seguente: «Art. 53 (L). Disposizioni processuali. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L). 2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. (L)» (2). 10. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l' articolo 53 è sostituito dal seguente: «Art. 53 (L). Disposizioni processuali. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (L). Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (L).». 11. All' articolo 13, comma 6-bis , del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese e di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «per i ricorsi previsti dall' articolo 23-bis , comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i ricorsi» sono sostituite dalle seguenti: «per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i ricorsi» e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.». 12. L' articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: «Art. 9. Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.». 13. Nell' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, le parole: «è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «è disciplinata dal codice del processo amministrativo». 14. L' articolo 81 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, è sostituito dal seguente: «Art. 81. Tutela giurisdizionale 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.( L)». 15. L' articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, è sostituito dal seguente: «Art. 81(L) Tutela giurisdizionale. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).». 16. L' articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente: «5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.». 17. L' articolo 3, comma 1-ter , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è così sostituito: «1-ter . La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.» 17-bis. L'articolo 140, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è così sostituito: «11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo» (3). 18. L' articolo 326, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «7. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.». 19. Nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all' articolo 11, comma 10-ter , le parole: «dell'articolo 245, comma 2- quater, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14, comma 3, del codice del processo amministrativo» (4); b) l' articolo 243 bis, comma 6, è così sostituito: «6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente all'atto cui si riferisce, ovvero, se quest'ultimo è già stato impugnato, con motivi aggiunti.»; c) l' articolo 244 è sostituito dal seguente: «Art. 244. Giurisdizione. 1. Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.»; d) l' articolo 245 è sostituito dal seguente: «Art. 245. Strumenti di tutela. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»; e) l' articolo 245-bis è sostituito dal seguente: «Art. 245-bis. Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni. 1. L'inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»; f) l' articolo 245-ter è sostituito dal seguente: «Art. 245-ter . Inefficacia dei contratti negli altri casi. 1. L'inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 245-bis è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»; g) l' articolo 245-quater è sostituito dal seguente: «Art. 245-quater . Sanzioni alternative. 1. Le sanzioni alternative applicate dal giudice amministrativo alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.»; h) l' articolo 245-quinquies è sostituito dal seguente: «Art. 245-quinquies . Tutela in forma specifica e per equivalente. 1. La tutela in forma specifica e per equivalente è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»; i) l' articolo 246 è sostituito dal seguente: «Art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo nelle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi è disciplinata dal codice del processo amministrativo.». 19-bis. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 37, comma 4, secondo periodo, le parole «Il giudice adito» sono sostituite dalle seguenti: «Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro adito»; b) all'articolo 37, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.»; c) all'articolo 37, comma 5, le parole «sentenza di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza di cui al comma 3 e al comma 4»; d) all'articolo 38, comma 1, le parole «o il tribunale amministrativo regionale competente,» sono soppresse; e) all'articolo 38, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.» (5). 20. L' articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è sostituito dal seguente: «1. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.». 21. L' articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, è sostituito dal seguente: «1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.». 22. L' articolo 22 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente: «Art. 22. Tutela giurisdizionale 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, avente ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, è disciplinata dal codice del processo amministrativo.». 23. All' articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «un'istanza ai sensi del secondo comma dell' articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione.» (6). 24. L' articolo 9, comma 1, decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, è sostituito dal seguente: «1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.». 25. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: (7) a) l' articolo 441 è così sostituito: «Art. 441. Tutela giurisdizionale. 1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui al presente Capo è devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità; la tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»; b) l' articolo 1940, comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.». 25-bis. Il comma 26-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è sostituito dal seguente: «26-bis. La tutela avverso i provvedimenti dell'Agenzia è disciplinata dal codice del processo amministrativo.» (8). 25-ter. L'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo.» (9). 25-quater. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, le parole «Il giudizio sulla relativa impugnazione è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «Alle relative controversie si applica l'articolo 133 del codice del processo amministrativo.» (10).
(0) L'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 160/2012, senza modificare il c.p.a., ha direttamente novellato l'art. 5, comma 6-bis, l. n. 225/1992 e per l'effetto ha così disposto: "2. Al comma 6-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'articolo 3, comma 5, delle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la parola: «commissariali» sono inserite le seguenti: «nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dei commi 2 e 4»".
