A cura del Dott. Daniele Vaccari
Nel sistema giuridico imperniato attorno al c.c. del 1865, l’unica forma di matrimonio valida e riconosciuta era quella civile. Con il Concordato del 1929, art. 34, il sistema ha subito un mutamento: si è introdotta la possibilità di far conseguire effetti civili al matrimonio canonico, attraverso la “trascrizione”, ed inoltre rendere esecutive in Italia le sentenze canoniche di nullità del matrimonio ed i provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio “rato e non consumato”. Si è così introdotto nel nostro ordinamento giuridico il principio del pluralismo in materia di matrimonio, riconoscendo la possibilità di scegliere tra....
LaPrevidenza.it, 07/12/2009
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