A cura di Valter Marchetti
I coniugi Caio e Tizia convenivano in giudizio la banca Alfa per ottenere l'accertamento dell'inefficacia delle iscrizioni ipotecarie accese dall'istituto di credito sui beni costituiti da essi coniugi in fondo patrimoniale con atto del 20/4/1990.
La banca Alfa, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda deducendo che la costituzione del fondo patrimoniale era inopponibile ad essa banca essendo stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, ex art. 162 c.c., in data successiva all'iscrizione ipotecaria.
Gli attori chiedevano ed ottenevano di chiamare in causa il Comune di Zeta quanto responsabile della mancata annotazione pur avendo il notaio rogante notificato l'atto costitutivo del fondo in data 4/5/1990.
Il Comune di Zeta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Con sentenza 486/00 l'adito tribunale di Zeta rigettava la domanda nei confronti della banca Alfa poiché l'atto costitutivo del fondo patrimoniale non era stato annotato a margine dell'atto di matrimonio come prescritto dall'art. 162 c.c. ed essendo irrilevante la conoscenza dello stesso altrimenti (per effetto delle trascrizioni) conseguita dal terzo. Il tribunale dichiarava poi inammissibile la chiamata in causa del Comune di Zeta in quanto non richiesta alla prima udienza.
I coniugi Caio e Tizia si rivolgono ad un legale al fine di vagliare l’eventuale di appello contro la decisione del tribunale di Zeta. Il candidato, assunte le vesti del legale dei detti coniugi, rediga motivato parere in ordine alla vicenda di cui sopra....
LaPrevidenza.it, 29/11/2009
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