(1) Comma inserito dall'art. 1, comma 3, lett. a), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(3) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(4) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 3, lett. a), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195. (5) Comma inserito dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 5), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(7) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(8) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. a), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(9) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. a), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(10) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. a), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
4. Ulteriori abrogazioni 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi: 1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638; 2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642; 3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; 4) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054: articoli da 1 a 4 compresi; da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, secondo comma; da 34 a 47; da 49 a 56 compresi; 5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058; 6) regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148: articolo 58, secondo comma; 6-bis) regio decreto 21 aprile 1942, n. 444: articoli da 71 a 74; (1) 7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642; 8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9; 10; 9) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11; 10) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a 8 compresi; 10; da 19 a 39 compresi; 40, primo comma; da 42 a 52 compresi; 11) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: articoli 3; 4; 5; 12; 13; da 23 a 27 compresi; 30; 34; da 37 a 40 compresi; (2) 11-bis) legge 27 maggio 1975, n. 166: articolo 8; (3) 11-ter) legge 7 giugno 1975, n. 227: articolo 9; (4) 11-quater) legge 8 agosto 1977, n. 546: articolo 4, comma 11; (5) 12) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6; 13) legge 27 aprile 1982, n. 186: (6) articoli 1, quarto comma , dalle parole: «le sezioni giurisdizionali» fino alla fine; 5; 55; 14) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli 2-bis, comma 2; 11, comma 5; 19, comma 5; 20, comma 5-bis; 21-quinquies, comma 1, ultimo periodo; 21- septies, comma 2; 25, commi 5-bis e 6; (7) 15) decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: articolo 10, commi 2-sexies , 2-septies , 2-octies; 16) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5; 17) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: articolo 145, commi da 4 a 8; articolo 145-bis, comma 3; (8) [18) legge 15 maggio 1997, n. 127: articolo 17, comma 26, secondo periodo; (9)] [19) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: articoli 187-septies, commi da 4 a 8; 195, commi da 4 a 8] (10); 20) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: articoli 33, 34 e 35; 21) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3; 22) legge 22 febbraio 2000, n. 28: articoli 10, comma 10; 11-quinquies, comma 4; 23) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3, commi 1, 2, 3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12; 16; (11) 24) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma 2; 25) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo 45, comma 2; 26) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: articolo 45, comma 2; 27) decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188: articolo 37, comma 7; 28) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259: articolo 92, comma 9; 29) decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280: articolo 3, commi 2, 3 e 4; 30) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma 552; 31) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109: articolo 2-sexies, comma 1; 32) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: articolo 3, comma 4-bis ; 33) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: articolo 27, comma 13, primo periodo; 34) decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21: articolo 3, commi 2- bis , 2-ter e 2-quater ; 35) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi 5 e 6; 36) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: articoli 310, comma 2, limitatamente alle parole: «, in sede di giurisdizione esclusiva,»; 316, comma 1, limitatamente alle parole: «, in sede di giurisdizione esclusiva,»; 36-bis) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: articolo 246-bis; (12) 37) legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 1308; 38) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: articolo 8, comma 13, primo periodo; 39) decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123: articolo 4; 40) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: articolo 54, comma 3, lettere c) e d); 41) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: articolo 20, comma 8, fermo quanto previsto dall' articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53; 42) legge 18 giugno 2009, n. 69: articolo 46, comma 24, limitatamente alle parole: «amministrativi e»; 43) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma 2.
(1) Numero inserito dall'art. 1, comma 3, lett. b), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(2) Numero così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(3) Numero inserito dall'art. 1, comma 3, lett. b), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(4) Numero così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(5) Numero così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(6) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195. (7) Numero così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), n. 5), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(8) Numero così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), n. 6), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(9) Numero soppresso dall'art. 1, comma 3, lett. b), n. 7, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(10) La Corte costituzionale, con sentenza 20-27 giugno 2012, n. 162 (Gazz. Uff. 4 luglio 2012, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente numero. Tale numero è stato soppresso in prosieguo dall'art. 3, c. 1, d.lgs. 14 settembre 2012 n. 140 (in G.U. 18 settembre 2012), in vigore dal 3 ottobre 2012.
(11) Numero così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), n. 8), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(12) Numero inserito dall'art. 1, comma 3, lett. b), n. 9), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
Pagina: 5 di 5 :
1 2 3 4 5
LaPrevidenza.it, 30/03/2014